L’art 1490 codice civile e la garanzia per vizi è una disposizione di fondamentale importanza che offre una tutela significativa ai consumatori nel caso in cui acquistino un bene difettoso.

Nell’articolo ti spieghiamo quali sono le condizioni per esercitare la garanzia e quali rimedi possiamo azionare per tutelarti.

 

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INDICE

L’ambito di applicazione dell’art 1490 codice civile e la garanzia per vizi

La disposizione relativa alla garanzia per vizi della cosa venduta si applica a tutti i contratti di vendita e impone al venditore l’obbligo di proteggere l’acquirente da eventuali difetti che potrebbero rendere il bene inadatto al suo scopo o che potrebbero significativamente ridurne il valore.

L’art. 1490 codice civile recita infatti quanto segue:

“Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.

Questo significa che il venditore è responsabile di garantire che la cosa venduta sia priva di difetti che ne impediscono o ne diminuiscono il godimento o il valore secondo la sua destinazione.

Se invece hai ricevuto un bene difettoso e vuoi sapere come azionare la garanzia….Contattaci subito.

 

Cos’è la garanzia per vizi, art 1490 c.c.

Per vizio si fa riferimento a qualsiasi anomalia o difetto che renda la cosa venduta non idonea o meno idonea all’uso previsto o che diminuisca significativamente il suo valore.

Questi difetti possono manifestarsi come imperfezioni materiali o mancanza di qualità.

Tuttavia, piccole imperfezioni che non influenzano in modo significativo l’utilizzo del bene sono escluse dalla copertura della garanzia vizi della cosa venduta, poiché sono trascurabili e non rendono la cosa inutilizzabile.

 

– Quando è esclusa la garanzia vizi cosa venduta

La garanzia vendita non si applica nelle seguenti situazioni:

  • se al momento della conclusione del contratto il compratore era consapevole dei vizi della cosa
  • se i vizi erano facilmente riconoscibili, a meno che il venditore non abbia dichiarato che la cosa era priva di tali vizi.

Il secondo comma dell’art 1490 codice civile prevede la possibilità di escludere la garanzia per vizi attraverso un accordo tra le parti.

Tuttavia, se il venditore ha dolosamente omesso di informare il compratore dei vizi della cosa, si presume che il venditore abbia ingannato il compratore, inducendolo ad accettare la clausola di esclusione della garanzia.

Pertanto, la norma non si applica quando il venditore era a conoscenza dei vizi ma ha tenuto all’oscuro il compratore dell’esistenza di tali difetti (sentenza della Corte di Cassazione n. 9651/2016).

 

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Le azioni di tutela contro i vizi di vendita

Se l’acquirente scopre dei vizi di vendita nel bene acquistato, dovrà provare l’esistenza dei difetti, le conseguenze dannose e il collegamento causale tra di essi (Corte di Cassazione civile n. 18947/2017).

Tuttavia, per tutelare l’acquirente abbiamo 2 opzioni previste della legge.

Le protezioni sono:

  • la risoluzione del contratto
  • la riduzione del prezzo.

Individuata l’opzione più adatta al tuo caso, presenteremo una richiesta in Tribunale, e la scelta diventerà irrevocabile (art. 1492 del Codice Civile).

In ogni caso, il venditore è tenuto a risarcire i danni che hai subito e nel caso di risoluzione del contratto, dovrà restituire il prezzo pagato e rimborsare le spese sostenute per la vendita. L’acquirente invece è tenuto a restituire il bene, a meno che non sia stato distrutto a causa dei difetti.

 

Termini per ottenere tutela per vizi occulti codice civile

Spetta al compratore l’obbligo di segnalare i vizi occulti al venditore entro 8 giorni dalla loro scoperta, a meno che non sia stato concordato un diverso termine tra le parti.

Se il compratore non rispetta questa tempistica, non potrà avvalersi della garanzia.

Tuttavia, questa disposizione non si applica se il venditore ha riconosciuto l’esistenza dei difetti o li ha volontariamente nascosti.

In ogni caso, l’azione legale per far valere i propri diritti si prescrive entro 1 anno dalla consegna del bene. Dunque affrettati ad affidarti a noi e a ricevere assistenza!

 

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