Ricorso buoni fruttiferi postali prescritti
Ottieni il rimborso
Con il ricorso buoni fruttiferi postali prescritti puoi ottenere il rimborso che ti è stato negato.
Noi, in quanto Associazione che si occupa di difendere i consumatori da oltre 10 anni, possiamo aiutarti a far valere i tuoi diritti e a recuperare quanto ti spetta.
Come ottenere il rimborso dei buoni fruttiferi postali prescritti
Se possiedi buoni postali prescritti, è possibile richiedere il rimborso seguendo una procedura specifica.
Dopo aver inviato un reclamo formale, trascorsi 60 giorni, si potrà presentare un ricorso all’Arbitro Bancario per buoni fruttiferi postali.
Molti consumatori, che si sono affidati a noi, hanno già ottenuto esiti positivi grazie alle decisioni dell’ABF.
Come ti aiutiamo ad ottenere il rimborso dei buoni postali prescritti
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia che per difenderti potrebbero richiederti alcuni documenti come ad esempio la copia fronte-retro dei tuoi buoni fruttiferi postali che risultano prescritti.
Successivamente, inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma da segretaria@unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!) in cui ti illustreremo i vari passaggi della nostra assistenza
- sarai richiamato da un nostro consulente dedicato, per chiarire eventuali tuoi dubbi e prendere in carico il tuo caso
- otterrai il rimborso che ti spetta.
Ti offriamo assistenza professionale e personalizzata per la tutela dei tuoi diritti.
Di noi ti puoi fidare, perché possiamo provare ciò che promettiamo!
Tutto ciò online e senza pensieri!
AFFIDATI A NOI
Che cos’è la prescrizione dei buoni fruttiferi postali
I buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari sicuri, garantiti dallo Stato Italiano, simili a obbligazioni a tasso fisso. Tuttavia, come qualsiasi diritto di credito, anche il tuo diritto al rimborso nei confronti di Poste Italiane si prescrive dopo 10 anni dalla scadenza del buono.
Ciò significa che se sono trascorsi più di 10 anni dalla data di scadenza del tuo buono, Poste può legittimamente rifiutarsi di pagare sia il capitale che gli interessi maturati.
Dunque, per evitare tali situazioni e rischiare di perdere i tuoi risparmi contattaci subito per una consulenza legale personalizzata.
La scadenza dei buoni fruttiferi postali
I buoni fruttiferi postali smettono di generare interessi alla loro data di scadenza finale. Ad esempio, se il tuo buono ha una durata di 30 anni, non maturerà più interessi dal 31° anno in poi.
Dal giorno della scadenza, hai 10 anni di tempo per richiedere il rimborso.
Se il tuo buono è già scaduto, vai subito all’Ufficio Postale per riscuoterlo. Anche se hai 10 anni prima che si prescriva, ogni giorno che passa è un guadagno perso, perché non maturano più interessi. Meglio agire tempestivamente!
Sanzione AGCM a Poste Italiane: Cosa cambia per i buoni fruttiferi postali prescritti
Il 4 novembre 2022, l’Autorità Garante Concorrenza e Mercato (AGCM) ha multato Poste Italiane con una sanzione di 1,4 milioni di euro per pratiche scorrette nel collocamento dei buoni fruttiferi postali, che poi si sono rivelati prescritti.
Tuttavia, questa decisione non ha impatti diretti sui consumatori con buoni fruttiferi già prescritti. La sanzione non elimina la necessità di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o al Tribunale per ottenere il rimborso di quanto dovuto.
Buoni fruttiferi postali: sentenza e diritto al rimborso
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 13-06-2024, ha stabilito in ordine ai buoni fruttiferi postali prescritti, quanto segue “… I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.. stabilendo.. “ con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta..”
A norma dell’art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, “…le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente…” (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza del 13-06-2024)
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