Spostamento cavi Telecom dalla facciata di casa
Assistenza e tutela consumatori
Vuoi richiedere lo spostamento dei cavi Telecom dalla facciata di casa o dalla proprietà privata?
Lo hai già fatto ma, nonostante i solleciti, il gestore non risponde o non interviene?
Sei nel posto giusto perché, come Associazione di consumatori, da oltre 10 anni aiutiamo i tanti che hanno questo problema.
Cavi telefonici Telecom: normativa e diritti dei consumatori
Secondo la legge -e in linea di principio- il passaggio dei cavi del telefono (o fibra ottica) su facciate e proprietà private è consentito.
Tuttavia -per lavori di manutenzione, ristrutturazione o cappotto- il proprietario ha il diritto a richiederne lo spostamento, il cui costo deve essere totalmente a carico del gestore e avvenire entro 30 giorni.
Quindi tutto semplice? Magari!
I problemi con la richiesta di spostamento
In tanti ogni giorno ci raccontano che a seguito di richiesta di spostamento dei cavi dalla facciata:
- questa non va a buon fine o viene ignorata
- i tempi vengono di gran lunga dilazionati
- l’appuntamento con il tecnico non viene rispettato o costantemente rimandato
- la compagnia non risponde ai solleciti
- viene richiesto un preventivo di costi che non sono dovuti.
Quindi cosa fare?
Affidandoti a noi potrai mettere fine al disagio che stai vivendo e vedere i tuoi diritti rispettati!
Come ti aiutiamo con lo spostamento dei cavi Telecom
Vantiamo un team di esperti che vantano un’alta percentuale di casi trattati con successo e ti aiuteranno a risolvere il problema.
Ricevuta la tua segnalazione riceverai una mail di conferma da info@unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail) in cui ti illustreremo i vari passaggi della nostra assistenza.
Sarai richiamato da un nostro consulente dedicato che:
- acquisirà le informazioni e chiarirà eventuali tuoi dubbi
- ti chiederà le eventuali segnalazioni effettuate e foto dei cavi (quindi preparali, di modo da velocizzare l’iter di assistenza in tuo favore)
- esaminerà i documenti e prenderà in carico il tuo caso (che potrai seguire nell’Area Utenti).
La procedura prevede un primo intervento dei nostri avvocati, che diffideranno Tim Telecom (generalmente attraverso l’invio di una lettera) per addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia.
Se nonostante tutto la compagnia non provvede, siamo pronti ad adire le vie legali pur di far rispettare i tuoi diritti.
Per avviare la pratica non ti chiediamo alcun anticipo, perché i costi vivi sono a nostro carico.
Tutto ciò online, sgravandoti da ogni pensiero!
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La normativa sullo spostamento cavi Telecom: diritti e obblighi
Il decreto legislativo 250/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) conferisce al gestore telefonico un diritto di servitù che gli consente di installare i cavi per erogare un servizio di interesse pubblico. Quindi, il proprietario non può opporsi a questo utilizzo, a patto che l’ente abbia un provvedimento scritto che stabilisca e autorizzi tale servitù.
Tale normativa individua i diritti e gli obblighi riconosciuti a chi intende richiedere lo spostamento dei cavi e fili per lavori di ristrutturazione e manutenzione.
Articolo 91:
“Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio ….
I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
….
L’art. 92 stabilisce che:
“Fuori dei casi previsti dall’articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall’articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall’autorità competente ed è subordinato all’osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all’autorità competente ….
Fermo restando quanto stabilito dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù”.
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