Fondo vittime della strada
Come funziona
Con il Fondo vittime della strada potrai ottenere un risarcimento dei danni se il sinistro è avvenuto in condizioni particolari.
Noi di Unione dei Consumatori siamo qui per aiutarti ad ottenere quanto ti spetta.
A cosa serve il Fondo vittime della strada
Il Fondo garanzia vittime strada è gestito da Consap ed è stato istituito per risarcire coloro che subiscono incidenti stradali da veicoli non identificati o non assicurati.
La procedura per inoltrare la richiesta e per ottenere il pagamento dell’importo, richiede però in molti casi, l’assistenza di esperti consulenti in infortunistica stradale.
E noi possiamo fornirtela.
Come fare richiesta al Fondo vittime della strada
La richiesta di risarcimento danni per sinistro stradale al Fondo vittime della strada deve essere inoltrata sia alla CONSAP, che all’impresa competente per la località dell’incidente.
L’impresa designata ha un periodo di 60 giorni per presentare al danneggiato una proposta di rimborso o spiegare le ragioni di un eventuale rifiuto.
Ricorda che la procedura deve essere avviata entro 2 anni dall’accaduto nel caso ci siano stati feriti, o 10 anni se è avvenuto un decesso.
In caso di problemi nell’iter della richiesta, ci siamo noi ad aiutarti.
Come ti aiutiamo
Siamo consumatori come te, (ci distinguono solo i ruoli) pertanto comprendiamo perfettamente le tue difficoltà nel far valere i tuoi diritti.
Siamo qui per ascoltarti e sgravarti da ogni preoccupazione, perché con passione e competenza, ci mettiamo la faccia per aiutarti ad avviare la procedura nei confronti del Fondo per le vittime della strada e ottenere il risarcimento.
Ti offriamo assistenza qualificata, con avvocati specializzati in materia che ti aggiorneranno sull’avanzamento della pratica e che lavoreranno per te.
Se invece vuoi ulteriori notizie inerenti l’argomento, vai in basso nella sezione per saperne di più.
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Cosa dicono di noi
Quando non interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
Il Fondo Vittime della Strada (Legge 24 dicembre 1969, n. 990) non interviene se la persona danneggiata non può dimostrare che non ha identificato il veicolo coinvolto per motivi indipendenti dalla sua condotta.
Per prevenire frodi assicurative, il conducente danneggiato deve fornire la prova di non essere in grado di identificare il responsabile per ragioni non imputabili a lui stesso.
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