Modifica delle condizioni di separazione
Come ti aiutiamo ad ottenerla
La modifica delle condizioni di separazione può rendersi necessaria se, nel corso del tempo, i coniugi si ritrovano di fronte a nuove circostanze che non rendono più possibile adempiere ai precedenti accordi fissati.
Nell’articolo ti spieghiamo quali sono i presupposti per fare richiesta e come ti aiutiamo ad ottenere questa modifica.
Quando richiedere la modifica dei patti di separazione
Per procedere alla modifica delle condizioni di separazione sono necessari giustificati motivi e un mutamento sostanziale della situazione rispetto a quella presente durante la separazione (giudiziale o consensuale).
Il mutamento può riguardare:
- un aumento o una diminuzione dello stipendio di uno dei coniugi che consente di richiedere una modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento
- la perdita del lavoro da parte di uno dei coniugi
- il pensionamento o la cessazione di un’attività, magari a causa di un fallimento.
Le variazioni possono riguardare anche il rapporto tra coniugi e figli, dovendo prevalere sempre l’interesse primario alla tutela della prole.
Anche la convivenza more uxorio o l’aggravarsi di una malattia di uno dei coniugi possono portare a variazioni degli accordi o nelle decisioni del giudice.
Come ottenere la revisione delle condizioni di separazione
L’istanza di modifica delle condizioni di separazione può essere presentata da uno o entrambi i coniugi davanti al Tribunale competente, mediante la presentazione di un ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c.
Questa modifica può essere ottenuta anche attraverso altre procedure, tra cui:
- la negoziazione assistita
- tramite dichiarazioni separate dei coniugi davanti a un Ufficiale di stato civile, senza necessariamente avviare una procedura giudiziale.
La decisione sulla modifica avrà effetto dal giorno in cui è stata presentata l’istanza dai coniugi congiuntamente o separatamente da uno dei coniugi.
Come ti aiutiamo con la modifica delle condizione di separazione
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Cosa dicono di noi
La procedura in Tribunale di modifica dei patti di separazione
La procedura in Tribunale prende avvio quando i coniugi che sono d’accordo sulla modifica delle condizioni di separazione, depositano un ricorso congiunto contenente le nuove richieste.
Il ricorso può essere presentato anche solo da uno di loro, se vi dovesse essere disaccordo.
Il Giudice ascolterà entrambe le parti e potrà richiedere l’acquisizione di prove per verificare se le condizioni per la modifica siano effettivamente presenti.
La decisione sarà presa in Camera di Consiglio, attraverso un decreto avente natura di sentenza.
Questo potrà essere oggetto di impugnazione secondo le modalità previste dalla legge.
La negoziazione assistita per la modifica delle condizioni di separazione
Con la negoziazione assistita, le parti possono concordare amichevolmente la modifica dei patti di separazione.
Occorre però distinguere due ipotesi:
- se i coniugi hanno figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto tramite la negoziazione assistita dovrà essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.
Il Procuratore autorizzerà l’accordo solo se ritiene che sia congruo all’interesse dei figli.
In caso contrario, entro 5 giorni, il Procuratore trasmetterà l’accordo al Presidente del Tribunale che convocherà le parti a comparire senza ritardo entro i successivi 30 giorni.
- nel caso in cui non siano presenti figli, l’accordo raggiunto tramite la negoziazione assistita verrà presentato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.
Se non ci sono irregolarità nell’accordo, i procuratori rilasceranno un nullaosta ai legali delle parti.
La procedura dinnanzi ad un Ufficiale di stato civile
Un’ulteriore alternativa per la modifica delle condizioni di separazione è rappresentata dalle dichiarazioni separate dei coniugi rese davanti a un Ufficiale di Stato Civile.
Questa procedura non è possibile quando vi sono:
- figli minori
- figli maggiorenni incapaci
- portatori di handicap o non economicamente autosufficienti.
Dopo aver reso le dichiarazioni, l’accordo sarà redatto dall’Ufficiale di Stato Civile e avrà la stessa efficacia di un provvedimento giudiziale.
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