Con il ricorso GaE era possibile ottenere l’inserimento e la permanenza in graduatoria per tutti coloro che avevano subito l’estromissione non volontaria dalla stessa.

Questo strumento interessava in particolar modo il personale docente scolastico.

In questo articolo ti spieghiamo come veniva presentato il ricorso e in che modo tutelava gli insegnanti precari.

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Quando la cancellazione era legittima?

Il ricorso GaE, relativo alla permanenza in graduatoria e all’inserimento in GaE, identificava una problematica importante.

La legge, difatti, prevedeva il depennamento legittimo dalla graduatoria se il soggetto interessato non presentava l’aggiornamento entro termini prestabiliti.

Quest’ultimo però poteva richiedere un nuovo inserimento in GaE recuperando il punteggio detenuto al momento dell’esclusione.

Vediamo come si svolgeva questo tipo di ricorso.

 

Ricorso GaE: quando la questione si complica

I ricorsi GaE potevano essere presentati dai docenti che, dal 2014, non avevano rinnovato la propria domanda di aggiornamento della graduatoria, perdendo la possibilità di essere scelti per l’assegnazione di una cattedra.

Il ricorso, inoltre, spostava l’attenzione su altri due casi che riguardavano i docenti:

  • il primo era relativo a chi era legittimamente rimasto in graduatoria e, nonostante tutto, vedeva rientrare, senza perdite di punteggio, chi era stato estromesso per non aver presentato domanda di aggiornamento
  • il secondo riguardava chi era stato estromesso, lamentando l’illegittimità di tale circostanza.

L’oggetto del ricorso del personale estromesso si basava su un semplice concetto logico: chi era in graduatoria era in condizioni di precarietà lavorativa e non aveva alcuna volontà di fuoriuscire dalle liste.

Sulla questione furono sollevate questioni di legittimità costituzionale della Legge n°107 del 2015 in riferimento ai piani di assunzione straordinaria.

 

L’estromissione dalla graduatoria e il relativo ricorso GaE

Il ricorso per GAE non veniva però accettato se si dimostrava l’intenzione consapevole del soggetto di uscire dalla graduatoria.

Nella realtà, nessuno aveva mai comunicato volontariamente di volersi estromettere dalle liste e di non accettare un nuovo inserimento in GaE.

Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, l’estromissione avveniva in forma involontaria.

Questo succedeva perché l’istituto scolastico non comunicava, al docente interessato, i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, perché la legge non lo indicava espressamente.

Per questo motivo il docente estromesso veniva tutelato attraverso il ricorso GaE.

Con l’accoglimento del ricorso si otteneva l’inserimento in GaE e il recupero del punteggio.

 

Attualmente questo strumento non ha ricevuto più l’accoglimento della giurisprudenza e pertanto non è più utilizzato.