Differenze retributive in busta paga
Come ottenere il pagamento dal datore di lavoro
Introduzione
Vuoi saperne di più sulle differenze retributive in busta paga non corrisposte dal datore di lavoro?
Vuoi sapere come uscirne fuori? Unione dei Consumatori può aiutarti!
Valuteremo il tuo caso e verificheremo se è possibile farti ottenere il riconoscimento della differenza retributiva che ti spetta.
INDICE
Cosa sono le differenze retributive
Quando si parla di differenze retributive ci si riferisce a quelle somme di denaro che spettano, per legge, al lavoratore in seguito alla sua attività lavorativa, ma che non gli sono state corrisposte dal proprio datore di lavoro.
Insomma, dei piccoli o grandi “debiti” che il datore di lavoro ha nei confronti di un suo dipendente.
Purtroppo, accade spesso che ci sia discrepanza tra quanto il lavoratore ha realmente percepito dal datore di lavoro rispetto a quanto dovrebbe ricevere – effettivamente – per la sua attività lavorativa.
I dipendenti maturano, così, delle somme che gli spettano per legge, ma che spesso è difficile recuperare.
Quando si verifica una differenza retributiva
Ma quando si verifica precisamente questa problematica?
Esattamente, quando al lavoratore non vengono/viene:
- versate alcune mensilità
- conteggiati gli straordinari
- percepiti incrementi di salario dovuti al passaggio da una qualifica o ad un livello superiore come previsto nei vari C.C.N.L.
- regolarizzate tredicesima e quattordicesima
- corrisposte ferie non godute
- erogato tutto o parte del T.F.R., al momento della cessazione del rapporto di lavoro
- applicato lo scatto d’anzianità
In tutti questi casi, siamo di fronte a delle vere e proprie differenze retributive: somme di denaro che spettano al lavoratore, ma che il datore di lavoro non ha liquidato partendo dal mese precedente a quello di contestazione.
Cosa fare per ottenere le differenze retributive
La prima cosa da fare per ottenere, da richiedere per iscritto al proprio datore di lavoro inadempiente, è il calcolo differenze retributive per le somme dovute.
È bene che il lavoratore stili una documentazione precisa e dettagliata che comprenda sia quanto ha già percepito che gli importi che sono ancora da liquidargli.
Spesso, però, una semplice richiesta per iscritto non basta per ricevere quanto ci spetta.
E allora, cosa fare in questi casi?
Prima di ricorrere all’avvocato e fare un ricorso differenze retributive in tribunale, sarebbe opportuno rivolgersi alla nostra Associazione per tentare la strada della conciliazione.
È importante ricordare, inoltre, che ci sono dei termini entro i quali esercitare il proprio diritto a percepire le differenze sindacali, pena la prescrizione. In generale, si ha tempo fino a cinque anni.
Se il tentativo di conciliazione con il proprio datore di lavoro non va a buon fine, il dipendente può scegliere di andare davanti al giudice e iniziare una causa per chiedere il riconoscimento delle differenze retributive non liquidate.
Anche e sopratutto in questo fase così delicata possiamo assisterti!
Attenzione alla prescrizione
Nel caso di rimborso delle differenze retributive, secondo quanto previsto dal Codice Civile, (art. 2934), la prescrizione comporta la perdita del diritto e inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
Esistono 3 tipi di prescrizione. Vediamo quali sono:
1. Ordinaria di 10 anni
La giurisprudenza ha riconosciuto un termine di prescrizione ordinaria di 10 anni in alcuni casi per:
- far valere diritti relativi al passaggio di qualifica
- il diritto all’accertamento della natura subordinata del rapporto nonché il diritto al riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato e non a termine
- le erogazioni una tantum
- ottenere il risarcimento del danno contrattuale compreso il danno per omesso versamento contributivo totale o parziale
- il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e dell’indennità sostitutiva per riposi settimanali non goduti
2. Breve o estintiva di 5 anni
Riguarda tutti quei crediti che abbiano una natura di carattere retributivo caratterizzati da una certa periodicità (stipendio mensile, quindicinale, settimanale) e, in generale, per tutte le indennità spettanti al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2948 Cod. Civ.)
3. Presuntiva di 1 anno
Per le retribuzioni pagate con cadenza non superiore al mese (il riferimento è soprattutto agli eventuali errori di calcolo della busta paga).
La prescrizione presuntiva è invece di 3 anni per le retribuzioni corrisposte con cadenza superiore al mese (ad esempio la tredicesima mensilità, la quattordicesima e le altre retribuzioni aggiuntive).
Conclusione
Purtroppo capita molto spesso che il datore di lavoro abbia nei confronti del dipendente dei piccoli o grandi “debiti” da estinguere.
Ed a volte è molto difficile ottenere ciò che legittimamente spetta.
Ecco perchè Unione dei Consumatori può esserti d’aiuto!
Cosa possiamo fare per te
Valuteremo il tuo caso e ti forniremo tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Ti seguiremo passo passo in un’eventuale conciliazione e se sarà necessario ti assisteremo anche in Giudizio.
Faremo di tutto affinchè tu possa ottenere il riconoscimento delle differenze retributive che ti spettano.
Cosa aspetti ancora?
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