Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Come funziona
Se stai cercando un modo per gestire i tuoi debiti, devi sapere che esiste la possibilità di procedere attraverso un piano di ristrutturazione.
Il d.lgs. 14/2019, infatti, consente ai consumatori di risolvere la propria situazione di crisi da sovraindebitamento attraverso degli accordi con i creditori.
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Cos’è il piano di ristrutturazione dei debiti
Il piano di ristrutturazione dei debiti è una soluzione pensata per i consumatori sovraindebitati. Con l’aiuto dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), possiamo proporre ai tuoi creditori un piano dettagliato che specifica i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, come previsto dall’art. 67, comma 1, del d.lgs. 14/2019.
La proposta può essere flessibile e prevedere anche un pagamento parziale dei debiti in varie forme.
Presentando la domanda, questa deve includere:
- Un elenco di tutti i creditori, indicando le somme dovute e le cause di prelazione
- Una descrizione dettagliata del tuo patrimonio e della sua composizione
- Gli atti di straordinaria amministrazione eseguiti negli ultimi cinque anni
- Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- Gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del tuo nucleo familiare, specificando quanto serve per il mantenimento della tua famiglia.
Questo piano ti offre una via per riorganizzare i tuoi debiti e ritrovare la stabilità finanziaria.
Presentazione della domanda
Quando la domanda viene depositata, si sospende l’accumulo degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura delle procedure. Tuttavia, questa sospensione non si applica ai crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, in conformità con gli articoli 2749, 2788 e 2855, commi 2 e 3 del Codice Civile.
Cause ostative all’accesso alla procedura
L’art. 69 CCI stabilisce che non possono accedere alla procedura i consumatori che sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti, che hanno già beneficiato dell’esdebitazione due volte o che hanno causato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode.
Omologazione del piano
L’OCC presenta la domanda di ristrutturazione dei debiti al Tribunale competente.
Se il giudice ritiene la proposta e il piano ammissibili, emette un decreto e ne informa tutti i creditori.
Con questo decreto, il giudice può, su richiesta del debitore, sospendere eventuali procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero compromettere la fattibilità del piano.
Il giudice può anche vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e adottare altre misure per preservarne l’integrità fino alla conclusione del procedimento.
Esecuzione del piano e revoca dell’omologazione
Il debitore è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie per attuare il piano di ristrutturazione.
L’OCC supervisiona l’esecuzione del piano, assicurandosi che venga seguito correttamente, risolvendo eventuali difficoltà e, se necessario, riferendo al giudice.
Il giudice può revocare l’omologazione del piano in situazioni particolarmente gravi, come:
- Aumento o diminuzione del passivo per dolo o colpa grave.
- Sottrazione o occultamento di una parte significativa dell’attivo.
- Simulazione dolosa di attività inesistenti.
- Atti finalizzati a frodare i creditori.
- Inadempimento degli obblighi previsti dal piano.
- Impossibilità di attuare il piano e impossibilità di modificarlo.
- Mancata approvazione del rendiconto presentato dall’OCC (art. 71, comma 3).
FAQ
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