L’art 1490 cc e la garanzia per vizi
Come funziona la clausola
L’art 1490 cc e la garanzia per vizi è una disposizione volta a garantire che i beni venduti siano conformi alle aspettative del consumatore e privi di difetti significativi.
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Come funziona l’art 1490 cc e la garanzia per vizi
La garanzia per vizi della cosa venduta si applica a tutti i contratti di vendita.
Questa clausola prevede l’obbligo, per il venditore, di garantire all’acquirente che il bene sia privo di difetti che potrebbero renderlo inadatto al suo scopo o ridurne il valore.
L’art. 1490 cc recita infatti quanto segue: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.
Le azioni di tutela contro i vizi di vendita
Se l’acquirente scopre dei vizi di vendita nel bene acquistato, dovrà provare l’esistenza dei difetti, le conseguenze dannose e il collegamento causale tra di essi (Corte di Cassazione civile n. 18947/2017).
Tuttavia, per tutelare l’acquirente la legge prevede 2 opzioni:
- la risoluzione del contratto
- la riduzione del prezzo.
In ogni caso, il venditore è tenuto a risarcire i danni e nel caso di risoluzione del contratto, dovrà restituire il prezzo pagato e rimborsare le spese sostenute per la vendita.
L’acquirente invece dovrà restituire il bene, a meno che non sia stato distrutto a causa dei difetti.
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Cos’è la garanzia per vizi
Per vizio si fa riferimento a qualsiasi anomalia o difetto che renda la cosa venduta non idonea o meno idonea all’uso previsto o che diminuisca significativamente il suo valore.
Questi difetti possono manifestarsi come imperfezioni materiali o mancanza di qualità.
Tuttavia, piccole imperfezioni, che non influenzano in modo significativo l’utilizzo del bene, sono escluse dalla copertura della garanzia vizi della cosa venduta, poiché sono trascurabili e non rendono la cosa inutilizzabile.
Se invece si tratta di prodotto acquistati sul web, si potrà applicare la tutela prevista per la garanzia acquisti online.
Quando è esclusa la garanzia vizi cosa venduta
La garanzia vendita non si applica nelle seguenti situazioni:
- se al momento della conclusione del contratto il compratore era consapevole dei vizi della cosa
- se i vizi erano facilmente riconoscibili, a meno che il venditore non abbia dichiarato che la cosa era priva di tali vizi.
Il secondo comma dell’art 1490 cc prevede la possibilità di escludere la garanzia per vizi attraverso un accordo tra le parti.
Tuttavia, se il venditore ha dolosamente omesso di informare il compratore dei vizi della cosa, si presume che il venditore abbia ingannato il compratore, inducendolo ad accettare la clausola di esclusione della garanzia.
Pertanto, la norma non si applica quando il venditore era a conoscenza dei vizi ma ha tenuto all’oscuro il compratore dell’esistenza di tali difetti (sentenza della Corte di Cassazione n. 9651/2016).
Termini per ottenere tutela per vizi occulti codice civile
Spetta al compratore l’obbligo di segnalare i vizi occulti al venditore entro 8 giorni dalla loro scoperta, a meno che non sia stato concordato un diverso termine tra le parti.
Se il compratore non rispetta questa tempistica, non potrà avvalersi della garanzia.
Tuttavia, questa disposizione non si applica se il venditore ha riconosciuto l’esistenza dei difetti o li ha volontariamente nascosti.
In ogni caso, l’azione legale per far valere i propri diritti si prescrive entro 1 anno dalla consegna del bene.
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