Quando fare ricorso ACF
Come ti assistiamo nella procedura per presentarlo
Il ricorso ACF è uno strumento extragiudiziale che permette di risolvere, in maniera più rapida e meno dispendiosa rispetto al procedimento giudiziale, una controversia tra un investitore e un intermediario finanziario.
Se stai cercando assistenza per presentarlo, noi siamo pronti ad aiutarti.
Come presentare la domanda di ricorso ACF
Il ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie può essere inviato:
- dopo aver presentato un reclamo all’intermediario
- se l’ente ha fornito una risposta non soddisfacente o sono trascorsi 60 giorni senza esito.
In aggiunta, può essere avanzato solo se non sono in corso altre procedure di risoluzione stragiudiziale sulla stessa controversia.
Nel ricorso può essere inclusa una richiesta di risarcimento o di adempimento di uno specifico obbligo, come ad esempio la consegna di documenti.
Come ti aiutiamo a presentare ricorso ACF
Se hai provato a risolvere una controversia finanziaria senza riuscire ad ottenere l’esito sperato, abbiamo la soluzione per te.
Vantiamo un team di consulenti esperti e avvocati specializzati in materia che per difenderti ti chiederanno alcuni documenti come lettere o e-mail ricevute.
Successivamente, inviata la tua segnalazione:
- riceverai una mail di conferma da segretaria@unionedeiconsumatori.it (controlla la cartella spam o promozioni su gmail!) in cui ti illustreremo i vari passaggi della nostra assistenza
- sarai richiamato da un nostro consulente, per chiarire eventuali tuoi dubbi
- otterrai la soluzione alla disputa finanziaria in corso definitivamente.
Ti offriamo assistenza professionale e personalizzata per la tutela dei tuoi diritti.
Tutto ciò online e senza pensieri!
Di noi ti puoi fidare, perché possiamo provare ciò che promettiamo: guarda i risultati che otteniamo ogni giorno.
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Quando si può ricorrere in ACF
Il Regolamento sull’ACF (art. 2 della delibera n. 19602/2016) stabilisce che gli investitori retail, o risparmiatori (imprese, società o altri enti) possono fare ricorso quando l’intermediario ha violato gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione nei servizi di investimento.
Le controversie devono avere ad oggetto ad esempio:
- la negoziazione per conto proprio
- la ricezione, esecuzione e trasmissione di ordini
- la gestione individuale di portafogli o collettiva del risparmio
- la consulenza in materia di investimenti.
Il ricorso acf potrà essere rivolto contro Banche, società di intermediazione mobiliare, soggetti che gestiscono i fondi comuni di investimento.
Requisiti per presentare ricorso ACF
Esistono naturalmente delle condizioni e dei requisiti per poter presentare ricorso ACF.
Ecco quali sono:
- essere un risparmiatore retail
- non superare il limite di valore della competenza del sistema extragiudiziale, somma fissata ad euro 500.000 (ciò significa che il danno che il risparmiatore ha subito da parte dell’intermediario, non deve superare questa soglia)
- aver presentato un preventivo reclamo all’intermediario finanziario
- che siano passati più di 60 giorni dalla presentazione del reclamo senza aver ricevuto una risposta.
Quando, invece, si tratta di controversie legate a operazioni e servizi bancari, occorre ricordare che è possibile rivolgersi all’ABF e cioè all’Arbitro bancario finanziario.
I vantaggi per l’investitore di ricorrere in ACF
Uno dei vantaggi del ricorso all’Arbitro Controversie Finanziarie consiste nel fatto che questo ente decide in base alle prove fornite dall’intermediario riguardo agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza verso l’investitore.
Il procedimento è rapido e di solito viene concluso entro 180 giorni.
Se l’investitore ha ragione, l’ACF quantifica il risarcimento o la condotta dell’intermediario e impone un termine per l’adempimento.
L’investitore può sempre fare ricorso al Giudice se non è soddisfatto della decisione dell’ACF.
Cosa avviene dopo la presentazione del ricorso Acf
Dopo aver ricevuto il ricorso, l’ACF verifica entro 10 giorni la sua completezza.
In caso di esito positivo, lo trasmette all’intermediario tramite la piattaforma informatica accessibile attraverso la sua area riservata sul sito dell’Arbitro.
L’intermediario, a sua volta, dispone di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni difensive e per inviare tutta la documentazione all’Arbitro.
Il ricorrente ha il diritto di replicare entro i successivi 15 giorni.
Una volta che tutti i documenti sono inseriti nella piattaforma informatica, vengono automaticamente inclusi nel fascicolo elettronico, accessibile sia alle parti coinvolte che all’Arbitro.
A questo punto, il fascicolo viene considerato completo e la controversia è pronta per essere sottoposta al Collegio dell’ACF per la decisione finale.
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