Cos’è il preliminare di compravendita
Come ti aiutiamo se il contratto non viene rispettato
Il preliminare di compravendita (o compromesso) è un accordo con cui venditore e compratore si impegnano a stipulare un successivo contratto definitivo per dar luogo al trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile.
Nell’articolo ti spieghiamo quali sono le caratteristiche di tale contratto e come ti tuteliamo se il preliminare non viene rispettato.
Come funziona il preliminare di compravendita tra privati
Con il compromesso di vendita le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo di vendita di un immobile.
Questo accordo permette alle parti di:
- vincolarsi reciprocamente per il futuro, senza che nessuno possa sottrarsi alla stipula del contratto definitivo
- sfruttare il tempo intercorrente tra il preliminare e il definitivo per compiere degli adempimenti funzionali alla vendita, come la richiesta di mutuo.
Questo accordo però, è soggetto al termine di prescrizione ordinario di 10 anni dalla sua stipula.
Ciò significa che, una volta decorso tale periodo, le parti non saranno più vincolate a concludere il definitivo.
Cosa accade se il preliminare di compravendita non viene rispettato
Se dopo aver stipulato il preliminare di vendita la tua controparte si rifiuta di sottoscrivere il contratto definitivo, esistono diversi rimedi.
Accertata la mancata conclusione del contratto definitivo sarà possibile:
- richiedere la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.)
- ottenere il risarcimento del danno.
Inoltre, se avevi pagato la caparra, potrai trattenerla e recedere dal contratto.
Come ti aiutiamo a far rispettare il preliminare di compravendita
Se dopo aver stipulato un preliminare la controparte non adempie all’obbligo di sottoscrivere il contratto definitivo, ti aiutiamo noi.
Siamo un’associazione di consumatori e da oltre 10 anni forniamo assistenza e tutela online (ciò significa che non avrai bisogno di fare file e perdere tempo con la burocrazia).
I nostri avvocati godono di una spiccata competenza nel settore e ti aiuteranno ad ottenere la risoluzione del contratto e se possibile anche il risarcimento del danno.
Non ti rimane che compilare il form sottostante…
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Cosa faremo per te
Cosa dicono di noi
La forma e gli elementi del compromesso di vendita immobile
L’art. 1351 c.c. stabilisce che il preliminare compravendita deve avere la stessa forma del contratto definitivo, a pena di nullità.
Le parti possono decidere di utilizzare una scrittura privata o rivolgersi ad un Notaio per concludere il compromesso con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.
Questa opzione è obbligatoria se il preliminare ha ad oggetto immobili da costruire.
Il contratto preliminare di compravendita immobiliare, oltre alla forma scritta, deve contenere:
- il consenso delle parti
- l’indicazione del bene immobile oggetto di vendita
- il prezzo.
La registrazione del preliminare di compravendita
La legge dispone che anche per il preliminare di vendita è prevista la registrazione entro:
- 30 giorni dalla sottoscrizione
- 60 giorni se il contratto è stato sottoscritto all’estero ma riguarda un immobile sito in Italia.
Se è stipulato con atto notarile, sarà il Notaio a svolgere questo adempimento.
Il preliminare però è un contratto che resta valido ed efficace anche se non è stato registrato. Questo perché le parti, una volta stipulato il compromesso, sono vincolati a sottoscrivere il contratto definitivo.
La trascrizione della compravendita
Nel contratto preliminare di compravendita la trascrizione non è obbligatoria, salvo che l’atto sia stato stipulato dal Notaio (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Si consiglia però di effettuarla perché dà luogo a molti vantaggi.
Infatti, quando l’atto viene trascritto, l’acquirente è tutelato da qualsiasi operazione successiva sull’immobile.
Ad esempio, se a seguito del preliminare il venditore si accorda con terzi per trasferire loro il medesimo bene, la trascrizione effettuata del compratore potrà essere opposta ai terzi, rendendo l’ulteriore vendita inefficace.
Un ulteriore vantaggio che deriva dalla trascrizione è l’effetto prenotativo (art. 2645 bis c.c.).
Questo significa che, nei rapporti con i soggetti terzi, è come se il contratto definitivo fosse stato trascritto nel momento in cui è stato trascritto il preliminare.
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