Legge 232 90 sei scatti stipendiali non riconosciuti
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La Legge 232 90 attribuisce alle Forze di Polizia il diritto a sei scatti stipendiali ai fini pensionistici.
Il problema? In tanti non li hanno mai ricevuti.
Noi però possiamo valutare gratuitamente il tuo caso e fornirti l’assistenza necessaria per ottenere ciò che ti spetta per legge.
Cosa prevede la Legge 232/90 sui sei scatti stipendiali
La Legge 232/1990 ha introdotto un importante beneficio economico per le Forze di Polizia e il personale militare: il diritto a sei scatti stipendiali ai fini pensionistici, da aggiungere a quelli maturati durante la carriera.
Questi scatti servono ad aumentare la base di calcolo della pensione, garantendo un importo più elevato e una maggiore tutela economica dopo il servizio.
Il problema?
Molti ex appartenenti alle Forze Armate e di Polizia non hanno mai ricevuto tale maggiorazione, spesso per errori o mancate applicazioni della normativa.
Sei scatti stipendiali non riconosciuti: cosa puoi fare
Se sei andato in pensione prima del 2001 e non ti sono stati riconosciuti i sei scatti della Legge 232/90, potresti avere diritto a:
- una rivalutazione dell’importo pensionistico, con l’adeguamento mensile dovuto;
- la restituzione delle somme arretrate non percepite;
- il ricalcolo dei contributi ai fini pensionistici.
È un tuo diritto previsto dalla legge, e puoi ancora recuperare quanto ti spetta.
Richiedi subito una valutazione gratuita: analizzeremo la tua posizione e ti diremo se puoi ottenere il rimborso o il ricalcolo della pensione.
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Ecco cosa facciamo per te:
- Verifichiamo gratuitamente la tua posizione pensionistica e i calcoli effettuati
- Raccogliamo la documentazione necessaria (anche se non la possiedi tutta: possiamo richiederla noi)
- Presentiamo il ricorso amministrativo o giudiziario, se rileviamo un errore o un mancato riconoscimento.
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Scatti Legge 539/1950: cosa sono e chi ne ha diritto
La Legge 539/1950 ha introdotto un meccanismo di riconoscimento degli scatti stipendiali per il personale civile e militare dello Stato.
In particolare, la norma prevedeva il diritto a due aumenti biennali in aggiunta a quelli ordinari, al fine di garantire una maggiore equità retributiva nella progressione economica del personale in servizio.
Anche se la legge risale agli anni Cinquanta, gli effetti della 539/50 possono riflettersi ancora oggi nella ricostruzione di carriera, nel calcolo della pensione e nel trattamento di fine servizio (TFS).
In diversi casi, tali scatti non sono stati correttamente computati dall’amministrazione o dall’INPS, con un impatto negativo sull’importo finale spettante.
Per questo motivo è importante verificare la corretta applicazione della norma nel proprio fascicolo personale.
6 scatti art. 4 comma 90 D.Lgs. 165/1997
Il comma 90 dell’art. 4 del D.Lgs. 165/1997 ha previsto una rivalutazione economica forfettaria pari a sei scatti stipendiali per il personale non contrattualizzato (magistrati, prefetti, avvocati dello Stato, militari, forze di polizia a ordinamento civile e militare), ai soli fini pensionistici.
Questo beneficio è concesso al momento della cessazione dal servizio, a condizione che il lavoratore non abbia già usufruito di una progressione economica equivalente.
Tuttavia, molti ex dipendenti non hanno ricevuto questa maggiorazione, per errori o omissioni nei calcoli INPS.
Recuperare i sei scatti art. 4 comma 90 può comportare un aumento della pensione mensile, nonché un ricalcolo del TFS: un’opportunità da non trascurare per chi ha prestato servizio in settori non contrattualizzati della pubblica amministrazione.
La nostra sentenza
Il ricorrente, un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, riedeva all’INPS di ricalcolare il proprio trattamento di fine servizio (TFS) includendo nei conteggi i cosiddetti “sei scatti stipendiali” previsti da specifiche norme di legge, chiedendo quindi anche la corresponsione delle somme dovute a titolo di indennità di buonuscita maggiorata.
L’INPS si è opposta al ricorso, sostenendo che non fosse legittimata a pagare tale indennità e che la richiesta fosse prescritta. Tuttavia, il giudice ha respinto queste eccezioni: è stato confermato che l’INPS è effettivamente l’ente obbligato a corrispondere l’indennità e che la prescrizione non è stata provata dall’istituto, in quanto il ricorrente ha tempestivamente dimostrato di aver chiesto il ricalcolo.
Entrando nel merito, la sentenza ha richiamato una consolidata giurisprudenza che riconosce il diritto al ricalcolo del TFS con l’inclusione dei sei scatti stipendiali, così come previsto dall’articolo 6 bis del decreto legge n. 387/1987, modificato nel tempo da successive leggi. In definitiva, il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo al ricorrente il diritto a un ricalcolo dell’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali, con l’obbligo per l’INPS di corrispondere le somme aggiuntive con gli interessi e la rivalutazione fino al completo pagamento.
Leggi il testo completo della nostra sentenza.
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