Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio
Come procedere
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Cos’è la revoca giudiziale dell’ amministratore di condominio
La revoca giudiziale dell’amministratore di condominio è quella che può essere statuita da un giudice attraverso una sentenza e con la presentazione di un ricorso presso il tribunale.
Questa revoca può essere disposta anche in contrasto con le decisioni dell’assemblea condominiale.
Si tratta di una procedura legale che offre ai condomini un mezzo per contestare e modificare la scelta dell’amministratore, portando il caso in giudizio in presenza di valide ragioni.
Come richiedere la revoca giudiziale dell’ amministratore di condominio
La revoca giudiziale dell’amministratore condominiale può essere attuata solamente in presenza di una giusta causa.
La legge prevede i seguenti scenari:
- mancata comunicazione all’assemblea condominiale riguardo alla ricezione di un atto di citazione o di un provvedimento amministrativo che eccede le sue funzioni
- omissione nel rendere conto della gestione amministrativa
- commissione di gravi irregolarità.
Quando la revoca avviene mediante statuizione del giudice, l’assemblea condominiale non è, però, autorizzata a cambiare amministratore in modo autonomo.
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I casi di legge che consentono la revoca giudiziale
L’articolo 1129 del codice civile stabilisce che la revoca giudiziale dell’amministratore condominiale può avvenire in due casi specifici: quando non rende conto della gestione o quando si imbatte in gravi irregolarità.
Le gravi irregolarità includono:
- omissione nella convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il rifiuto ripetuto di convocare l’assemblea per la revoca
- mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari, amministrativi o deliberazioni
- omissione nell’apertura e nell’utilizzo di un conto intestato al condominio;
- gestione che potrebbe generare confusione tra il patrimonio del condominio e quello personale dell’amministratore o di altri condomini
- inadeguato svolgimento dell’azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio
- non adempimento all’obbligo di comunicare al condomino che lo richiede l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle liti in corso
- omissione, incompletezza o inaccurata comunicazione dei dati anagrafici e professionali, codice fiscale, sede legale e denominazione, del luogo in cui sono custoditi i registri, nonché giorni e ore in cui chiunque interessato può consultarli gratuitamente o ottenere copie firmate previo rimborso delle spese.
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