Cosa sono le clausole vessatorie
Come ti aiutiamo a ottenere la nullità
Le clausole vessatorie determinano solitamente uno squilibrio del contratto a vantaggio di un contraente e a sfavore dell’altro, solitamente il consumatore.
Nell’articolo ti spieghiamo quali sono e se hai sottoscritto un contratto con clausole abusive di cui non eri a conoscenza, noi possiamo aiutarti ad ottenere la nullità delle stesse.
Cosa sono le clausole vessatorie
Le clausole vessatorie sono quelle che, per il loro contenuto, comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore dell’altra.
Tali clausole possono escludere, ad esempio, per una parte e mantenere per l’altra, la facoltà di chiedere la risoluzione per inadempimento o il diritto al risarcimento del danno.
La normativa applicabile varia a seconda della natura dei contraenti:
- se si tratta di contratti conclusi tra professionisti o imprenditori, si applica la normativa del codice civile (artt. 1341 e 1342 c.c.)
- se invece uno dei contraenti è un consumatore e l’altro un professionista o imprenditore, si applica la disciplina del Codice del Consumo ( 33 ss. d.lgs. 205/2006).
In molti casi, queste clausole non rispettano i parametri fissati dalla legge e pertanto è possibile richiedere la nullità.
Cosa fare in presenza di una clausola vessatoria
Se è stato sottoscritto un contratto con clausole abusive, è possibile proteggersi legalmente.
L’art. 37 del Codice del Consumo introduce l’azione inibitoria a favore dei consumatori.
In aggiunta, il Giudice può ordinare il non utilizzo delle condizioni contrattuali abusive.
L’art. 1341 comma 2 c.c. ha invece precisato che sono inefficaci le clausole vessatorie non dotate di doppia sottoscrizione e da cui ne deriva una nullità parziale del contratto.
Al riguardo sono diversi gli strumenti per tutelare il consumatore da queste clausole e per ottenere la pronuncia di nullità, e cioè:
- l’azione giudiziale davanti al giudice ordinario
- il procedimento alternativo per la risoluzione della controversia davanti ad un organismo ADR
- il ricorso ad una class action.
Come ti aiutiamo con le clausole vessatorie
Se hai sottoscritto un contratto in cui sono state inserite clausole vessatorie, possiamo aiutarti noi.
Siamo un’associazione di consumatori e da oltre 10 anni forniamo assistenza e tutela online (ciò significa che non avrai bisogno di fare file e perdere tempo con la burocrazia).
I nostri avvocati godono di una spiccata competenza nel settore e ti aiuteranno a ottenere la nullità delle clausole abusive e a tutelarti dalle pratiche scorrette.
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I contratti con uso frequente di clausole vessatorie
Le clausole vessatorie si trovano con maggiore frequenza nei:
- contratti standard
- contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti unilateralmente
- nei contratti “singolari” per uno specifico affare.
La legge però tende a tutelare il consumatore dalla predisposizione unilaterale del contratto da parte del professionista e dalla presenza di clausole abusive.
Infatti, la legge stabilisce che le condizioni generali del contratto si interpretano sempre nel senso più favorevole all’aderente.
Ad esempio, l’art. 1341 c.c dispone che se non hai sottoscritto espressamente le clausole vessatorie presenti nel contratto, queste saranno inefficaci.
La giurisprudenza invece, in questi casi, le ritiene nulle perché prive di approvazione specifica.
In entrambi i casi possiamo offrirti tutela.
La valutazione delle clausole vessatorie
L’art. 34 del Codice del Consumo stabilisce anche quali sono i criteri per valutare la vessatorietà di una clausola.
Occorre infatti verificare:
- la natura del bene o del servizio oggetto del contratto
- le circostanze esistenti al momento della sua conclusione
- le altre clausole del contratto o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio non attiene invece alla determinazione dell’oggetto del contratto o all’adeguatezza del corrispettivo dei servizi resi.
Inoltre, per essere valide, è necessario che tali clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile.
Spesso inoltre, le clausole vessatorie si trovano scritte in caratteri di dimensioni ridotte.
La Cassazione però ha ritenuto valide tali clausole, anche se scarsamente leggibili, perché è onore del contraente debole comportarsi con diligenza e chiedere che gli venga fornito un modello contrattuale ben visibile.
Cosa comporta la mancata approvazione per iscritto delle clausole vessatorie
L’omissione della specifica approvazione per iscritto delle clausole abusive, come previsto dall’articolo 1341 del Codice Civile, comporta la nullità di tali clausole, e possono essere contestate da qualsiasi parte coinvolta nel contratto, e persino individuate d’ufficio.
In sostanza, tali clausole risultano prive di efficacia contrattuale.
L’elenco clausole vessatorie stabilite dal Codice Civile
Il Codice Civile non parla espressamente di clausole vessatorie, definendole invece onerose.
L’elenco di queste è specificatamente contenuto nell’art. 1341 c. 2 c.c. ed è considerato tassativo.
Esso ricomprende clausole che:
- esonerano da responsabilità, parzialmente o totalmente, il predisponente il contratto dalle conseguenze derivanti da un suo eventuale inadempimento (l’art. 1229 c.c. prevede la nullità di qualsiasi patto volto ad escludere o limitare la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave)
- contenenti la facoltà di recedere dal contratto al solo predisponente
- sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze di un diritto
- stabiliscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione (art. 1462 c. 1 c.c.)
- prevedono restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (divieti di alienazione, prezzi imposti, patti di non concorrenza, patti di prelazione)
- contenenti clausole compromissorie
- introducono una tacita proroga o rinnovazione del contratto
- stabiliscono deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Questo è quello che stabilisce il Codice Civile.
Le clausole vessatorie nel Codice del Consumo
Quando il contratto è concluso tra un imprenditore e un consumatore si applica invece il Codice del Consumo (d. lgs. 205/2006).
Questa normativa considera vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Quando il consumatore lamenta la vessatorietà delle clausole, sarà onore del professionista provare che non lo sono. Se non riesce, tali clausole saranno considerate nulle.
L’art. 36 c. 2 Cod. Consumo considera invece sempre nulle le clausole che abbiano per oggetto o effetto:
- l’esclusione o limitazione della responsabilità del professionista in caso di morte o danno al consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista
- l’esclusione o limitazione di azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista
- la previsione dell’adesione del consumatore a clausole che in realtà non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
L’ art. 35 c. 1 Cod. Cons. stabilisce che le clausole vessatorie devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio, prevale l’interpretazione della clausola che risulti più favorevole al consumatore.
Buonasera, questa in merito agli artt. 1341 e 1342 c.c. per norme contrattuali sottoscritte in blocco vale per tutti i tipi di contratti ove sono presenti, o solo per alcuni? Ad esempio riguarda anche i contratti di locazione, in cui è cosa pacifica che tutti i punti componenti il contratto – vessatori o no – vengono accettati in blocco ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.?
Salve, abbiamo girato il suo quesito al legale di competenza per fornirle la consulenza richiesta. Cordialità