Differenze retributive in busta paga
Come ottenere il pagamento dal datore di lavoro
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INDICE
Cosa sono le differenze retributive
Quando si parla di differenze retributive ci si riferisce a quelle somme di denaro che spettano, per legge, al lavoratore in seguito alla sua attività lavorativa, ma che non gli sono state corrisposte dal proprio datore di lavoro.
Insomma, dei piccoli o grandi “debiti” che il datore di lavoro ha nei confronti di un suo dipendente.
Purtroppo, accade spesso che ci sia discrepanza tra quanto il lavoratore ha realmente percepito dal datore di lavoro rispetto e quanto dovrebbe ricevere – effettivamente – per la sua attività lavorativa.
I dipendenti maturano, così, delle somme che gli spettano per legge, ma che spesso è difficile recuperare.
Quando si verifica una differenza retributiva
Ma quando si verifica precisamente questa problematica?
Esattamente, quando al lavoratore non vengono:
- versate alcune mensilità
- conteggiati gli straordinari o per lavoro supplementare (per il caso del part time)
- percepiti incrementi di salario dovuti al passaggio da una qualifica o ad un livello superiore come previsto nei vari C.C.N.L.
- regolarizzate tredicesima e quattordicesima
- corrisposte ferie non godute
- erogato tutto o parte del T.F.R., al momento della cessazione del rapporto di lavoro
- applicato lo scatto d’anzianità.
In tutti questi casi, siamo di fronte a delle vere e proprie differenze retributive: somme di denaro che spettano al lavoratore, ma che il datore di lavoro non ha liquidato partendo dal mese precedente a quello di contestazione.
Cosa fare per ottenere le differenze retributive
La prima cosa da fare -da richiedere per iscritto al proprio datore di lavoro inadempiente- è il calcolo differenze retributive per le somme dovute.
È bene che il lavoratore stili una documentazione precisa e dettagliata che comprenda sia quanto ha già percepito, che gli importi che sono ancora da liquidargli.
Spesso, però, una semplice richiesta differenze retributive per iscritto non basta per ricevere quanto ci spetta.
E allora, cosa fare in questi casi?
Prima di ricorrere all’avvocato e fare un ricorso differenze retributive (per decreto ingiuntivo o mediante l’instaurazione di una causa ordinaria di lavoro), sarebbe opportuno rivolgersi alla nostra Associazione per tentare la strada della conciliazione.
È importante ricordare, inoltre, che ci sono dei termini entro i quali esercitare il proprio diritto a percepire le differenze retributive pena la prescrizione. In generale, si ha tempo fino a cinque anni.
Ricorda
Se il tentativo (facoltativo) di conciliazione con il proprio datore di lavoro non va a buon fine, il dipendente può scegliere di andare davanti al giudice e iniziare una causa per chiedere il riconoscimento delle differenze retributive non liquidate.
Anche e soprattutto in questa fase così delicata possiamo assisterti!
Onere della prova in caso di differenza retributiva
In caso di cessazione di un rapporto di lavoro, se il lavoratore intende far valere una domanda di differenze retributive a causa di ore di lavoro non regolarmente retribuite o supplementari, ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, come stabilito dall’articolo 2697 del Codice civile.
La giurisprudenza ha stabilito che il lavoratore deve fornire una prova rigorosa della quantità di ore effettivamente lavorate e della loro collocazione cronologica nello svolgimento del rapporto di lavoro.
– Testimonianza
Laddove non si possa contare sui colleghi di lavoro, è necessario individuare testimoni esterni in grado di confermare le modalità del rapporto, la tipologia di lavoro svolto e gli orari usualmente seguiti.
In tutti i casi, la prova per eccellenza resta quella per testimoni che dovranno confermare quanto indicato dal lavoratore, in particolare l’orario solitamente svolto.
La ricerca e la scelta dei testimoni è sempre un compito delicato, in quanto dipende da essi l’esito della causa.
Di conseguenza, laddove possibile, i testimoni più adatti a riportare gli orari di lavoro effettivamente svolti e le modalità del rapporto sono gli ex colleghi di lavoro (anche se difficilmente si presteranno a fornire una testimonianza contro il datore di lavoro).
– Altre prove
Oltre alla prova testimoniale, esistono numerosi altri mezzi di prova.
Primo fra tutti, vi sono le prove documentali, che se provenienti dal datore di lavoro e non contestate, assumono il valore di confessione.
Fra queste, possiamo citare i tabulati dei turni di lavoro in una struttura socio-assistenziale, i rapportini elaborati nell’edilizia e nei casi di manutenzione/installazione di impianti.
Anche audio e video sono ammissibili ed utilizzabili nel processo del lavoro, a determinate condizioni.
Nota bene
Recentemente, hanno assunto valore di prova anche le conversazioni presenti nei programmi di messaggistica istantanea come WhatsApp o Telegram.
È necessario, in tal caso, produrre in giudizio gli screenshot delle conversazioni, evidenziando chiaramente i partecipanti e le loro utenze telefoniche, oltre alla possibilità di presentare direttamente il dispositivo telefonico sul quale è installato il programma di messaggistica in caso di contestazione dell’autenticità delle stesse.
Prescrizione differenze retributive
Nel caso di domanda delle differenze retributive, secondo quanto previsto dal Codice Civile, (art. 2934), la prescrizione comporta la perdita del diritto e inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Esistono 3 tipi di prescrizione per le differenze retributive. Vediamo quali sono:
– Ordinaria di 10 anni
La giurisprudenza ha riconosciuto un termine di prescrizione ordinaria di 10 anni in alcuni casi per:
- far valere diritti relativi al passaggio di qualifica
- il diritto all’accertamento della natura subordinata del rapporto nonché il diritto al riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato e non a termine
- le erogazioni una tantum
- ottenere il risarcimento del danno contrattuale compreso il danno per omesso versamento contributivo totale o parziale
- il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e dell’indennità sostitutiva per riposi settimanali non goduti.
– Breve di 5 anni
Riguarda tutti quei crediti che abbiano una natura di carattere retributivo caratterizzati da una certa periodicità (stipendio mensile, quindicinale, settimanale) e, in generale, per tutte le indennità spettanti al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2948 Cod. Civ.)
– Le prescrizioni presuntive
La prescrizione è quinquennale e decorre, secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU., dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (non escludendo, ovviamente, la possibilità di azionare il diritto nel corso del rapporto).
Mentre, le prescrizioni presuntive di 1 anno (per le retribuzioni corrisposte con cadenza mensile o inferiore) e di 3 anni (per le retribuzioni corrisposte con cadenza superiore al mese) costituiscono una forma di tutela del debitore (nel nostro caso, il datore di lavoro) il quale, di fronte alla domanda del lavoratore, potrà eccepire l’intervenuta prescrizione “presuntiva” del credito.
La prescrizione presuntiva non è alternativa a quella ordinaria (quinquennale), ma operano in sinergia, nel senso che decorsi 1 o 3 anni dalla data in cui il credito era esigibile la legge presume che lo stesso sia stato soddisfatto, a meno che il creditore (nel nostro caso, il lavoratore) dimostri che il pagamento non sia avvenuto.
Si tratta di una prova che, laddove difetti, preclude il diritto alla retribuzione non corrisposta, a meno che il datore di lavoro, in giudizio, non contesti il debito o anche il solo ammontare (riconoscendo implicitamente il mancato pagamento) ovvero gli venga deferito il giuramento decisorio o il lavoratore riesca a dimostrare direttamente il mancato pagamento.
Ovviamente, la prescrizione presuntiva opera per i rapporti non formali, ossia quelli che non si fondano su contratti scritti.
Come ti aiutiamo in caso di differenze retributive
Purtroppo, capita molto spesso che il datore di lavoro abbia nei confronti del dipendente dei piccoli o grandi “debiti” da estinguere.
Nella maggior parte dei casi, però, è molto difficile ottenere ciò che legittimamente spetta.
Ecco perché Unione dei Consumatori può esserti d’aiuto!
Non esitare a contattarci e ti forniremo l’assistenza di cui necessiti, un nostro avvocato specializzato in materia, sarà in grado non solo di fornirti ulteriori informazioni sul tema, ma anche di assisterti nel caso di eventuali problematiche legate alla differenza retributiva.
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