La mediazione obbligatoria per l’opposizione a decreto ingiutivo
Cosa sapere su questo nuovo obbligo
Da giugno 2023 la mediazione è diventata obbligatoria anche nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo.
Se vuoi intraprendere questo procedimento ma hai dubbi su chi deve avviare la mediazione obbligatoria, sei nel posto giusto!
Noi di unione dei consumatori possiamo aiutarti a fare chiarezza e ottenere l’annullamento del decreto ingiuntivo.
Cos’è la mediazione obbligatoria
La mediazione obbligatoria è un istituto con cui è possibile risolvere una controversia evitando i tempi lunghi di un procedimento davanti al giudice.
Grazie alla riforma Cartabia, l’obbligo di mediazione tra le parti (che finora ha riguardato solo determinate controversie civili) è stato esteso anche ai procedimenti intrapresi:
- dal creditore per richiedere l’adozione di un decreto ingiuntivo contro il proprio debitore
- dal debitore per ottenere l’annullamento del decreto ingiuntivo chiesto dal suo creditore.
In entrambi i casi, nonostante possa sembrare strano, l’obbligo ricade sul creditore!
Perché la mediazione è un diritto del debitore
Se quindi vuoi opporti ad un decreto ingiuntivo ricevuto, puoi tirare un sospiro di sollievo.
Non sei tu ad aver l’obbligo di richiedere la mediazione!
Ma vi è di più…
Se il creditore ha chiesto al giudice di emettere un decreto ingiuntivo contro il debitore inadempiente, senza aver poi attivato (nei 3 mesi successivi) la procedura di mediazione, non potrà ottenere il decreto ingiuntivo!
E se lo ha già ottenuto, grazie a questo nuovo obbligo (che non ha rispettato), il decreto ingiuntivo sarà addirittura revocato!
Come ti aiutiamo a far annullare il decreto ingiuntivo
A causa della recentissima introduzione di questo obbligo molti creditori (che non lo conoscono ancora) corrono il rischio di vedersi annullare il decreto ingiuntivo richiesto.
Siamo consumatori come te e grazie a un team di avvocati sempre al passo coi tempi, ti faremo ottenere l’annullamento del decreto emesso senza la preventiva mediazione, facendo così osservare la nuova normativa in sostegno dei debitori.
Leggi sotto le esperienze di chi, prima di te, si è affidato a noi per risolvere il suo problema.
Compila il form di contatto, che trovi appresso, e non sarai più solo a lottare per i tuoi diritti!
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Cosa dicono di noi
Come si avvia la mediazione
La mediazione si avvia con il deposito di una domanda presso l’Organismo apposito, necessariamente iscritto nell’apposito registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.
Subito dopo verrà designato un Mediatore che, a sua volta, fisserà il primo incontro tra le parti (che deve svolgersi dopo almeno 20 gg. dal deposito della domanda) per aiutarle a trovare una soluzione al contenzioso.
Infine, una volta raggiunto l’accordo (contenuto nel verbale di conciliazione) il mediatore avrà cura di farlo omologare dal Presidente del Tribunale di competenza ed attribuirgli efficacia esecutiva.
Chi è il mediatore e quali sono i suoi obblighi
I mediatori possono operare presso gli Organismi di mediazione solo dopo aver frequentato un percorso formativo ad hoc tenuto da formatori accreditati.
Si tratta, in sostanza, di un professionista che – sebbene svolga un ruolo importante- rimane in secondo piano rispetto ai litiganti, gli unici a poter prendere decisioni.
Il mediatore, infatti, rimane sempre privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti e deve osservare i seguenti obblighi di:
- imparzialità: non deve preferire un soggetto ad un altro e per questo non può percepire compensi direttamente dagli interessati
- riservatezza: le dichiarazioni fatte dai soggetti coinvolti non possono nemmeno essere utilizzate in un eventuale processo tra i due
- informativi: deve necessariamente informare i “litiganti” in merito alle modalità di svolgimento della mediazione e chiarire loro quali sono le conseguenze in caso di esito negativo o positivo della mediazione
- di verbalizzazione: deve essere riportata in appositi verbali tutto ciò che avviene negli incontri (ad esempio la mancata presenza di una delle parti o l’avvenuta conciliazione).
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