Le clausole vessatorie determinano solitamente uno squilibrio del contratto a vantaggio di un contraente e a sfavore dell’altro.

Nell’articolo ti spieghiamo come riconoscerle e come puoi evitarle.

E se hai sottoscritto un contratto con clausole vessatorie di cui non eri a conoscenza affrettati a richiedere l’assistenza di un nostro avvocato per ottenere tutela dalle pratiche commerciali scorrette!

 

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INDICE

Cosa sono le clausole vessatorie

Con l’espressione “clausole vessatorie” ci si riferisce a quelle inserite in un regolamento contrattuale che, per il loro contenuto, comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore dell’altra.

Tali clausole possono escludere per una parte (e mantenere per l’altra) la facoltà di chiedere la risoluzione per inadempimento o il diritto al risarcimento del danno.

La disciplina normativa sulle clausole vessatorie è contenuta:

  • nel Codice civile (artt. 1341 e 1342 c.c.)
  • nel Codice del Consumo (artt. 33 ss. d.lgs. 205/2006).

La normativa applicabile varia a seconda della natura dei contraenti:

  • se si tratta di contratti conclusi tra professionisti o imprenditori, o tra consumatori si applica la normativa del codice civile
  • se invece uno dei contraenti è un consumatore e l’altro un professionista o imprenditore, si applica la disciplina consumeristica.

Come vedremo in molti casi queste clausole non rispettano i parametri fissati dalla legge e pertanto ne possiamo richiedere la nullità. Se vuoi sapere come procedere e come ottenere tutela, ti aiutiamo noi!

 

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I contratti con uso frequente di clausole vessatorie

Le clausole vessatorie si trovano con maggiore frequenza nei:

  • contratti standard
  • contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti unilateralmente
  • nei contratti “singolari” per uno specifico affare.

La legge però tende a tutelare il consumatore dalla predisposizione unilaterale del contratto da parte del professionista e dalla presenza di clausole abusive.

Infatti, l’art. 1370 c.c. e l’art. 35 c. 2 Cod. Cons stabiliscono che le condizioni generali del contratto si interpretano sempre nel senso più favorevole all’aderente.

 

Lo sapevi che…

L’art. 1341 c.c dispone che se non hai sottoscritto espressamente le clausole vessatorie presenti nel contratto, queste saranno inefficaci. La giurisprudenza invece, in questi casi, le ritiene nulle perché prive di approvazione specifica (Cass. 547/2002).

In entrambi i casi possiamo offrirti tutela.

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L’elenco clausole vessatorie stabilite dal Codice Civile

Il Codice Civile non parla espressamente di clausole vessatorie, definendole invece onerose.

L’elenco di queste clausole è specificatamente contenuto nell’art. 1341 c. 2 c.c. ed è considerato tassativo.

Esso ricomprende clausole che:

  • esonerano da responsabilità, parzialmente o totalmente, il predisponente il contratto dalle conseguenze derivanti da un suo eventuale inadempimento (l’art. 1229 c.c. prevede la nullità di qualsiasi patto volto ad escludere o limitare la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave)
  • contenenti la facoltà di recedere dal contratto al solo predisponente
  • sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze di un diritto
  • stabiliscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione (art. 1462 c. 1 c.c.)
  • prevedono restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (divieti di alienazione, prezzi imposti, patti di non concorrenza, patti di prelazione)
  • contenenti clausole compromissorie
  • introducono una tacita proroga o rinnovazione del contratto
  • stabiliscono deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Questo è quello che stabilisce il Codice Civile.

 

Le clausole vessatorie nel Codice del Consumo

Quando il contratto è concluso tra un imprenditore e un consumatore si applica invece il Codice del Consumo (d. lgs. 205/2006).

Questa normativa considera vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Quando il consumatore lamenta la vessatorietà delle clausole, sarà onore del professionista provare che non lo sono. Se non riesce, tali clausole saranno considerate nulle.

L’art. 36 c. 2 Cod. Consumo considera invece sempre nulle le clausole che abbiano per oggetto o effetto:

  • l’esclusione o limitazione della responsabilità del professionista in caso di morte o danno al consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista
  • l’esclusione o limitazione di azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista
  • la previsione dell’adesione del consumatore a clausole che in realtà non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

 

Ricorda

L’ art. 35 c. 1 Cod. Cons. stabilisce che le clausole vessatorie devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio, prevale l’interpretazione della clausola che risulti più favorevole al consumatore.

 

La valutazione delle clausole vessatorie

L’art. 34 del Codice del Consumo stabilisce anche quali sono i criteri per valutare la vessatorietà di una clausola.

Occorre infatti verificare:

  • la natura del bene o del servizio oggetto del contratto
  • le circostanze esistenti al momento della sua conclusione
  • le altre clausole del contratto o di un altro collegato o da cui dipende.

La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene invece alla determinazione dell’oggetto del contratto o all’adeguatezza del corrispettivo dei servizi resi.

Inoltre, per essere valide, è necessario che tali clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile.

Ritieni che le clausole inserite nel tuo contratto non rispettavano questi parametri? Ti aiutiamo noi ad ottenere la nullità delle stesse!

 

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Attenzione

Spesso le clausole vessatorie si trovano scritte in caratteri di dimensioni ridotte. La Cassazione ha ritenuto valide tali clausole, anche se scarsamente leggibili, perché è onore del contraente debole comportarsi con diligenza e chiedere che gli venga fornito un modello contrattuale ben visibile.

 

La nullità delle clausole vessatorie

L’art. 1341 comma 2 c.c. ha precisato che sono inefficaci le clausole vessatorie non dotate di doppia sottoscrizione.

La giurisprudenza ritiene che se il consumatore non ha specificatamente approvato tali clausole ne deriva una nullità parziale, che non travolge il resto del contratto.

Al riguardo sono diversi gli strumenti per tutelare il consumatore dalle clausole vessatorie.

Infatti, per ottenere la pronuncia di nullità, possiamo:

  • esperire l’azione giudiziale davanti al giudice ordinario
  • intraprendere un procedimento alternativo per la risoluzione della controversia davanti ad un organismo ADR
  • ricorrere ad una class action.

Dunque, se hai firmato un contratto vessatorio e vuoi ottenere giustizia contro le pratiche scorrette dei commercianti, puoi affidarti a noi. Sarà un nostro avvocato esperto in materia a valutare il tuo caso e ad analizzare il contratto che hai firmato, per trovare la soluzione migliore.

 

importante

Attenzione

Non integra il requisito dell’approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto, comprese quelle prive di carattere vessatorio.

La loro sottoscrizione è quindi in questo caso indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.

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