Pagamento ferie non godute docenti a tempo determinato
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La Corte di Cassazione ha stabilito il diritto al pagamento ferie non godute dei docenti a tempo determinato, che non possono essere considerati automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.
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Spetta il pagamento ferie non godute ai docenti a tempo determinato
La Cassazione ha confermato che i docenti a tempo determinato, che soddisfano determinati requisiti, hanno diritto al pagamento ferie non godute durante l’anno scolastico.
Questo riguarda soprattutto i docenti con contratti a termine che scadono il 30 giugno e che non possono essere automaticamente messi in ferie durante le pause scolastiche, come quelle di Natale, Pasqua o nel periodo dall’8 giugno al 30 giugno.
In questi momenti, infatti, i docenti sono considerati ancora in servizio e, se non hanno richiesto espressamente le ferie, non possono essere considerati in ferie d’ufficio.
Ferie non godute precari: il diritto all’indennità sostitutiva
Se un docente precario non richiede le ferie durante l’anno scolastico e non riceve una comunicazione formale dal dirigente scolastico che lo inviti a farlo, ha diritto a chiedere l’indennità per le ferie non godute.
Questo accade perché le ferie non possono essere attribuite automaticamente.
E se il dirigente non informa esplicitamente il docente della necessità di fare richiesta, il docente rimane ufficialmente in servizio anche durante le pause delle lezioni e ha diritto a ricevere un’indennità sostitutiva per le ferie non fruite.
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La richiesta esplicita delle ferie
Un aspetto fondamentale per i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, è che le ferie devono essere richieste esplicitamente dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico.
Non è possibile essere messi in ferie senza una richiesta formale.
Secondo l’interpretazione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i periodi di sospensione delle lezioni (come le vacanze natalizie e pasquali) vengono automaticamente considerati come giorni di ferie, indipendentemente dal fatto che il docente li abbia formalmente richiesti o meno.
Ad esempio, se un docente ha maturato 15 giorni di ferie ma ne ha usufruito solo di 5 prima dell’8 giugno, i giorni restanti verranno comunque detratti dal suo monte ferie, impedendogli di richiedere l’indennità sostitutiva.
Le sentenze della Corte di Cassazione, tuttavia, chiariscono due punti chiave:
- Disponibilità del docente durante la sospensione delle lezioni: Il docente rimane a disposizione per eventuali attività scolastiche, ma ha la libertà di gestire autonomamente il proprio tempo, pur dovendo svolgere compiti legati all’insegnamento.
- Obbligo di informazione del datore di lavoro: Il dirigente scolastico deve informare tempestivamente il docente riguardo alle ferie non godute e spiegare che è necessario fare richiesta per evitare di perdere il diritto alle stesse.
Pertanto, un docente a tempo determinato che non ha richiesto esplicitamente le ferie ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il dirigente scolastico non possa dimostrare di averlo avvisato in modo chiaro e scritto riguardo alla necessità di usufruirne, con l’avvertimento che, in caso contrario, perderà il diritto alle ferie e alla relativa indennità.
Il diritto all’indennità sostitutiva: la prescrizione
Il diritto a ricevere un’indennità sostitutiva per le ferie non godute ha un termine di prescrizione di 10 anni. Ciò significa che i docenti possono richiedere il pagamento delle ferie non fruite per un periodo di 10 anni.
Ad esempio, per 20 giorni di ferie non godute, un docente potrebbe avere diritto a circa 1.300 euro per ogni anno scolastico, considerando un’indennità giornaliera di 65 euro.
Cosa ha disposto la Cassazione
L’ordinanza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione rappresenta una decisione fondamentale, poiché conferma i principi giuridici già espressi in precedenti sentenze e respinge l’interpretazione ministeriale che considerava i docenti automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.
La Cassazione ha ribadito l’illegittimità, sostenuta anche da ANIEF, della decurtazione automatica dei giorni di sospensione dalle ferie accumulate dai docenti precari, senza tenere conto se tali ferie fossero state effettivamente richieste e fruite.
Grazie a questa importante vittoria legale del sindacato ANIEF, i docenti potranno ora recuperare fino a 1.000 euro per le ferie non godute ogni anno, in riferimento ai contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 fino ad oggi, con il diritto all’indennità sostitutiva che si prescrive in 10 anni.
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