Cos’è la mediazione tributaria
Come ti aiutiamo a presentare il reclamo
La mediazione tributaria è uno strumento messo a disposizione dei contribuenti per risolvere controversie fiscali con l’amministrazione finanziaria.
Nell’articolo ti spieghiamo come funziona e come ti aiutiamo a presentare il reclamo tributario per raggiungere un accordo con l’ente impositore.
Cos’è la mediazione tributaria
La mediazione tributaria è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tributarie sorte tra contribuente e Agenzia fiscale (quali Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agente della Riscossione o altro ente locale).
L’obiettivo principale è quello di raggiungere un accordo riguardo alle questioni fiscali e alle sanzioni applicabili.
Infatti, quando si riceve un atto che si presume illegittimo, è possibile notificare un’istanza di mediazione tributaria per raggiungere un accordo o richiedere l’annullamento dell’atto stesso all’ente impositore coinvolto.
Come attivare la mediazione
Per le controversie soggette alla mediazione tributaria obbligatoria, il contribuente può avviare la procedura presentando un reclamo tributario o ricorso reclamo.
Attraverso questa istanza di mediazione, è possibile proporre un accordo per risolvere eventuali conflitti con l’Agenzia delle Entrate.
Il reclamo tributario e l’istanza, devono essere trasmessi entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo.
Se questa non viene conclusa, il contribuente ha sempre l’opzione di presentarsi davanti alla Commissione Tributaria o avviare un procedimento giudiziario.
Come ti aiutiamo con la mediazione tributaria
Se vuoi contestare un atto dell’Agenzia delle entrate attraverso la mediazione tributaria, affidati a noi.
Siamo un’associazione di consumatori e da oltre 10 anni forniamo assistenza e tutela online (ciò significa che non avrai bisogno di fare file e perdere tempo con la burocrazia).
I nostri avvocati godono di una spiccata competenza nel settore e ti aiuteranno nell’invio del reclamo per l’istanza di mediazione. E se necessario presenteranno un ricorso al giudice tributario.
Non ti rimane che compilare il form sottostante…
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Cosa dicono di noi
Gli atti contro cui fare reclamo mediazione tributaria
Gli atti contro cui è possibile presentare il reclamo mediazione tributaria sono i seguenti:
- avviso di accertamento
- avviso di liquidazione
- provvedimento che irroga le sanzioni
- ruolo
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
- cartelle di pagamento per vizi propri
- fermi di beni mobili registrati (art. 86 del Dpr n. 602 del 1973)
- iscrizioni di ipoteche sugli immobili (art. 77 del Dpr n. 602 del 1973)
- ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 546 del 1992).
Se hai ricevuto uno di questi atti e pensi che possano essere illegittimi, ti aiutiamo noi!
I vantaggi dell’accordo di mediazione
La procedura di mediazione tributaria presenta dei vantaggi per il contribuente, in quanto da la possibilità di risolvere la questione senza affrontare una causa di anni molto e costosa.
Inoltre va considerato che:
- se il reclamo viene accolto parzialmente, previa rinuncia del deposito del ricorso, si può avere una riduzione delle sanzioni ad un terzo
- se il reclamo viene accolto totalmente, le sanzioni amministrative saranno ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge
- per i contributi di tipo previdenziale e assistenziale non si applicano sanzioni e interessi.
Quindi, cercare un accordo con l’Amministrazione Finanziaria rappresenta sicuramente un’occasione da non perdere.
Quanto dura la mediazione tributaria
La fase del reclamo ricorso e mediazione amministrativa ha una durata di 90 giorni. Durante questo periodo, vengono temporaneamente fermati i termini per effettuare il pagamento e riscuotere le somme dovute, così come quelli per presentarsi in tribunale davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
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