Vittime del dovere equiparazione vittime del terrorismo
Le tutele
La legge riconosce le vittime del dovere come equiparate alle vittime del terrorismo.
Se non ti è stato riconosciuto questo status, sappi che ci sono soluzioni.
Siamo qui per aiutarti: valuteremo gratuitamente il tuo caso e faremo tutto il possibile per far valere i diritti che ti sono stati negati.
Non lasciare che un’ingiustizia rimanga irrisolta – insieme possiamo ottenere ciò che ti spetta.
Equiparazione vittime del dovere a vittime del terrorismo
Per anni si è assistito a una ingiustificata disparità di trattamento tra vittime del dovere e vittime del terrorismo, nonostante entrambe abbiano subito gravi conseguenze in contesti di servizio e per la sicurezza collettiva.
La Legge 266/2005, all’art. 1 comma 562, ha tracciato la via verso l’equiparazione delle tutele, e la giurisprudenza più recente ha confermato questo principio.
Tuttavia, non tutto è stato risolto. Restano criticità importanti, come il caso degli orfani non fiscalmente a carico al momento del decesso del congiunto, recentemente tornato all’attenzione della Cassazione.
Per questo motivo, è fondamentale continuare a far valere i propri diritti.
Se ritieni di aver subito una disparità di trattamento, possiamo aiutarti a far riconoscere ciò che ti spetta.
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Vittime del dovere equiparazione vittime del terrorismo: chi sono
Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono coloro che, cittadini italiani, stranieri o apolidi, hanno perso la vita o subito invalidità permanente a causa di atti di terrorismo o di crimine organizzato.
Per essere considerati tali, devono rispettare due condizioni:
- Non devono aver partecipato attivamente agli atti criminosi o a reati correlati
- Devono essere estranei a ambienti o attività delinquenziali, salvo che non si dimostri un coinvolgimento accidentale o che abbiano già preso le distanze da tali ambienti.
Le vittime o i loro familiari possono accedere a benefici economici (come indennità, assegni vitalizi) e non economici (assistenza sanitaria, agevolazioni processuali, ecc.).
Il Prefetto gestisce le richieste per i benefici economici, mentre altri enti si occupano dei benefici non economici.
Chi può fare la richiesta
La richiesta per i benefici può essere fatta da chi ha subito invalidità permanente a causa di atti di terrorismo, eversione dell’ordine democratico o criminalità organizzata, avvenuti in Italia o all’estero (solo per il terrorismo).
Possono fare richiesta anche i familiari delle vittime decedute a causa di tali eventi.
I benefici vengono attribuiti in base a un ordine di priorità:
- Coniuge e figli a carico al momento dell’evento
- Figli non a carico, se il coniuge superstite non ha diritto a pensione
- Genitori
- Fratelli e sorelle conviventi e a carico al momento dell’evento.
In assenza dei precedenti, i benefici spettano a orfani, fratelli/sorelle non conviventi, ascendenti diretti, o conviventi more uxorio.
L’ordine di priorità sopra indicato segue le regole della successione legittima del codice civile.
Requisiti per l’accesso ai benefici
Per accedere ai benefici, i requisiti sono:
- La vittima deve aver subito lesioni permanenti a causa di un evento terroristico (dal 1° gennaio 1961) o di criminalità organizzata mafiosa (dal 1° gennaio 1967)
- I familiari o conviventi devono rientrare tra le categorie di beneficiari stabilite (come coniuge, figli, genitori, ecc.)
- La vittima e i suoi familiari/conviventi devono essere estranei a qualsiasi attività o ambiente delinquenziale.
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