Cosa fare se la ditta non finisce i lavori
Le tutele del consumatore
Se ti stai chiedendo cosa fare se la ditta non finisce i lavori perché ti ritrovi in una situazione simile, possiamo aiutarti noi a risolvere la questione.
In quanto Associazione di consumatori esperta nel settore ti forniamo l’assistenza necessaria per ottenere tutela.
La ditta edile incaricata non completa i lavori: cosa fare
Se la ditta che hai incaricato per i lavori di ristrutturazione non ha portato a termine i lavori, non devi preoccuparti, perché hai diritti ben precisi!
Infatti, anche senza un contratto scritto, se hai accettato un preventivo, l’impresa è obbligata a risarcirti i danni per il loro grave inadempimento.
Quando i lavori eseguiti non rispettano quanto concordato o, peggio, sono di qualità scadente, puoi chiedere la risoluzione del contratto e un risarcimento per i danni subiti.
Il preventivo e il contratto (se presente) sono prove chiare che dimostrano che l’accordo era unico e non frammentato.
Come ti aiutiamo
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia che sono pronti a difenderti.
Per velocizzare il processo di tutela ti invitiamo a preparare alcuni documenti che saranno utili, quali copia delle fatture pagate, foto dei lavori che intendi contestare, copia del contratto se sussiste.
Inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma dal dominio @unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!) in cui ti illustreremo i vari passaggi della nostra assistenza
- sarai richiamato da un nostro consulente dedicato, per chiarire eventuali tuoi dubbi e prendere in carico il tuo caso
- risolveremo la questione, offrendoti il miglior supporto possibile.
Ti offriamo assistenza professionale e personalizzata a garanzia dei tuoi diritti.
Tutto ciò online e senza pensieri
Di noi ti puoi fidare, perché possiamo provare ciò che promettiamo!
AFFIDATI A NOI
Cosa sostiene la giurisprudenza sulla questione
Nel contratto di appalto, si crea un rapporto di fiducia che implica l’obbligo per l’impresa di completare i lavori e per il committente di pagare il corrispettivo. Quando una delle due parti non adempie, l’altra ha il diritto di tutelarsi.
L’art. 1455 c.c. stabilisce che il contratto può essere risolto solo se l’inadempimento è grave, valutando l’importanza dell’inadempimento rispetto all’interesse dell’altra parte.
In caso di mancato adempimento da parte dell’appaltatore, il committente può inviare una diffida ai sensi dell’art. 1454 c.c. e se il termine non viene rispettato, chiedere l’accertamento giudiziale secondo l’art. 1455 c.c., considerando non solo la gravità dell’inadempimento, ma anche il comportamento dell’appaltatore.
Valutazione sulla gravità dell’inadempimento della ditta
La gravità dell’inadempimento non si valuta solo in base alla quantità di lavoro non completato rispetto al valore totale dell’opera.
La valutazione deve tenere conto del valore complessivo del contratto e della proporzione tra l’obbligazione non adempiuta e l’opera totale.
L’inadempimento dell’appaltatore viene quindi giudicato in relazione alla natura del contratto, agli interessi del committente e all’importanza di completare i lavori in modo preciso e nei tempi stabiliti, piuttosto che all’entità del danno subito.
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