Uno sguardo al problema

Il tuo gestore ha effettuato una modifica unilaterale del contratto telefonico ritoccando al rialzo la tariffa o variando il contratto esistente senza informarti?

Sappi che, grazie alle norme introdotte dall’Agcom, sei tutelato dagli abusi dell’operatore che ha deciso la modifica del contratto telefonico senza il tuo consenso esplicito!

E sappi anche che noi dell’Unione dei Consumatori possiamo risolvere il tuo problema subito e gratuitamente!

INDICE

Quando la modifica unilaterale del contratto telefonico è legittima?

Non è raro che gli utenti subiscano dai propri gestori modifiche unilaterali del contratto sottoscritto al momento dell’attivazione dei servizi.

Spesso l’operatore comunica con un semplice sms le eventuali variazioni contrattuali, che possono persino cambiare il piano tariffario.

Tali modifiche, infatti, vanno per lo più a svantaggio del cliente che naturalmente comincia a chiedersi se la modifica unilaterale del contratto telefonico sia o meno legittima.

Secondo la normativa vigente, le compagnie telefoniche possono decidere di cambiare le condizioni (anche economiche) dei propri contratti, in qualsiasi momento.

Ma – secondo l’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche – possono farlo soltanto a patto di darne preavviso almeno 30 giorni prima che la modifica diventi effettiva. Questo per dare di fatto l’opportunità all’utente di scegliere se proseguire o meno il rapporto con lo stesso operatore.

 

Quando il cliente può recedere senza penali?

Come detto prima, la modifica unilaterale del contratto telefonico è di per sé legittima, ma – nel caso in cui l’utente decida di recedere dal contratto telefonico a seguito di una modifica unilaterale non comunicata – il gestore non può effettuare alcuna azione nei confronti del cliente.

Le norme imposte dall’Agcom, infatti, vietano espressamente agli operatori telefonici di:

  • addebitare penali per recesso contratto telefonico
  • richiedere il rimborso di sconti applicati al cliente
  • richiedere al cliente eventuali importi promozionali ricevuti.

Prima degli ultimi interventi dell’Autorità, le compagnie telefoniche erano solite comunicare ai propri clienti cambi contrattuali e consentire loro di recedere dal contratto alle seguenti condizioni:

  • pagare una penale per recesso dal contratto
  • restituire l’eventuale sconto applicato.

 

Lo sapevi che…

Se hai sottoscritto un contratto che prevede – oltre al servizio – l’acquisto rateale di un apparato telefonico hai diritto a mantenere il beneficio del pagamento rateizzato in caso di recesso per giustificato motivo (come, per esempio, la modifica unilaterale del contratto)?

Se hai interrotto il contratto e il tuo gestore ti ha addebitato le rate rimanenti in un’unica soluzione (maxi-rata) o la penale, noi possiamo aiutarti a recuperare la somma già versata e anche un indennizzo per il torto subìto!

 

 

Il gestore può applicare le penali?

I provvedimenti dell’Agcom hanno rivoluzionato le norme nel campo della telefonia.

E hanno innanzitutto stabilito che, nel caso in cui ci siano state modifiche unilaterali del contratto senza che il cliente abbia dato il proprio consenso all’applicazione delle nuove tariffe o delle condizioni proposte, il gestore non può applicare alcuna penale.

Tra l’altro, l’entrata in vigore della legge Bersani ha chiarito che gli utenti possono decidere di recedere dal contratto in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo, senza dover subire “punizioni” pecuniarie.

Se dunque vuoi abbandonare l’operatore per la modifica unilaterale del contratto, hai tutto il diritto di farlo…e di pretendere che questo tuo diritto venga rispettato!

Se hai dubbi o difficoltà, contattaci e saremo al tuo fianco. Gratuitamente!

 

Ricorda

La legge Bersani ha radicalmente cambiato le regole del recesso telefonico. Vuoi saperne di più?
Leggi il nostro articolo e scopri gli escamotage utilizzati dalle compagnie per far pagare illegittimamente la penale ai loro clienti.