Investimento del pedone e risarcimento danni
Come ti aiutiamo
Quando si verifica l’investimento di un pedone sorge una presunzione di responsabilità del conducente del veicolo, che sarà tenuto a risarcire la vittima.
E noi di Unione dei Consumatori siamo qui per aiutarti.
L’investimento del pedone e il risarcimento del danno
L’incidente stradale in cui un veicolo entra in collisione con una persona è comunemente denominato investimento del pedone.
Secondo il Codice della Strada, il pedone è considerato un utente vulnerabile della strada e gode di una protezione speciale per fronteggiare i pericoli legati alla circolazione stradale.
E nel caso in cui ci siano feriti, si potrà richiedere un risarcimento sinistro stradale ai sensi dell’art. 2054 c.c.
Il concorso di colpa tra pedone investito e conducente
In determinate situazioni, potrebbe emergere una negligenza da parte del pedone coinvolto in un incidente, nel caso in cui abbia violato alcune norme del Codice della Strada.
In tali circostanze, la suddivisione della responsabilità nell’investimento del pedone sarà determinata in base alla percentuale di colpa attribuita.
Se cerchi assistenza, ti aiutiamo noi.
Come ti aiutiamo ad ottenere il risarcimento per investimento
Siamo consumatori come te, (ci distinguono solo i ruoli) pertanto comprendiamo perfettamente le tue difficoltà nel far valere i tuoi diritti.
Siamo qui per ascoltarti e sgravarti da ogni preoccupazione, perché con passione e competenza, ci mettiamo la faccia per aiutarti ad ottenere il risarcimento danni per essere stato investito.
Ti offriamo assistenza qualificata, con avvocati specializzati in materia che ti aggiorneranno sull’avanzamento della pratica e che lavoreranno per te.
Se invece vuoi ulteriori notizie inerenti l’argomento, vai in basso nella sezione per saperne di più.
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Cosa dicono di noi
Obblighi del pedone
L’art. 190 del Codice della Strada stabilisce delle regole per evitare l’investimento dei pedoni e cioè:
- i pedoni devono camminare sui marciapiedi, le banchine e altri spazi appositamente designati per loro
- quando attraversano la strada, devono utilizzare le strisce pedonali o i sottopassaggi
- è vietato attraversare diagonalmente o di fronte agli autobus e tram in sosta
- non è consentito sostare o indugiare sulla carreggiata, a meno che non sia necessario
- in una zona sprovvista di strisce pedonali, devono dare la precedenza ai veicoli
- fuori dei centri abitati e senza illuminazione, devono camminare su un’unica fila dopo il tramonto del sole e mezz’ora prima del suo sorgere.
Obblighi del conducente
L’art. 191 del Codice della Strada stabilisce invece gli obblighi che i conducenti devono rispettare per evitare di investire un pedone.
In particolare, i conducenti sono tenuti a:
- dare la precedenza ai pedoni che attraversano nelle strisce o nelle loro vicinanze
- ridurre gradualmente la velocità e dare la precedenza ai pedoni
- fermarsi quando una persona con ridotte capacità motorie o su una carrozzella sta attraversando la strada.
L’art. 141 del Codice della Strada richiede anche che i conducenti regolino la loro velocità in base alle condizioni stradali, al traffico e ad altre circostanze, al fine di evitare pericoli.
La violazione reciproca di tali regole espone gli utenti della strada (conducente e pedone) a una possibile responsabilità condivisa.
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