Elenco vittime del dovere
Ottieni il riconoscimento
L’elenco vittime del dovere riporta l’indicazione di quei soggetti che hanno sacrificato la propria salute e spesso la vita per servire lo Stato.
Se sei un familiare o un diretto interessato che non ha ottenuto il riconoscimento di questo status a seguito di un diniego ingiustificato, siamo pronti a valutare gratuitamente il tuo caso e a tutelare i diritti negati.
Elenco vittime del dovere: chi sono
Secondo la normativa italiana, rientrano nell’elenco delle vittime del dovere tutti i dipendenti pubblici e gli appartenenti a Forze Armate e Forze dell’Ordine che, in occasione o a seguito di missioni e attività operative, hanno riportato:
- infermità gravi o invalidanti
- o sono deceduti durante il servizio.
Le circostanze possono riguardare operazioni:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari
- in operazioni di soccorso
- in attività di tutela della pubblica incolumità
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Le vittime del dovere e i soggetti equiparati
La legge equipara a vittime del dovere anche i soggetti che hanno contratto malattie invalidanti per esposizione a sostanze pericolose durante il servizio, come:
- amianto
- uranio impoverito
- radiazioni ionizzanti.
Di norma, tutti i soggetti indicati o i familiari superstiti dovrebbero ottenere il pieno ed automatico riconoscimento di questo status, cosa che purtroppo spesso non avviene.
Cosa fare allora, considerato che arrendersi non risolve di certo?
Nessun problema: ti aiutiamo noi.
Cosa faremo per te
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia pronti a difenderti.
Per velocizzare il processo di tutela puoi cominciare a preparare alcuni documenti utili come ordini e relazioni di servizio e certificazione sanitaria.
Inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma dal dominio @unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!)
- sarai richiamato da un nostro consulente dedicato, per chiarire eventuali tuoi dubbi
- prenderemo in carico il tuo caso.
Ti offriamo assistenza professionale e personalizzata per tutelare i tuoi sacrosanti diritti!
I vantaggi per te
- Valutiamo gratuitamente il tuo caso
- Ci occupiamo di tutto noi
- Ti facciamo ottenere il riconoscimento dello status, che ti è stato negato
Tutto ciò online e sgravandoti da ogni pensiero!
AFFIDATI A NOI
Di noi ti puoi fidare, perché possiamo provare ciò che promettiamo!
Cos’è l’equiparazione alle vittime del dovere?
Non sempre chi subisce un danno fisico o una malattia durante il servizio ha diritto al riconoscimento diretto come vittima del dovere. In molti casi, invece, può ottenere il riconoscimento per equiparazione. Questo avviene quando il dipendente – pur non essendo coinvolto in un’azione diretta (come un’operazione di polizia o un’azione di soccorso) – ha comunque lavorato in condizioni ambientali o operative particolarmente rischiose.
Per esempio, si parla di equiparazione totale quando il danno deriva da situazioni di lavoro eccezionalmente pericolose o faticose rispetto alla norma, come:
- esposizione ad amianto
- contatto con polveri da proiettili all’uranio impoverito
- radiazioni ionizzanti.
Questa forma di tutela è prevista dall’art. 1, comma 564, della Legge 266/2005 e dall’art. 1 del D.P.R. 243/2006.
A chi spetta l’equiparazione
In origine, le tutele erano previste per alcune specifiche categorie, come stabilito dalla Legge 466/1980: magistrati, militari (Carabinieri, Guardia di Finanza), polizia, agenti penitenziari, Corpo forestale, polizia femminile, Vigili del Fuoco e personale civile dell’Amministrazione penitenziaria.
Nel tempo, però, la giurisprudenza ha esteso queste tutele anche ad altri soggetti. Oggi possono essere considerati equiparati alle vittime del dovere:
- tutti i dipendenti pubblici che hanno subito danni fisici gravi mentre svolgevano il proprio lavoro;
- anche i non dipendenti, se hanno prestato servizio per lo Stato e sono stati esposti a sostanze nocive come l’amianto.
Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22753/2018.
Equiparazione per esposizione a sostanze cancerogene
In particolare, chi si è ammalato a causa dell’esposizione a sostanze cancerogene durante il servizio (come l’amianto) ha diritto a essere equiparato alle vittime del dovere e a ricevere le stesse prestazioni previste per le vittime del terrorismo.
Questo principio è stato riconosciuto anche dalla Cassazione civile – sezione lavoro, con le sentenze n. 4238/2019 e n. 20446/2019.
La svolta normativa è arrivata con l’art. 20 della Legge 183/2010, che ha introdotto il riconoscimento della malattia professionale derivante da esposizione cancerogena come base per la tutela. La norma si aggiunge a quelle già previste dalla Legge 266/2005 e dal D.P.R. 243/2006, che oggi vengono interpretate in modo sempre più favorevole alle vittime, nel rispetto dell’art. 32 della Costituzione (tutela della salute) e dell’art. 2087 del Codice Civile (protezione del lavoratore).
La giurisprudenza è ormai consolidata su questo punto, come confermato anche dall’ordinanza n. 823/2021 della Cassazione – sezione VI.
Commenti