Terzo trasportato risarcimento
Chi paga i danni
L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private conferisce al terzo trasportato il diritto di ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla compagnia assicurativa del veicolo in cui si trovava al momento dell’incidente.
La normativa prevede che il passeggero non è tenuto a dimostrare la colpevolezza del conducente e qualora la compagnia si rifiuti di pagare, sta violando la legge.
Se ti trovi in questa situazione, è chiaro che i tuoi diritti sono stati ignorati.
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Chi è il terzo trasportato
Il terzo trasportato rappresenta quell’individuo che, trovandosi a bordo di uno dei veicoli implicati in un incidente stradale, subisce danni fisici o materiali a seguito del sinistro stesso.
Questa figura non si limita esclusivamente ai passeggeri, ma include anche il proprietario del veicolo, purché, nel momento dell’incidente, non fosse lui a guidare, ma un’altra persona.
Pertanto, il concetto di terzo trasportato abbraccia sia chi viaggia per trasporto che il proprietario del mezzo, se non direttamente coinvolto nella conduzione del veicolo al momento dell’evento dannoso.
Quando spetta il risarcimento dei danni al terzo trasportato
L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005) garantisce il diritto al risarcimento del terzo trasportato che si trovava a bordo del veicolo al momento dell’incidente.
Questo diritto è riconosciuto indipendentemente dalle circostanze che hanno causato il sinistro, permettendo al passeggero di rivolgersi direttamente alla compagnia del veicolo coinvolto.
Per avvalersi di tale diritto, il passeggero deve dimostrare semplicemente di essere stato presente sul mezzo durante l’incidente e di aver riportato dei danni.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha esteso tale diritto anche nei casi in cui il veicolo fosse guidato da un soggetto non abilitato alla guida.
Se dunque vuoi ottenere ciò che ti spetta, noi siamo qui per offrirti assistenza e guidarti passo dopo passo, assicurandoci che tu possa esercitare pienamente i tuoi diritti.
I requisiti per ottenere il risarcimento diretto trasportato
Va precisato che, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, il risarcimento diretto trasportato può chiedersi direttamente alla Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo, ma solo se nel sinistro sono rimasti coinvolti almeno due mezzi.
Se invece il sinistro coinvolge un solo veicolo, il terzo trasportato non potrà avvalersi di tale procedura, ma dovrà agire nei confronti del proprietario e del conducente del mezzo ai sensi dell’art. 2043 e 2054 del Codice Civile.
In questo secondo caso il passeggero dovrà coinvolgere il responsabile civile nella relativa azione e dovrà provare che il sinistro è avvenuto per colpa dello stesso.
Nel caso invece di sinistro con mezzo non assicurato o non identificato, il risarcimento del trasportato dovrà essere richiesto con azione diretta nei confronti della Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo e non al Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
Limitazioni al risarcimento del terzo trasportato
Il risarcimento diretto del trasportato sul mezzo incidentato potrebbe non spettare qualora fossero presenti alcune circostanze, come ad esempio:
- la conoscenza che il veicolo circola illegalmente perché usato da rapinatori, terroristi o ladri (Cass. Sent. n. 12687/2015).
- l’ipotesi in cui il terzo trasportato sia corresponsabile nella causazione del danno, come per esempio non abbia allacciato la cintura di sicurezza o il casco in caso di motociclo
- il caso in cui il danno fosse stato causato da un evento fortuito.
Quando è che l’assicurazione non copre i danni
La compagnia di assicurazione non coprirà i danni materiali (alle cose) causati da un incidente stradale che coinvolge parenti fino al terzo grado.
Inoltre, anche se l’assicurato si trova coinvolto in un incidente senza colpa e non indossava la cintura di sicurezza, potrebbe non ricevere alcun risarcimento o riceverne uno ridotto.
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