Il patto di prova è un accordo formalizzato tra datore di lavoro e lavoratore che negoziano un periodo di sperimentazione lavorativa in cui entrambe le parti possono valutare l’opportunità di un’assunzione definitiva.

Nell’articolo ti spieghiamo quali sono le principali caratteristiche del patto e cosa fare se sei stato licenziato ingiustamente durante tale periodo.

 

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INDICE

Cos’è il patto di prova

Il patto di prova è una clausola scritta che può essere inserita nel contratto di lavoro al fine di permettere sia ai lavoratori che alle aziende di valutare reciprocamente la convenienza di instaurare un rapporto di lavoro.

In altre parole, rappresenta un accordo che condiziona la continuazione del rapporto di lavoro all’esito positivo di un periodo concordato volontariamente dalle parti.

Durante questo periodo, entrambe le parti hanno la possibilità di rescindere il contratto senza dover dare preavviso o pagare un’indennità, come previsto dall’art. 2096 del Codice Civile.

 

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Forma e durata del patto di prova

Il patto di prova deve rispettare determinate caratteristiche di forma e contenuto sancite dall’art. 2096 del Codice Civile: Esso infatti deve avere:

  • forma scritta (nel caso in cui manchi, la giurisprudenza è concorde nel considerare il patto nullo e il rapporto di lavoro come definitivamente instaurato)
  • valenza di una clausola inserita nel contratto di lavoro prima della sua stipula, o al più contemporaneamente ad essa
  • la firma di entrambe le parti.
  • una descrizione precisa delle mansioni che il lavoratore dovrà svolgere, con lo scopo di testare la relazione di lavoro.
  • durata massima del periodo di prova tempo indeterminato che può essere di 6 mesi.

 

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Come funziona il patto di prova

Durante il periodo di prova ccnl il rapporto di lavoro si svolge normalmente con tutte le responsabilità e i diritti per entrambe le parti coinvolte.

Il lavoratore riceve la retribuzione, ha diritto alle ferie, accumula il Trattamento di Fine Rapporto e guadagna anzianità lavorativa.

La differenza principale rispetto a un contratto di lavoro standard è che entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal contratto senza dover fornire un preavviso o motivazione.

Questo è conosciuto come “recesso ad nutum”, tuttavia sono previsti alcuni limiti:

  • il recesso non è possibile se le parti hanno stabilito una durata minima per il periodo di prova e tale termine non è ancora scaduto
  • al lavoratore deve essere data l’opportunità di dimostrare la propria idoneità per il ruolo assegnato per un periodo di tempo adeguato
  • non sono consentiti motivi discriminatori per il recesso.

Al termine del periodo di prova, se nessuna delle parti manifesta l’intenzione di recedere, il contratto diventa definitivo e il tempo di lavoro svolto viene considerato per l’anzianità senza richiedere ulteriori formalità.

 

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Quando il licenziamento durante il periodo di prova è illegittimo

Al lavoratore deve essere offerta l’opportunità di dimostrare la propria idoneità e capacità nel svolgimento delle mansioni specificate nel contratto.

È evidente, quindi, che il datore di lavoro deve garantire una durata minima per il periodo di prova, anche se non pattuita tra le parti, affinché possa essere adeguatamente svolta.

Il datore di lavoro potrà quindi rescindere dal contratto durante il periodo di prova, ma solo dopo aver effettivamente consentito al lavoratore di svolgere le mansioni previste per valutare la sua idoneità.

Sulla base di questi principi, la giurisprudenza è unanime nel dichiarare l’illegittimità dei licenziamenti in prova intimati dopo un periodo di tempo troppo breve e in assenza di una valutazione reale delle capacità professionali del lavoratore (Cass. 1/3/89 n. 1104; Cass. 15/7/86 n. 4578; Trib. Milano 26/10/99).

Di conseguenza, è sicuramente illegittimo:

  • licenziare un lavoratore in periodo di prova se non gli sono state effettivamente assegnate le mansioni necessarie per sostenere la prova (Corte App. Bologna, 21/7/00)
  • il licenziamento in periodo di prova basato su motivazioni estranee al contenuto del patto di prova (Trib. Milano 29/6/00).
  • il licenziamento di un lavoratore in periodo di prova se il recesso sembra essere determinato o influenzato da considerazioni sul rendimento inferiore dovuto a un’invalidità.

Se dunque sei stato ingiustamente licenziato durante il patto di prova, ti aiutiamo noi ad ottenere giustizia.