Assegno di mantenimento
Cos’è e quando spetta
L’assegno di mantenimento è un sostegno economico disposto a seguito di separazione a favore di uno dei coniugi o dei figli.
Nell’articolo ti spieghiamo quando spetta, come richiederlo e in che modo ti assistiamo se non ti viene pagato.
Cos’è l’assegno di mantenimento e come richiederlo
L’assegno di mantenimento è un sostegno erogato al coniuge economicamente più vulnerabile e privo di reddito proprio, stabilito durante il procedimento di separazione.
In alternativa, il giudice può anche decidere di concedere esclusivamente il mantenimento ai figli, trasferendo loro direttamente l’importo dovuto.
Le procedure per richiederlo possono variare in base al tipo di separazione intervenuta:
- nella separazione consensuale l’importo dell’assegno può essere stabilito con un accordo tra le parti. Il giudice non dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per la sua erogazione, ma si limiterà ad omologare l’accordo
- nella separazione giudiziale è il giudice a verificare la sussistenza delle condizioni e a fissare la misura dell’assegno.
Cosa succede se l’assegno di mantenimento non viene pagato
Se il coniuge su cui ricade l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento è inadempiente, possiamo garantirti tutela e assistenza nei seguenti modi:
- inviando una comunicazione formale di sollecito di pagamento
- avviando un procedimento esecutivo ad esempio per pignorare i beni del tuo ex coniuge
- richiedendo il sequestro dei beni appartenenti all’obbligato
- presentando un appello al giudice per ottenere un ordine che obblighi un terzo, che è creditore del debitore a trasferire direttamente la somma dovuta al coniuge beneficiario.
Come vedi abbiamo a disposizione diversi strumenti per tutelarti e per farti ottenere ciò che ti spetta.
Sarai seguito/a da un nostro avvocato esperto in materia, che avrà cura di tenere a mente le tue specifiche esigenze familiari.
Come ti aiutiamo ad ottenere l’assegno di mantenimento
Siamo consumatori come te, (ci distinguono solo i ruoli) pertanto comprendiamo perfettamente le tue difficoltà nel far valere i tuoi diritti.
Siamo qui per ascoltarti e sgravarti da ogni preoccupazione, perché con passione e competenza, ci mettiamo la faccia per aiutarti ad ottenere l’assegno di mantenimento, formulando un accordo con il tuo ex coniuge sull’importo che deve versare.
Ti offriamo assistenza qualificata, con avvocati specializzati in materia che ti aggiorneranno sull’avanzamento della pratica e che lavoreranno per te.
Se invece vuoi ulteriori notizie inerenti l’argomento, vai in basso nella sezione per saperne di più.
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Cosa dicono di noi
La normativa di riferimento sul diritto di mantenimento
L’assegno di mantenimento è disciplinato dall’art. 156 c.c. il quale recita:
“..il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti”.
Questo assegno svolge una duplice funzione:
- assistenziale, in quanto è un sostegno economico posto a seguito della cessazione dell’unione coniugale
- perequativa, volto a riconoscere il contributo, fornito dal coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia (Ord. 5603/2020).
Decorrenza dell’assegno di mantenimento
Il diritto di mantenimento decorre dalla data della domanda di separazione.
Questa circostanza deriva da quanto previsto dall’art. 445 c.c. in tema di alimenti, secondo il quale
un diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
Anche l’assegno stabilito in sede di revisione decorre dalla data della domanda.
Nel caso invece di riduzione dell’assegno, operata dal giudice di secondo grado, il nuovo importo verrà versato a partire dalla pronuncia giudiziale che ne modifica la misura.
Si ricorda che non potrà essere rimborsato quanto percepito in precedenza dal titolare del mantenimento.
Quando si prescrive il diritto all’assegno di mantenimento
Il diritto a chiedere il pagamento dell’assegno di mantenimento si prescrive dopo 5 anni.
Questo riguarda le singole rate non versate e non il diritto all’assegno in sé, che non è soggetto ad alcuna scadenza.
Quando si può rinunciare all’assegno di mantenimento
La rinuncia all’assegno di mantenimento non può essere fatta prima della separazione.
Questo perché l’art. 143 c.c. stabilisce che dal matrimonio derivano degli obblighi di assistenza morale e materiale volti a contribuire ai bisogni della famiglia, in relazione alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
La rinuncia invece può essere fatta durante la fase di separazione se entrambe le parti godono di
redditi sufficienti al proprio sostentamento.
La rinuncia non è però irretrattabile. Se intervengono difficoltà economiche, la parte interessata potrà riformulare la richiesta di mantenimento.
Come si calcola l’assegno di mantenimento
Non esiste un approccio matematico definito per il calcolo dell‘assegno di mantenimento.
Di frequente, nei vari tribunali, vengono seguiti protocolli o pratiche che delineano modalità specifiche di computo. In generale, uno tra i vari metodi adottati potrebbe essere il seguente:
- si determina il reddito medio mensile netto del coniuge obbligato, ad esempio, del marito
- viene calcolato il valore locatizio mensile delle eventuali proprietà immobiliari di cui il marito è proprietario, escludendo la casa coniugale se assegnata all’altro coniuge, ad esempio, la moglie
- si determina il valore locatizio mensile delle eventuali proprietà immobiliari di cui è proprietaria la moglie, inclusa la casa coniugale se assegnata a lei
- vengono sottratte eventuali spese del mutuo dal reddito netto di chi le sostiene
- si tiene conto del numero di figli a carico del marito o della moglie.
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