Responsabilità nell’investimento del pedone
Quando spetta il risarcimento danni
Quando si verifica l’investimento di un pedone, sorge una presunzione di responsabilità del conducente del veicolo coinvolto. Ciò significa che sarà tenuto a risarcire la vittima, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure per prevenire l’incidente.
Nell’articolo ti spieghiamo quando il pedone ha diritto al risarcimento, anche se si verifica un concorso di colpa e come viene suddivisa la responsabilità.
INDICE
L’investimento del pedone e il risarcimento del danno
L’incidente stradale in cui un veicolo colpisce un pedone è comunemente indicato come investimento del pedone.
Secondo il Codice della Strada, il pedone è un utente vulnerabile della strada e beneficia di una protezione speciale per affrontare i rischi legati alla circolazione stradale.
Nel caso in cui un pedone coinvolto in un incidente subisca un danno, ha infatti diritto di richiedere il risarcimento sinistro stradale ai sensi dell’art. 2054 c.c.
Il concorso di colpa tra pedone investito e conducente
In alcune circostanze, potrebbe emergere un comportamento negligente del pedone investito, se ha violato alcune norme del Codice della Strada.
In questi casi, si può verificare una situazione di concorso di colpa tra il conducente del veicolo e il pedone.
La responsabilità verrà suddivisa in base alla percentuale di colpa attribuita e l’importo del risarcimento sarà proporzionato al grado di colpa di ciascuno.
Tuttavia, l’onere di dimostrare il ruolo e l’incidenza causale del comportamento del pedone coinvolto spetta al conducente del veicolo.
Quando, invece, il pedone è investito sulle strisce pedonali, la responsabilità ricade sempre sul conducente dell’auto, anche se il pedone ha attraversato la strada in modo imprudente.
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Obblighi del pedone
L’art. 190 del Codice della Strada stabilisce delle regole per evitare l’investimento dei pedoni e cioè:
- i pedoni devono camminare sui marciapiedi, le banchine e altri spazi appositamente designati per loro
- quando attraversano la strada, devono utilizzare le strisce pedonali o i sottopassaggi
- è vietato attraversare diagonalmente o di fronte agli autobus e tram in sosta
- non è consentito sostare o indugiare sulla carreggiata, a meno che non sia necessario
- in una zona sprovvista di strisce pedonali, devono dare la precedenza ai veicoli
- fuori dei centri abitati e senza illuminazione, devono camminare su un’unica fila dopo il tramonto del sole e mezz’ora prima del suo sorgere.
Obblighi del conducente
L’art. 191 del Codice della Strada stabilisce invece gli obblighi che i conducenti devono rispettare per evitare di investire un pedone.
In particolare, i conducenti sono tenuti a:
- dare la precedenza ai pedoni che attraversano nelle strisce o nelle loro vicinanze
- ridurre gradualmente la velocità e dare la precedenza ai pedoni
- fermarsi quando una persona con ridotte capacità motorie o su una carrozzella sta attraversando la strada.
L’art. 141 del Codice della Strada richiede anche che i conducenti regolino la loro velocità in base alle condizioni stradali, al traffico e ad altre circostanze, al fine di evitare pericoli.
La violazione reciproca di tali regole espone gli utenti della strada (conducente e pedone) a una possibile responsabilità condivisa.
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