L’opposizione a decreto ingiuntivo è un atto che offre al destinatario la possibilità di impugnare l’istanza di pagamento presentata nei suoi confronti, provando che è ingiustificata.

Nell’articolo ti spieghiamo quando è possibile opporsi e quali sono i termini per procedere.

 

INDICE

Quando si può fare opposizione al decreto ingiuntivo

Il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ricevuto, specificando i motivi per il quale ritiene di non essere tenuto al pagamento della somma indicata nell’atto.

Le motivazioni possono essere le seguenti:

  • si nega l’esistenza del debito oggetto di ingiunzione o si afferma che è già stato saldato
  • si afferma che il decreto ingiuntivo è stato emesso in violazione della legge
  • si prova che il decreto ingiuntivo si basa su un titolo esecutivo non sufficiente a giustificare il credito richiesto.

Se l’opposizione a d.i viene accolta, il decreto viene annullato.

 

I termini per l’opposizione a decreto ingiuntivo

Dal momento in cui il debitore riceve la notifica dell’atto, gli sono concessi 40 giorni per avanzare un atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Tuttavia, se il debitore può dimostrare che è stato impedito dal farlo per forza maggiore o gravi motivi, il termine può essere esteso di ulteriori 30 giorni.

Indipendentemente da ciò, l’opposizione deve essere depositata in maniera tempestiva, poiché in caso contrario il ricorso per decreto ingiuntivo verrà considerato definitivo, permettendo al creditore di procedere al sequestro dei beni del debitore.

 

Come ti aiutiamo con l’opposizione a decreto ingiuntivo

Se hai ricevuto un decreto di ingiunzione e vuoi opporti, ti aiutiamo noi.

Siamo un’associazione di consumatori e da oltre 10 anni forniamo assistenza e tutela online (ciò significa che non avrai bisogno di fare file e perdere tempo con la burocrazia).

I nostri avvocati godono di una spiccata competenza nel settore e ti assisteranno nella procedura per impugnare l’ingiunzione di pagamento.

Non ti rimane che compilare il form sottostante…

Se invece vuoi ulteriori notizie inerenti l’argomento, vai in basso nella sezione per saperne di più.