Cos’è l’estinzione anticipata mutuo
Come ti aiutiamo ad ottenerla
L’estinzione anticipata mutuo consente di ridurre l’indebitamento e risparmiare considerevoli somme sul lungo periodo, chiudendo il mutuo definitivamente.
Nell’articolo ti spieghiamo cosa fare per presentare la richiesta di estinzione e come ti aiutiamo se hai problemi con la banca.
Cos’è l’estinzione anticipata mutuo parziale e completa
Per estinguere il mutuo in modo anticipato esistono 2 opzioni, e cioè:
- estinzione parziale, con il quale si versa una somma che si sottrae dal debito residuo. L’erogazione del mutuo continua a sussistere, ma l’importo versato può far diminuire l’ammontare della rata o la durata del rimborso
- estinzione completa, che si verifica con la restituzione dell’intera cifra che ancora occorre pagare all’istituto bancario.
In questo caso devono considerarsi anche le spese amministrative e gli interessi maturati dalla banca nel periodo tra il versamento dell’ultima rata e l’effettiva estinzione del mutuo.
Come richiedere l’estinzione mutuo anticipata
Per estinguere il mutuo in anticipo occorre rivolgersi alla propria banca o inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nella richiesta occorre allegare una serie di informazioni, tra cui:
- comunicare la volontà di estinguere il debito prima della naturale scadenza
- chiedere il calcolo della somma da versare per rimborsare il debito
- compilare l’eventuale modulo che la banca fornisce
- allegare copia del documento di identità del richiedente e copia del codice fiscale.
Se il mutuo è stato stipulato prima di aprile 2007, è necessario presentare anche una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che certifica i requisiti necessari per l’applicazione delle penali ridotte, introdotte dalla Legge Bersani.
La banca, effettuate tutte le verifiche necessarie, ha 30 giorni di tempo per rilasciare la documentazione che attesta la fine del contratto e l’estinzione del mutuo anticipato.
Come ti aiutiamo ad ottenere l’estinzione anticipata mutuo
Se hai richiesto l’estinzione anticipata mutuo e la banca non ha risposto, ti aiutiamo noi.
Siamo un’associazione di consumatori e da oltre 10 anni forniamo assistenza e tutela online (ciò significa che non avrai bisogno di fare file e perdere tempo con la burocrazia).
I nostri avvocati godono di una spiccata competenza nel settore e ti aiuteranno nella procedura per ottenere la chiusura del tuo contratto di mutuo il prima possibile.
Non ti rimane che compilare il form sottostante…
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Cosa dicono di noi
Le penali nell’estinzione anticipata mutuo
Per svolgere un calcolo di estinzione anticipata mutuo completo e dettagliato occorre accertarsi che il mutuo sia esentato da penali.
Il Testo Unico Bancario dispone che non è prevista alcuna penale per l’estinzione anticipata dei mutui stipulati per:
- l’acquisto della prima casa a partire da febbraio 2007
- l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche a partire da aprile 2007
Il decreto stabilisce poi un limite massimo di penali per la chiusura anticipata relativi ai contratti stipulati prima di febbraio e di aprile 2007.
I limiti all’estinzione del mutuo a tasso variabile e fisso
Il limite massimo per le penali di estinzione mutuo anticipata dipende dal tipo di contratto stipulato.
Nei mutui a tasso variabile le penali massime previste sono:
- 0,50% prima del terz’ultimo anno di ammortamento
- 0,20% durante il terz’ultimo anno di ammortamento
- 0% negli ultimi due anni di ammortamento.
La Clausola di salvaguardia prevede che, se la penale del contratto di mutuo è pari o uguale al massimo definito dall’accordo, la penale di contratto viene ridotta dello 0,20%.
I mutui a tasso fisso stipulati prima del 1-01-2011 hanno gli stessi parametri per i mutui a tasso variabile.
Per i finanziamenti accesi successivamente, la penale massima sarà:
- 1,90% nella prima metà dell’ammortamento
- 1,50% nella seconda metà dell’ammortamento
- 0,20% durante il terz’ultimo anno di ammortamento
- 0% negli ultimi due anni di ammortamento.
In questo caso la Clausola di salvaguardia prevede che se le penali di contratto sono pari o inferiori a quelle massime indicate dall’accordo, le penali vengono ridotte di una percentuale allo 0,25% se è pari o superiore a 1,25%, e allo 0,15% se la penale è inferiore a 1,25%.
Limiti all’estinzione del mutuo a tasso misto
Per i mutui a tasso misto si applicano le penali massime previste per i mutui a tasso variabile se:
- il mutuo a tasso misto è stato stipulato fino al 31 dicembre 2000
- se la revisione dei tassi è fatta da contratto con una cadenza biennale o inferiore al biennio.
Invece, per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 e che prevedono una revisione del tasso con cadenza superiore ai due anni seguono le seguenti regole:
- se il tasso in vigore al momento dell’estinzione è il tasso variabile, si applicano le penali massime del tasso variabile
- se il tasso è fisso, si applicano le penali massime previste per il tasso fisso (il periodo di ammortamento sarà in questo caso sostituito dalla durata del tasso fisso fino alla scadenza del contratto).
La Clausola di salvaguardia in quest’ultimo caso è uguale a quella dei mutui a tasso variabile almeno che non siano mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 in avanti per il quale si applica quella prevista per i mutui a tasso fisso.
La tutela contro le penali superiori alla legge
Nel caso in cui il contratto di mutuo stabilisca penali più elevate rispetto a quelle consentite dalla legge, il mutuatario ha il diritto di richiedere una riduzione fino all’importo massimo consentito.
La banca non può rifiutarsi di apportare tale adeguamento.
E nel caso non volesse applicare le commissioni più basse dell’accordo, si potrà inviare un reclamo e l’istituto di credito dovrà rispondere entro 60 giorni.
Se non dovesse farlo o dovesse dare un esito negativo è possibile protestare facendo ricorso all’Arbitro bancario e finanziario.
In questo caso richiedi la nostra assistenza e potremo seguirti in tutte le fasi del procedimento.
Ho venduto la casa con un mutuo in corso, e vorrei sapere se mi spetta il rimborso degli interessi versati sull’ intero capitale fino ad oggi.Ho un mutuo di venticinque anni e ne ho pagati nove.Grazie.
Salve Carmela, un nostro consulente analizzerà quanto ci rappresenta e le risponderà quanto prima via mail. Grazie