Iva sugli affitti? Probabilmente ti starai chiedendo se i canoni di locazione possono essere oggetto di imposta sul valore aggiunto e se il locatore può chiederti di pagarla.

Negli ultimi anni, sono state apportate significative modifiche alla disciplina delle locazioni di immobili effettuate da soggetti che applicano l’IVA in qualità di locatori.

Nell’articolo ti spieghiamo qual è il regime applicabile e quando si è esenti da tale imposta.

E se hai bisogno di una consulenza dettagliata, noi possiamo aiutarti.

 

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INDICE

Regime dell’IVA sugli affitti

Per i contratti di affitto immobiliare la regola attuale stabilisce che l’affitto è esente IVA.

Infatti, sono esenti dall’IVA gli affitti e i contratti di locazione (incluse proroghe, cessioni e risoluzioni) che riguardano i seguenti tipi di immobili situati nel territorio dello Stato (art. 10, D.p.r. n. 633/72):

  • terreni e aziende agricole
  • aree diverse da quelle destinate a parcheggio di autoveicoli, che non sono previste per un uso edificabile secondo gli strumenti urbanistici
  • edifici residenziali e strumentali, a meno che nel contratto di locazione sia stata scelta l’opzione per l’applicazione dell’IVA, nel limite previsto dalla normativa.

La regola di esenzione può essere però derogata in determinati casi specifici e cioè per gli affitti di:

  • edifici residenziali, limitatamente a quelli stipulati (dal lato del locatore) da imprese di costruzione o ristrutturazione
  • alloggi sociali, stipulati da qualsiasi parte coinvolta
  • edifici strumentali, stipulati da qualsiasi parte coinvolta.

Se hai dubbi sulla richiesta di pagamento dell’IVA sugli affitti con la nostra consulenza otterrai le risposte che cerchi.

 

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La nostra mission

Siamo un’associazione di consumatori, come te! Da oltre dieci anni diamo voce ai diritti (calpestati!) dei tanti che si rivolgono a noi per ricevere aiuto. Parlaci del tuo problema relativo all’IVA sull’affitto e ti ricontattiamo noi per risolverlo.

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Iva locazioni immobili ad usi abitativo

L’iva nei contratti di locazione di immobili residenziali è soggetta alle seguenti regole:

  1. possono essere soggette all’IVA su opzione se la locazione è stipulata dall’impresa costruttrice/ristrutturatrice in qualità di locatore, oppure se riguardano alloggi sociali locati da qualsiasi parte coinvolta
  2. sono esenti dall’IVA nelle seguenti situazioni: se la locazione è stipulata da soggetti diversi dall’impresa di costruzione o ristrutturazione in qualità di locatore, o se si tratta di locazioni di alloggi sociali stipulate dall’impresa di costruzione o ristrutturazione, a condizione che non sia stata scelta l’opzione per l’applicazione dell’IVA.

Le locazioni di edifici residenziali effettuate da soggetti che non applicano l’IVA sono considerate “fuori campo IVA” e sono soggette all’imposta di registro con un’aliquota del 2%.

Questo è stabilito dall’art.5 della Tariffa, Parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/86.

 

Iva sulle locazioni di immobili abitativi su opzione

Le locazioni di immobili residenziali effettuate da imprese di costruzione o ristrutturazione e le locazioni di alloggi sociali sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 10%.

Quindi, nel caso in cui sia stata scelta l’opzione per l’applicazione dell’IVA nelle locazioni di edifici residenziali effettuate da imprese di costruzione o ristrutturazione e alle locazioni di alloggi sociali, verrà applicata l’aliquota IVA ridotta del 10%.

 

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Assistenze legale

Ti offriamo un servizio di qualità, perché i nostri avvocati sono specializzati in contratti e locazioni. Ci impegniamo a valutare il tuo caso e a proporti ogni possibile soluzione che possa risolverlo. Dunque, se hai dei dubbi sul regime IVA sui canoni di locazione, affidati a noi e…

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Imposta di registro applicabile sulle locazioni abitative

Le locazioni di edifici residenziali sono soggette alle seguenti disposizioni:

  • se sono “fuori campo IVA”, sono soggette all’imposta di registro con una misura proporzionale del 2%
  • se sono esenti dall’IVA, sono comunque soggette all’imposta di registro con una misura proporzionale del 2%
  • quando sono imponibili IVA, sono soggette all’imposta di registro con un importo fisso di 200,00 euro.

I contratti di locazione che rientrano nell’ambito dell’affitto esente iva devono comunque essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula presso l’Agenzia delle Entrate.

Tutti i contratti di locazione sono soggetti all’obbligo di registrazione entro un termine fisso utilizzando il modello RLI, ad eccezione dei contratti di locazione stipulati con una scrittura privata non autenticata e con una durata complessiva non superiore a 30 giorni nell’arco dell’anno.

 

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Iva locazioni di immobili strumentali

In generale, per il contratto di locazione soggetto ad iva di edifici strumentali (così come quelli residenziali), la regola prevede l’esenzione fiscale.

Tuttavia, per le locazioni che riguardano edifici strumentali, il locatore ha la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA anziché l’esenzione.

Per farlo, è necessario includere nel contratto di locazione l’opzione per l’applicazione dell’IVA.

Le locazioni di edifici strumentali effettuate da soggetti che non applicano l’IVA sono considerate “fuori campo IVA” e sono soggette all’imposta di registro con un’aliquota del 2%.