Gratuito patrocinio per sovraindebitamento
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Chi può accedere alla procedura di sovraindebitamento
La procedura di sovraindebitamento è accessibile a categorie di debitori che non rientrano nelle norme del fallimento definite dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la Legge Fallimentare.
Queste categorie includono i piccoli imprenditori e i professionisti, qui denominati “debitori”, oltre ai privati cittadini, qui chiamati “consumatori”.
È importante sottolineare che, secondo l’articolo 1 della legge fallimentare, sono esclusi dal fallimento gli imprenditori commerciali a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:
- Aver posseduto un attivo patrimoniale annuo, nei tre anni fiscali precedenti la richiesta di fallimento o dall’inizio dell’attività se più recente, che non superi i 300.000 euro (superare questa soglia anche solo in un anno comporta la possibilità di fallimento)
- Aver generato ricavi lordi annuali non superiori a 200.000 euro nei medesimi periodi (superare questo limite in uno qualsiasi dei tre anni comporta la possibilità di fallimento)
- Avere un totale di debiti, anche non scaduti, che non ecceda i 500.000 euro.
Come si svolge
Il processo inizia con la verifica della fattibilità della proposta del debitore/consumatore.
Secondo l’articolo 15 della Legge 3/2012, il soggetto interessato deve inoltrare un’istanza all’O.C.C., l’Organismo di Composizione della Crisi presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como, il quale è autorizzato e iscritto al numero 111 del Registro degli Organismi del Ministero della Giustizia (come indicato nella sentenza della Cassazione N.19740/2017).
L’O.C.C. valuterà la situazione e fornirà un parere sulla fattibilità della proposta in questione.
Dopo un’approfondita analisi e incontri con il richiedente, il professionista nominato comunicherà al debitore/consumatore il risultato della valutazione. Se tale valutazione è positiva, il debitore/consumatore potrà procedere con la presentazione della proposta.
Le procedure contemplano diverse opzioni:
- L’accordo di ristrutturazione dei debiti, che prevede la definizione di un piano per la soddisfazione dei crediti formulato dal debitore/consumatore
- Il piano del consumatore, che mira al medesimo obiettivo senza la necessità di un accordo con i creditori, riservato esclusivamente ai consumatori
- La liquidazione del patrimonio, che implica la vendita di tutti i beni del debitore o del consumatore, processo che può essere avviato da entrambi.
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