Quando si parla di danno da “fermo tecnico” ci si riferisce al pregiudizio che il soggetto coinvolto in un sinistro stradale subisce a causa della materiale impossibilità di utilizzare il proprio veicolo per tutto il tempo necessario a ripararlo o per sostituirlo con altro mezzo.

In questi casi è possibile ottenere il risarcimento per i danni subiti.

Nell’articolo ti spieghiamo in cosa consiste questo tipo di danno e come si quantifica ai fini dell’indennizzo.

 

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INDICE

Cos’è il danno da fermo tecnico del veicolo

Il danno derivante dal fermo tecnico del veicolo si può verificare in seguito a un incidente che coinvolge l’automobile.

La persona danneggiata ha chiaramente il diritto a essere risarcita per i costi necessari per riparare il veicolo.

Tuttavia, potrebbe anche avere il diritto a essere risarcita per il danno subito a causa dell’immobilizzazione tecnica del veicolo, nel caso in cui non possa utilizzare il mezzo per il tempo necessario alla riparazione e debba sostenere costi aggiuntivi, ad esempio per un veicolo sostitutivo.

La questione dibattuta in ambito giuridico è se tale danno sia risarcibile automaticamente (ovvero se sia un danno evidente) o se sia necessaria una prova specifica e una valutazione quantitativa, ad esempio tramite la presentazione di una fattura relativa all’affitto di un veicolo diverso o di un veicolo sostitutivo fornito a pagamento da un carrozziere o da un meccanico.

Pertanto, la questione è: ha diritto al risarcimento per il danno da fermo del veicolo anche chi non sostiene spese per un veicolo sostitutivo?

 

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L’indisponibilità del mezzo per giustificare un risarcimento del fermo tecnico

È chiaro quanto sia svantaggioso per il proprietario di un mezzo trovarsi nella impossibilità di circolarci, dal momento che deve comunque sborsare soldi in bollo auto e premio assicurativo senza però poterne trarre alcun beneficio pratico.

In tempi non troppo remoti, la Corte di Cassazione (sentenze 2013, n. 22687) ha riconosciuto l’esistenza di un danno risarcibile a seguito di una “privazione forzata” del veicolo, cosiddetto danno da fermo tecnico.

Non era quindi richiesto al proprietario di fornire una prova specifica del danno patrimoniale subito a causa dell’impossibilità di utilizzare il proprio veicolo e la quantificazione monetaria del danno avveniva quindi usualmente in via equitativa (art. 1226 c.c.).

 

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Il risarcimento e la quantificazione del danno da fermo tecnico

L’attuale orientamento della giurisprudenza pone l’accento sulla necessità che il proprietario fornisca prova dell’impossibilità di utilizzare il veicolo nel caso di fermo tecnico nei giorni in cui è stato privato della sua disponibilità.

Inoltre, riconosce che il periodo di “fermo tecnico” del veicolo può dar luogo a risarcimento per garantire:

  • il rimborso dei costi effettivamente sostenuti per il noleggio di un veicolo sostitutivo o per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici come autobus, treni, taxi, ecc. Questo è noto come “danno emergente”. Per dimostrare questo tipo di danno, è necessario conservare tutti i documenti correlati, come contratti di noleggio, fatture o ricevute di spesa
  • il ristoro per le opportunità di guadagno perse a causa dell’incapacità di utilizzare il veicolo in una determinata attività lavorativa. Ad esempio, nel caso di autisti di servizi di noleggio con conducente (NCC) o di autisti che lavorano per conto terzi, i quali non sono in grado di svolgere la propria attività, cosiddetto “lucro cessante”.

È importante conservare la documentazione adeguata a dimostrare entrambi i tipi di danni, come contratti, fatture o altre prove delle spese sostenute e delle opportunità di guadagno perse.

Se quindi vuoi richiedere il risarcimento danni, inviaci la documentazione in tuo possesso e un nostro avvocato ti farà ottenere quanto ti spetta.

 

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I diritti tutelati in caso di danno da fermo tecnico

Affinché si possa richiedere il risarcimento della perdita di guadagno per fermo tecnico auto, è necessario essere in grado di provare l’esistenza effettiva del danno economico attraverso documentazione e testimonianze che dimostrino le opportunità sfumate e i guadagni mancati. L’essere privati del mezzo di trasporto in modo non colpevole incide su una libertà fondamentale, come il “diritto di circolazione”, garantito dall’art. 16 della Costituzione, che può essere limitato solo per motivi di salute o sicurezza e in conformità con la legge.

Di conseguenza, il danneggiato, a causa dell’impossibilità di utilizzare il mezzo di locomozione, vede negativamente influenzato il suo interesse costituzionalmente protetto di circolare liberamente e, più in generale, di organizzare liberamente il proprio tempo (e quello della propria famiglia).

Dunque, l’impossibilità forzata di circolare liberamente per un certo periodo non può rimanere senza risarcimento. Ciò è particolarmente valido considerando che la mancata disponibilità del veicolo non coincide con l’evento illecito (l’incidente stradale) ma ne è una diretta e immediata conseguenza (conformemente all’art. 1223 del codice civile).