Iva sugli affitti
Verifica se ti spetta pagarla con il nostro aiuto
Iva sugli affitti? Probabilmente ti starai chiedendo se i canoni di locazione possono essere oggetto di imposta sul valore aggiunto e se il locatore può chiederti di pagarla.
Nell’articolo ti spieghiamo qual è il regime applicabile e quando si è esenti da tale imposta.
E se hai bisogno di assistenza, noi possiamo aiutarti.
Regime dell’iva nei contratti di locazione di immobili
Per i contratti di affitto immobiliare la regola attuale stabilisce che l’affitto è esente iva, con l’applicazione di un’imposta di registro proporzionale.
Nello specifico, sono esenti gli affitti che riguardano i seguenti tipi di immobili (D.p.r. n. 633/72):
- terreni e aziende agricole
- aree diverse da quelle destinate a parcheggio di autoveicoli, che non sono previste per un uso edificabile secondo gli strumenti urbanistici
- edifici residenziali e strumentali
Se hai dubbi sulla richiesta di pagamento dell’iva sui canoni di locazione con la nostra consulenza otterrai le risposte che cerchi.
Quando una locazione è soggetta ad Iva
L’iva locazione commerciale si applica quando l’immobile viene utilizzato per affari commerciali, industriali, turistici, uffici, negozi, magazzini o per altri scopi imprenditoriali o professionali.
In Italia, solitamente si applica un’iva del 22% su tali affitti.
Tuttavia, esistono situazioni eccezionali e circostanze specifiche che possono influire sull’applicazione dell’IVA, portando a variazioni.
Come ti aiutiamo con l’iva sugli affitti
Se il locatore ti ha chiesto di pagare l’Iva sui canoni di locazione e hai dubbi sulla legittimità della richiesta, noi possiamo aiutarti a verificare se sia effettivamente dovuta e nel caso contrario come fare per scaricarla.
Siamo consumatori come te, (ci distinguono solo i ruoli) pertanto comprendiamo perfettamente le tue difficoltà nel far valere i tuoi diritti. Siamo in grado di ascoltarti e di capire a fondo il tuo bisogno di giustizia.
Non ti rimane che compilare il form sottostante…
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Cosa dicono di noi
Iva locazioni immobili ad usi abitativo
L’iva nei contratti di locazione di immobili residenziali è soggetta alle seguenti regole:
- possono essere soggette all’IVA su opzione se la locazione è stipulata dall’impresa costruttrice/ristrutturatrice in qualità di locatore, oppure se riguardano alloggi sociali locati da qualsiasi parte coinvolta
- sono esenti dall’IVA nelle seguenti situazioni: se la locazione è stipulata da soggetti diversi dall’impresa di costruzione o ristrutturazione in qualità di locatore, o se si tratta di locazioni di alloggi sociali stipulate dall’impresa di costruzione o ristrutturazione, a condizione che non sia stata scelta l’opzione per l’applicazione dell’IVA.
Le locazioni di edifici residenziali effettuate da soggetti che non applicano l’IVA sono considerate “fuori campo IVA” e sono soggette all’imposta di registro con un’aliquota del 2%.
Questo è stabilito dall’art.5 della Tariffa, Parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/86.
Iva Sulle Locazioni Di Immobili Abitativi Su Opzione
Le locazioni di immobili residenziali effettuate da imprese di costruzione o ristrutturazione e le locazioni di alloggi sociali sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 10%.
Quindi, nel caso in cui sia stata scelta l’opzione per l’applicazione dell’iva nelle locazioni di edifici residenziali effettuate da imprese di costruzione o ristrutturazione e alle locazioni di alloggi sociali, verrà applicata l’aliquota IVA ridotta del 10%.
Imposta Di Registro Applicabile Sulle Locazioni Abitative
Le locazioni di edifici residenziali sono soggette alle seguenti disposizioni:
- se sono “fuori campo IVA”, sono soggette all’imposta di registro con una misura proporzionale del 2%
- se sono esenti dall’IVA, sono comunque soggette all’imposta di registro con una misura proporzionale del 2%
- quando sono imponibili IVA, sono soggette all’imposta di registro con un importo fisso di 200,00 euro.
I contratti di locazione che rientrano nell’ambito dell’affitto esente iva devono comunque essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula presso l’Agenzia delle Entrate.
Tutti i contratti di locazione sono soggetti all’obbligo di registrazione entro un termine fisso utilizzando il modello RLI, ad eccezione dei contratti di locazione stipulati con una scrittura privata non autenticata e con una durata complessiva non superiore a 30 giorni nell’arco dell’anno.
Iva locazioni di immobili strumentali
In generale, per il contratto di locazione soggetto ad iva di edifici strumentali (così come quelli residenziali), la regola prevede l’esenzione fiscale.
Tuttavia, per le locazioni che riguardano edifici strumentali, il locatore ha la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA anziché l’esenzione.
Per farlo, è necessario includere nel contratto di locazione l’opzione per l’applicazione dell’IVA.
Le locazioni di edifici strumentali effettuate da soggetti che non applicano l’IVA sono considerate “fuori campo IVA” e sono soggette all’imposta di registro con un’aliquota del 2%.
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