Risarcimento per diffamazione
Quando spetta e come richiederlo
Il risarcimento per diffamazione spetta a coloro che subiscono offese alla reputazione a causa di comunicazioni dannose diffuse sui social media o attraverso altri mezzi.
Nell’articolo ti spieghiamo quando e come procedere per tutelarti e come possiamo aiutarti se cerchi assistenza.
Quando spetta il risarcimento per diffamazione
Qualora si subiscano offese diffuse attraverso i media, come la stampa o i social network, è possibile ricorrere alla tutela civile per richiedere un risarcimento dei danni morali per diffamazione.
Si tratta di un reato che si verifica quando una persona, comunicando con più individui, danneggia la reputazione di un’altra.
Per conseguire giustizia, si può anche presentare una querela contro l’autore dell’atto.
La querela può essere presentata sia in forma scritta che orale entro 3 mesi dal momento in cui si viene a conoscenza dei fatti diffamatori e deve includere:
- una descrizione dettagliata dei fatti
- l’identificazione dell’autore e i relativi dati
- le prove a supporto della denuncia.
Cosa fare per ricevere il risarcimento danni per diffamazione
Per avanzare una richiesta di risarcimento per diffamazione occorre procedere in sede civile e fornire alcune prove specifiche, quali dimostrare:
- che si è subito un danno
- che tale danno è il risultato diretto di un reato perpetrato da altri
- che è direttamente connesso all’azione criminosa e non è attribuibile ad altri fattori esterni.
Questa procedura richiede l’assistenza di esperti nel campo e i nostri avvocati potranno garantirti il supporto di cui hai bisogno, individuando la strategia legale più adatta al tuo caso.
Inoltre, in caso di diffamazione a mezzo social o stampa, possiamo richiedere la rimozione urgente dei contenuti offensivi e tutelarti da danni alla reputazione.
Come ti aiutiamo ad ottenere il risarcimento per diffamazione
Siamo consumatori come te, (ci distinguono solo i ruoli) pertanto comprendiamo perfettamente le tue difficoltà nel far valere i tuoi diritti.
Siamo qui per ascoltarti e sgravarti da ogni preoccupazione, perché con passione e competenza, ci mettiamo la faccia per aiutarti ad ottenere giustizia e tutela dalle offese subite a seguito di diffamazione e il risarcimento dei danni che ti spetta.
Ti offriamo assistenza qualificata, con avvocati specializzati in materia che ti aggiorneranno sull’avanzamento della pratica e che lavoreranno per te.
Se invece vuoi ulteriori notizie inerenti l’argomento, vai in basso nella sezione per saperne di più.
Invia la tua segnalazione
Cosa dicono di noi
Cosa comprende il risarcimento dei danni da diffamazione
La vittima di diffamazione a mezzo stampa ha il diritto di essere risarcita per i danni subiti, in base agli articoli 185 del codice penale e 2043 e 2059 del codice civile.
La diffamazione colpisce l’onore e la reputazione individuale, intesi come il rispetto e la considerazione sociale di una persona, lesi da comunicazioni dannose percepite da almeno due persone.
Il risarcimento copre i danni morali, ovvero quelli relativi all’impatto sulla vita sociale e relazionale del danneggiato, inclusi stati d’animo negativi.
Si può richiedere anche il risarcimento per danni biologici, come il disagio psicologico verificabile medico-legalmente, che può risultare in traumi psichici.
Inoltre, sono risarcibili i danni patrimoniali, come le spese legali sostenute.
E se vuoi assicurarti un risarcimento adeguato, puoi affidarti alla nostra difesa specializzata.
Diffamazione risarcimento danni quantificazione
A seconda delle circostanze in cui avviene il reato e considerando diversi elementi come la notorietà coinvolta, il grado dell’offesa, la diffusione delle informazioni e il ripristino dell’onore, è possibile richiedere un risarcimento per diffamazione compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro.
Come tutelarsi dalla diffamazione civile
La diffamazione può essere considerata un reato, come stabilito dall’art. 595 c.p., ma può anche generare implicazioni di natura civile.
La vittima ha la facoltà di decidere se presentare una denuncia e costituirsi parte civile nel procedimento penale per richiedere un risarcimento danni diffamazione, oppure intraprendere azioni legali esclusivamente di natura civile.
La scelta di non presentare una denuncia non esclude la possibilità di un’azione civile.
Inoltre, nel caso in cui la vittima decida di agire sia a livello civile che penale, l’esito di un processo penale favorevole non influenza la procedura civile, purché quest’ultima sia stata avviata prima della sentenza penale di primo grado e la causa civile non sia stata trasferita al procedimento penale.
Commenti