Negli ultimi anni si è diffusa anche in Italia la pratica del subappalto privato in base alla quale le Ditte vincitrici di un bando o quelle a cui siano stati affidati determinati lavori decidono di “passare la palla” a un’altra azienda, possibilmente più competitiva.

Vediamo, di seguito, in cosa consiste, quali sono le regole da rispettare per subappaltare l’esecuzione di appalti di lavori commissionati sia da enti pubblici che da privati e quando, invece, non è possibile metterlo in atto.

 

 

Cos’è il subappalto privato?

 Quella del subappalto privato rientra nella categoria del subcontratto e ad esso si applica la stessa disciplina del contratto base, esattamente come per gli altri tipi di subcontratti.

Con tale contratto l’appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire l’opera o il servizio che erano stati a lui commissionati e quindi diventa a sua volta appaltatore in un altro contratto di appalto.

Il subappalto è, inoltre, negozio autonomo rispetto a quello di appalto: il committente, infatti, non ha particolari rapporti con il subappaltatore ad eccezione di quello che la dottrina chiama collegamento negoziale unilaterale.

In tal senso, le vicende dell’appalto hanno un seguito su quelle del subappalto, ma non può dirsi lo stesso al contrario.

Il subappalto privato può anche essere parziale e riguardare solo una parte dell’opera: in questo caso, l’estinzione del contratto di appalto determina l’estinzione del subappalto.

 

Le regole da rispettare nel subappalto privato

 Come per tutti i subcontratti, anche il subappalto privato prevede delle regole da rispettare:

  • Regola n°. 1: se l’appalto è affidato da un soggetto privato, il subappalto riguardante qualsiasi genere di lavoro commissionato deve essere sempre autorizzato dal committente;
  • Regola n°. 2: le opere subappaltate non devono superare il 30% dell’importo contrattuale accordato precedentemente e ogni singola prestazione non può essere subappaltata a più di un soggetto;
  • Regola n°. 3: se in cantiere sono presenti soggetti non autorizzati, il contratto del subappaltatore potrebbe risultare fraudolento. In questo caso, la stazione appaltante ha facoltà di intervenire annullando l’assegnazione dell’appalto.

Nel caso di appalto pubblico, il subappalto è possibile solo se il ricorso ad esso sia stato dichiarato dal titolare della ditta individuale in sede di prestazione dell’offerta.

Quanto alle tempistiche, il contratto di subappalto privato va presentato presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prestazioni allegando una certificazione accertante i requisiti che, in base al Codice degli appalti, il subappaltatore deve possedere.

Contestualmente, il subappaltatore deve presentare una dichiarazione da cui si evinca che lo stesso:

  • possiede i requisiti di onorabilità;
  • risulta in regola con il versamento dei contributi e con le norme che tutelano la sicurezza del lavoratore;
  • possiede una certificazione antimafia;
  • non ha carichi pendenti.

 

Le responsabilità del subappalto privato

Nell’affrontare la disciplina del subappalto privato, un breve approfondimento va indubbiamente dedicato al tema della responsabilità.

La responsabilità per vizi e difformità è a carico dell’appaltatore e il committente non può agire contro il subappaltatore.

Se il subappaltatore dovesse arrecare danni al committente, infatti, questi saranno risarciti dal subappaltante-appaltatore, anche se quest’ultimo non abbia di fatto alcuna colpa alcuna.

Chiaramente, l’appaltatore che ha pagato il danno commesso dal subappaltatore può poi agire in regresso nei suoi riguardi. Quanto alla responsabilità per i danni nei confronti dei terzi, questa è a carico del subappaltatore.

È possibile puntare il dito contro il subappaltante solo qualora si sia riservato un potere di direzione dei lavori notevole al punto da non lasciare autonomia al subappaltatore.

 

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