Contratto a termine rinnovo e reiterazione illegittima
Ottieni il risarcimento
Contratto a termine rinnovo e reiterazione illegittima! Ora hai il diritto di ottenere un risarcimento!
Grazie alle nuove disposizioni di legge i lavoratori che hanno subito la precarizzazione a causa di rinnovi abusivi possono tutelare i propri diritti e ottenere un risarcimento.
E noi siamo qui per fornirti assistenza!
Contratto a termine rinnovo e risarcimento per abuso
Stop agli abusi di reiterazione del contratto a termine!
Con il Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131, chi ha subito contratti a termine ripetuti ingiustamente ha finalmente diritto a un risarcimento fino a 24 mensilità dell’ultima retribuzione.
Grazie alle nuove regole sull’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, chi ha lavorato per almeno 36 mesi su posti vacanti e disponibili può far valere i propri diritti e chiedere un risarcimento.
L’importo del risarcimento dipenderà dalla gravità dell’abuso, considerando il numero e la durata dei contratti.
Questo diritto vale per tutti i lavoratori del settore pubblico, compresi docenti, personale educativo e ATA delle scuole pubbliche.
Come ti aiutiamo
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia pronti a difenderti.
Inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma dal dominio @unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!)
- sarai richiamato da un nostro consulente dedicato, per chiarire eventuali tuoi dubbi e prendere in carico il tuo caso.
- ti offriamo assistenza professionale e personalizzata per tutelarti
- otterrai il risarcimento danni che ti spetta.
Tutto ciò online e sgravandoti da ogni pensiero!
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Un precedente storico: la sentenza del Tribunale di Enna
La recente sentenza n. 471/2024 del Tribunale di Enna ha già applicato il decreto-legge Salva Infrazioni 2024, raddoppiando l’indennizzo massimo da 12 a 24 mensilità.
Un insegnante ha ottenuto un risarcimento di circa 32.000 euro, segnando un precedente importante per tutti i lavoratori precari. Il messaggio è chiaro: chi ha subito l’abuso della precarietà può e deve chiedere giustizia!
Non aspettare oltre: fai valere i tuoi diritti e ottieni il risarcimento che ti spetta!
Contratto a termine: cos’è il rinnovo?
Il rinnovo di un contratto a tempo determinato avviene quando un lavoratore viene riassunto con un nuovo contratto a termine dallo stesso datore di lavoro, dopo la scadenza del contratto precedente.
Perché sia valido, devono essere rispettati i seguenti aspetti:
- Pause obbligatorie tra un contratto e l’altro
- Motivazioni specifiche (causali), salvo eccezioni previste dalla legge (D.L. n. 48/2023)
Esempio:
Un lavoratore è assunto dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 (6 mesi). Dopo una pausa, può essere riassunto per 3 mesi, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, con possibilità di ulteriori rinnovi.
- Sentenza della Corte d’Appello di Milano (2021): se la riassunzione avviene dopo 7 anni, non è considerata un rinnovo e non serve una causale. Tuttavia, è un’interpretazione isolata, quindi è bene essere prudenti
- Importante: Se un contratto viene rinnovato per le stesse mansioni, non è possibile imporre un nuovo periodo di prova (art. 7, D.Lgs. 104/2022).
Come gestire i rinnovi
Se un contratto a termine viene rinnovato nei primi 12 mesi, è necessario indicare una causale (ossia una motivazione valida). Il calcolo dei 12 mesi parte solo dai contratti stipulati dal 5 maggio 2023. I contratti precedenti non contano per il limite dei 12 mesi, ma valgono per il limite massimo di 24 mesi.
Se due contratti vengono firmati tra le stesse parti per le stesse mansioni, deve esserci una pausa di:
- 10 giorni se il primo contratto era di 6 mesi o meno
- 20 giorni se il primo contratto era più lungo di 6 mesi
Ci sono delle eccezioni che prevedono quando non servono causali o limiti:
- Startup innovative: per i primi 4 anni (art. 25, Legge n. 221/2012)
- Lavori stagionali: si possono rinnovare liberamente
- Contratti sotto i 12 mesi: non richiedono causali (come già avveniva per le proroghe).
Casi pratici di rinnovo dei contratti a termine
Se il contratto a termine dura 12 mesi senza causale, puoi rinnovarlo per altri 12 mesi senza causale. Ma attenzione: il totale non deve superare i 24 mesi, anche con causale, salvo diverse regole nel contratto collettivo nazionale (CCNL).
Se il contratto dura 16 mesi (di cui 12 senza causale e 4 con causale), puoi fare una proroga senza causale per un massimo di 8 mesi.
Se il contratto dura 12 mesi con causale, puoi rinnovarlo per altri 12 mesi senza bisogno di indicare una nuova causale.
Se ci sono periodi di lavoro che non corrispondono a mesi interi, i mesi “interi” si contano come 1 mese. I giorni residui, meno di un mese, si sommano e ogni 30 giorni si considera come 1 mese.
Esempi pratici
Esempio 1:
- Contratto acausale da 1° febbraio al 30 giugno 2023 (5 mesi).
- Proroga di 3 mesi (senza causale).
- Seconda proroga di 10 mesi con causale (perché si superano i 12 mesi senza causale).
Esempio 2:
- Contratto acausale da 1° maggio al 30 settembre 2023 (5 mesi).
- Rinnovo dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 senza obbligo di causale.
Esempio 3:
- Contratto acausale da 1° maggio al 30 settembre 2023 (5 mesi).
- Rinnovo dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, con obbligo di causale (perché superano i 12 mesi).
Esempio 4:
- Contratto acausale dal 1° marzo 2023 al 30 giugno 2023 (4 mesi).
- Proroga 1 di 1 mese (fino al 31 luglio 2023) – nessuna causale.
- Proroga 2 di 2 mesi (fino al 30 settembre 2023) – nessuna causale.
- Proroga 3 di 3 mesi (fino al 31 dicembre 2023) – nessuna causale.
- Proroga 4 di 7 mesi (fino al 31 luglio 2024) – obbligo di causale.
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