Legge 68/99
Il collocamento al lavoro dei disabili
La legge 68/99 tutela l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, attraverso l’istituzione di appositi Centri per l’impiego.
Nell’articolo ti spieghiamo cosa prevede questa normativa e quali diritti devono essere garantiti.
INDICE
Cosa prevede la Legge 68 99 sul lavoro per i disabili
La legge 68 sulle categorie protette stabilisce che i lavoratori con particolari condizioni psico-fisiche devono essere collocati nelle mansioni che meglio si adattano alle loro capacità, garantendo così benefici sia per loro che per l’azienda che li assume.
La normativa sottolinea l’importanza dell’inclusione e dell’integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, riconoscendo loro uno spazio valido all’interno dell’economia.
Una delle novità più importanti è il collocamento mirato, il quale si occupa proprio dell’inserimento lavorativo di queste persone.
Questa finalità si realizza quando il datore di lavoro stipula una convenzione con gli uffici provinciali nel quale sono presenti i Centri per l’impiego, con il quale sorge l’obbligo di assumere un determinato numero di disabili all’interno dell’azienda.
Categorie protette legge 68 99: il collocamento mirato
Le persone disoccupate con disabilità possono accedere al Collocamento mirato iscrivendosi presso i Centri dell’impiego provinciali.
È necessario possedere una certificazione rilasciata da INPS, INAIL o ASL, che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge 68 99 per le categorie protette e cioè:
- un’età minima di 15 anni
- la disoccupazione e la condizione di disabilità o invalidità confermata dal verbale medico.
Dopo l’iscrizione, il Centro per l’impiego valuta le capacità lavorative e favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro, con le convenzioni con le aziende.
Le aziende saranno dunque obbligate per legge ad assumere un certo numero di persone delle categorie protette.
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Elenco categorie protette Legge 68 99
La legge definisce anche quali sono le categorie che rientrano tra i beneficiari della normativa. Questo elenco non si riferisce solo alle persone disabili, ma a tutte quelle persone che vivono in una condizione di svantaggio.
Tra i soggetti beneficiari individuati dall’art 1 legge 68/99 sul collocamento obbligatorio indichiamo:
- persone con invalidità civile con percentuale minima pari o superiore al 46%
- invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%
- non vedenti, anche le persone con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi (L. n.382/1970 e successive modifiche)
- non udenti, in particolare persone con sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (L. n.381/1970 e successive modifiche).
L’importante è che la condizione sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio (d.p.r. n.915/78)
La tutela di alcune categorie lavorative, poi, riguarda anche persone che si trovano in condizioni diverse da quelle citate. Ad esempio:
- profughi italiani rimpatriati
- coniugi e orfani di deceduti a causa del lavoro, di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni, di guerra ed equiparati
- soggetti equiparati, cioè coniugi e figli di soggetti riconosciuti invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Per tutti questi soggetti, la legge 68/99 dispone che i datori di lavoro sono obbligati a fare ricorso al collocamento obbligatorio.
L’obbligo di assunzione della Legge 68/99
L’art.3 della L. 68/99 parla di “quota di riserva”, intendendo il numero di soggetti appartenenti alle categorie protette che il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assumere.
Questa quota varia in relazione a quanti lavoratori sono già occupati nell’azienda.
L’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile avviene quando il datore di lavoro ha in servizio un numero di dipendenti molto lato.
Nello specifico:
- dai 15 ai 35 lavoratori l’azienda è obbligata ad assumere 1 lavoratore con disabilità
- dai 36 ai 50 lavoratori l’azienda è obbligata ad assumere 2 lavoratori con disabilità
- oltre 50 lavoratori: la quota del 7% deve essere riservata a lavoratori con disabilità.
Per poter stabilire il numero di disabili da assumere obbligatoriamente occorre individuare quali lavoratori devono essere considerati nel calcolo dei soggetti occupati dall’azienda.
Computo della quota di riserva nella Legge 68/99
Gli art. 4 e 5 della L.n.68/99 individuano i criteri per calcolare la quota di riserva, e cioè il numero di disabili da assumere obbligatoriamente.
Nel calcolo, il datore di lavoro deve considerare tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
I lavoratori part time si computano in proporzione all’orario effettivamente svolto.
Sono invece esclusi, dal calcolo della quota di riversa, i lavoratori:
- assunti a norma della stessa legge 68/1999
- a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi
- soci di cooperative di produzione e lavoro
- dirigenti
- assunti con contratti di inserimento
- assunti con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore
- che svolgono attività esclusivamente all’estero
- a domicilio
- che aderiscono al programma di emersione, ai sensi della Legge 2001/383
- apprendisti (DLgs. 81/2015)
- assunti per attività socialmente utili ai sensi del DLgs. 81/2000
- del settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, personale di cantiere e addetti al trasporto nel settore edile, personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto nel settore degli impianti a fune
- divenuti inabili dopo l’assunzione o per infortuni sul lavoro o malattia professionale che subiscano una menomazione inferiore al 60%.
Tuttavia, esiste un’eccezione parziale agli obblighi previsti dalla legge: il cosiddetto “esonero parziale”.
Si tratta della possibilità, causata dal tipo di lavoro svolto dagli enti privati o pubblici economici come le società privatizzate, di non coprire i posti riservati alle categorie protette previste per le agevolazioni legge 68.
In questo caso, le aziende versano, al Fondo regionale per l’occupazione, un importo stabilito per legge per ogni lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata dal disabile stesso.
Sanzioni per l’inadempimento degli obblighi legge 68/1999
L’art. 15 della Legge n. 68/1999 introduce delle sanzioni per i datori di lavoro che non adempiono all’obbligo di assunzione, prevendo:
- una sanzione amministrativa di 702,43 € (maggiorata di 34,02 € per ogni giorno di ritardo) nel caso di omessa o ritardata presentazione del prospetto informativo
- una sanzione amministrativa di 196,05 € per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo trascorso, nel caso di mancato adeguamento agli obblighi di assunzione per cause imputabili al datore di lavoro.
L’art. 15, comma 3, della L. 68/99 prevede poi che ai responsabili delle amministrazioni pubbliche inadempienti vengano applicate delle sanzioni a carattere penale, amministrativo e disciplinare in linea con le norme del pubblico impiego.
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