Come fare il ricorso ACF

Il ricorso ACF è la domanda che un risparmiatore presenta all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, l’organismo istituito presso la Consob che decide gratuitamente le liti tra investitori al dettaglio e intermediari in materia di servizi di investimento.

Nell’articolo trovi:

  • cos’è e cosa può decidere l’Arbitro Controversie Finanziarie;
  • come funziona;
  • come fare il ricorso ACF
  • quando conviene utilizzarlo.

Cos’è l’Arbitro Controversie Finanziarie (ACF)

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, in attuazione del d.lgs. 130/2015 che ha recepito la direttiva europea 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. È operativo dal 9 gennaio 2017.

Il Regolamento è stato successivamente modificato dalla delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, le cui novità compre l’estensione espressa della competenza dell’Arbitro alle violazioni dell’obbligo di consegna del KID, il documento contenente le informazioni chiave dei prodotti d’investimento.

Tre caratteristiche rendono l’ACF diverso da una causa civile:

  • l’adesione degli intermediari è obbligatoria: la banca o la SIM non può sottrarsi al procedimento;
  • la procedura è interamente documentale e telematica: non ci sono udienze né testimoni;
  • per il risparmiatore è gratuita e non richiede l’assistenza obbligatoria di un legale.

Chi può presentare ricorso all’ACF: i requisiti

Devi essere un investitore al dettaglio

Possono ricorrere all’ACF i risparmiatori, cioè gli investitori diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali.

Non conta la forma giuridica: la nozione è ampia e comprende anche imprese e altri enti, purché non classificati come professionali dall’intermediario.

La richiesta non deve superare 500.000 euro

È il tetto di competenza dell’Arbitro. Attenzione: il limite riguarda la somma che chiedi, non il valore complessivo del tuo portafoglio.

Se il danno supera quella soglia, la strada obbligata è il giudice ordinario.

Devi aver presentato un reclamo all’intermediario

Il reclamo preventivo non è una formalità: è una condizione di ammissibilità.

Va inviato per iscritto all’intermediario, con un canale che ti lasci prova della ricezione, e deve contenere già in modo riconoscibile la contestazione che porterai davanti all’Arbitro.

Un reclamo generico, o che lamenta fatti diversi da quelli poi dedotti nel ricorso, espone la domanda a eccezioni difficilmente superabili.

Devono essere trascorsi 60 giorni, oppure la risposta non deve averti soddisfatto

Da quando l’intermediario riceve il reclamo decorrono 60 giorni. Se la risposta non arriva, o arriva ma non accoglie le tue richieste, si apre la possibilità del ricorso.

I fatti devono rientrare negli ultimi 10 anni

L’Arbitro può conoscere solo di operazioni e comportamenti posti in essere dall’intermediario entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

È un vincolo che nella pratica taglia fuori molte vicende relative a collocamenti risalenti, e va verificato prima di qualunque altra cosa.

Quando il ricorso non è ammissibile:

  • sulla stessa controversia è pendente una causa, un arbitrato o un’altra procedura stragiudiziale;
  • la stessa questione è già stata decisa dall’ACF o da una sentenza;
  • la domanda ha ad oggetto danni non patrimoniali;
  • la controversia riguarda servizi bancari e di pagamento, che sono competenza dell’ABF.

Su cosa decide l’Arbitro per le Controversie Finanziarie

La competenza dell’ACF riguarda la violazione, da parte dell’intermediario, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti dal Testo Unico della Finanza nella prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio, oltre agli obblighi informativi legati al KID.

Rientrano tipicamente nella competenza dell’Arbitro le contestazioni relative a:

  • negoziazione per conto proprio e ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini;
  • collocamento di prodotti e strumenti finanziari;
  • gestione individuale di portafogli e gestione collettiva del risparmio;
  • consulenza in materia di investimenti;
  • mancata o inadeguata informazione sul rischio, sui costi o sulla natura del prodotto;
  • operazioni non adeguate rispetto al profilo di rischio risultante dal questionario MiFID.

Il ricorso ACF può contenere una richiesta di risarcimento del danno oppure la domanda di adempimento di un obbligo specifico, come la consegna di documentazione contrattuale che l’intermediario si rifiuta di fornire.

Il destinatario del ricorso può essere una banca, una società di intermediazione mobiliare, una società di gestione del risparmio o un altro intermediario tenuto ad aderire al sistema.

Quanto costa il ricorso ACF?

Per il risparmiatore il ricorso è gratuito: non si versa alcun contributo per accedere all’Arbitro e l’assistenza di un avvocato non è obbligatoria.

Un costo esiste, ma è a carico dell’intermediario e solo quando il ricorso viene accolto, in tutto o in parte. Il contributo è graduato in base all’importo riconosciuto al ricorrente:

Importo riconosciuto al ricorrente Contributo a carico dell’intermediario
Nessun importo, oppure fino a 50.000 euro 400 euro
Oltre 50.000 e fino a 100.000 euro 500 euro
Oltre 100.000 euro 600 euro

Il ricorso ACF è gratuito, ma non è ripetibile: la decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie su quei fatti chiude la strada a un secondo ricorso. Chi presenta una domanda mal costruita non perde denaro, perde l’occasione.

Come fare ricorso all’ACF: procedura passo dopo passo

Presentare il ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie richiede il rispetto rigido di tempi e modalità di invio. La procedura si articola in vari passaggi:

Il reclamo preventivo (fase obbligatoria)

Contesta per iscritto il disservizio all’intermediario finanziario, conservando la prova di invio e di avvenuta ricezione (es. ricevuta PEC o raccomandata A/R).

  • termini di attesa: una volta inviato il reclamo, occorre attendere la risposta per 60 giorni. 
  • termine di decadenza: se la risposta non arriva entro questo termine, o se perviene un riscontro insoddisfacente, puoi procedere con il ricorso ACF.

Invio del Ricorso tramite piattaforma ACF

La presentazione della domanda avviene esclusivamente per via telematica tramite il portale ufficiale ACF.

Per accedere all’area riservata e completare l’invio occorre autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Compila la domanda online

Inserisci i dati richiesti nel modulo telematico, descrivendo in modo preciso la dinamica dei fatti, la violazione contestata e la quantificazione esatta della somma richiesta.

Allega al fascicolo digitale tutti i documenti chiave, tra cui:

  • contratto quadro e questionario di profilatura MiFID;
  • ordini di acquisto/investimento e rendiconti periodici;
  • copia del reclamo inviato, ricevuta di consegna ed eventuale risposta dell’intermediario.

Tempistiche e fasi del procedimento ABF

Lo svolgimento temporale delle varie fasi comprende:

  1. fase di istruttoria: la Segreteria Tecnica verifica la regolarità del ricorso e, se completo, lo trasmette all’intermediario direttamente tramite la piattaforma.
  2. deduzioni della controparte: l’intermediario ha 30 giorni di tempo dalla notifica per depositare le proprie memorie difensive e i documenti a discarico.
  3. repliche alle difese dell’intermediario: si può presentare una memoria di replica entro 15 giorni dal deposito della difesa dell’intermediario, a cui seguirà un ultimo termine a favore di quest’ultimo per eventuali controrepliche.
  4. pronuncia decisione finale: una volta completato lo scambio documentale, il fascicolo elettronico viene chiuso e trasmesso al Collegio dell’ACF per la pronuncia della decisione.

🔎il punto che nessuno spiega

La procedura è documentale: il Collegio decide su quello che c’è nel fascicolo, non su quello che avresti potuto dimostrare.

Dopo il deposito non si aggiungono prove nuove a piacimento. La partita si vince o si perde nella fase di costruzione del ricorso, non dopo.

Quanto tempo serve per avere una decisione

Il procedimento è pensato per concludersi in tempi rapidi rispetto a una causa civile: il termine di riferimento è di 180 giorni dalla trasmissione del ricorso completo, con possibilità di sospensione nei casi previsti.

Nella pratica i tempi effettivi possono allungarsi, soprattutto nei periodi in cui il numero di ricorsi cresce.

È una differenza importante da conoscere in anticipo: la durata media effettiva dei procedimenti nell’ultimo anno disponibile secondo la Relazione sull’attività svolta dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) pubblicata nel 2025 è di 241 giorni. Restano comunque tempi non paragonabili a quelli di un giudizio ordinario.

Cosa succede dopo la decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie

Se il ricorso viene accolto

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie accerta la violazione, quantifica il risarcimento o indica la condotta che l’intermediario deve tenere, e assegna un termine per adempiere.

La decisione non ha la forza esecutiva di una sentenza: l’intermediario non può essere costretto materialmente a pagare sulla base di essa.

Se l’intermediario non adempie

Qui sta la leva che rende l’ACF molto più efficace di quanto la mancanza di esecutività lascerebbe pensare.

L’inadempimento non resta riservato: viene reso pubblico, con oneri di pubblicazione a carico dell’intermediario, sul sito dell’Arbitro e con le ulteriori modalità stabilite dal Regolamento. Per una banca o una SIM è un danno reputazionale che, nella grande maggioranza dei casi, rende l’inadempimento economicamente irrazionale.

Nella Relazione annuale ACF (relativa all’attività 2024, pubblicata nel 2025), la percentuale di decisioni di accoglimento eseguite spontaneamente dagli intermediari finanziari è pari a circa il 97-98% (con un tasso di inadempimento registrato storicamente al di sotto del 2-3%).

Se il ricorso viene respinto

La decisione dell’ACF non ti preclude la via giudiziaria. Infatti, puoi rivolgerti al giudice ordinario sugli stessi fatti, con un vantaggio procedurale non banale: il procedimento davanti all’Arbitro assolve la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, quindi non dovrai ripetere quel passaggio prima di andare in causa.

Gli errori che fanno perdere ricorsi fondati

L’esperienza sui procedimenti mostra che una parte rilevante dei ricorsi non si perde nel merito, ma prima: su presupposti, termini e prova.

Ecco i punti dove si cade più spesso:

  • reclamo preventivo assente, tardivo o generico, o non coincidente con quanto poi contestato nel ricorso.
  • ricorso proposto all’ACF quando la materia era di competenza dell’ABF, o viceversa.
  • domanda non quantificata, o quantificata con un criterio che il Collegio non può seguire: avere ragione nel merito non basta se il danno non è calcolato in modo verificabile.
  • documentazione incompleta, in particolare la mancanza del questionario MiFID e degli ordini, che sono spesso il cuore della prova.
  • ricorso presentato mentre è pendente un’altra procedura sugli stessi fatti.

Fai da te o con assistenza: cosa cambia davvero

Diciamolo con chiarezza, perché è l’informazione che conta di più: il ricorso all’ACF puoi presentarlo da solo, gratuitamente, senza avvocato.

Se la tua vicenda è lineare e la documentazione è completa, farlo per conto tuo è una scelta ragionevole e noi te lo diciamo.

La differenza si vede in altre situazioni:

Situazione Da solo Con assistenza
Verifica di ammissibilità Rischi di scoprire il vizio dopo il deposito, quando non è più rimediabile Controllo preliminare dei presupposti prima di impegnare l’unica possibilità che hai
Quantificazione del danno Criterio spesso intuitivo: differenza tra investito e recuperato Calcolo secondo i criteri seguiti dai Collegi, con la documentazione a supporto
Documentazione mancante Se l’intermediario non risponde alle richieste, spesso ci si ferma Richiesta formale di accesso ai documenti e, se serve, domanda di adempimento all’Arbitro
Vicende complesse Difficile isolare la violazione rilevante tra più operazioni nel tempo Ricostruzione dell’intera relazione e individuazione delle condotte contestabili
Dopo la decisione Nessun supporto in caso di inadempimento o di rigetto Gestione dell’inadempimento e valutazione dell’eventuale azione giudiziale

Come ti assistiamo

Non ti aiutiamo semplicemente a compilare un modulo che potresti compilare da solo. Il nostro lavoro si concentra sui passaggi in cui i ricorsi si vincono o si perdono:

  • valutazione preliminare di fondatezza e di ammissibilità, prima di impegnare l’unico ricorso che puoi presentare su quei fatti;
  • ricostruzione della documentazione e richiesta all’intermediario dei documenti mancanti;
  • quantificazione del danno secondo criteri sostenibili davanti al Collegio;
  • redazione e gestione del reclamo preventivo, che condiziona tutto quello che viene dopo;
  • assistenza nella fase successiva alla decisione, compreso il caso di inadempimento dell’intermediario o di esito negativo.

I vantaggi per te

Il ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è gratuito: non prevede contributi unificati né spese di giustizia, a differenza di un procedimento ordinario in tribunale.

Se scegli di farti assistere da noi, il percorso resta senza anticipi economici da parte tua. I costi della procedura sono sostenuti in anticipo da una nostra società partner: tu non paghi nulla all’avvio, né durante lo svolgimento del ricorso.

Come funziona in pratica:

  • se il ricorso ha esito positivo, una parte di quanto ottieni viene riconosciuta alla nostra società partner, a copertura dei costi che ha anticipato. Le condizioni economiche esatte sono definite nel contratto che sottoscrivi prima di iniziare, così sai fin da subito cosa aspettarti;
  • se il ricorso non va a buon fine, non devi restituire nulla: il rischio economico della procedura resta a carico nostro e del nostro partner, non tuo.

Unione dei Consumatori accredita questa società proprio per garantire ai consumatori un accesso concreto alla giustizia, affiancati da legali specializzati, senza che la barriera economica diventi un ostacolo a far valere i propri diritti.

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FAQ
Quanto tempo ci vuole per la decisione dell’Arbitro ACF?

Il termine di riferimento è di 180 giorni dalla trasmissione del ricorso completo. I tempi effettivi possono essere superiori nei periodi di maggiore afflusso di ricorsi.

Qual è la differenza tra ACF e ABF?

L’ACF, istituito presso la Consob, decide sulle controversie in materia di servizi di investimento. L’ABF, istituito presso la Banca d’Italia, decide su operazioni e servizi bancari e di pagamento.

Posso andare in causa dopo una decisione negativa dell’ACF?

Sì. La decisione dell’Arbitro non preclude l’azione giudiziale, e il procedimento davanti all’ACF soddisfa la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.