La modifica delle condizioni di separazione può rendersi necessaria se nel corso del tempo, i coniugi si ritrovano di fronte a nuove circostanze che non rendono più possibile adempiere ai precedenti accordi fissati.

Il sistema legale offre diverse opzioni per affrontare tali cambiamenti e nell’articolo ti spieghiamo quali sono i presupposti per fare richiesta e attraverso quali procedure è possibile ottenere tale modifica.

 

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INDICE

I presupposti per la modifica dei patti di separazione

Per procedere alla modifica delle condizioni di separazione tra coniugi sono necessari giustificati motivi e un mutamento sostanziale della situazione rispetto al momento della separazione giudiziale o consensuale.

Il mutamento può riguardare:

  • un aumento o una diminuzione dello stipendio di uno dei coniugi che consente di richiedere una modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento per adeguarlo al nuovo contesto
  • la perdita del lavoro da parte di uno dei coniugi
  • il pensionamento o la cessazione di un’attività, magari a causa di un fallimento.

Le variazioni possono riguardare anche il rapporto tra coniugi e figli, dovendo prevalere sempre l’interesse primario alla tutela della prole.

Anche la convivenza more uxorio o l’aggravarsi di una malattia di uno dei coniugi possono portare a variazioni negli accordi o nelle decisioni del giudice.

 

Le diverse procedure per la revisione delle condizioni di separazione

L’istanza di modifica delle condizioni di separazione può essere presentata da uno o entrambi i coniugi davanti al Tribunale competente mediante la presentazione di un ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c.

L’elemento cruciale è la presenza di fatti nuovi che abbiano un reale impatto sugli accordi stabiliti dalle parti o dal Giudice.

Se i presupposti sono soddisfatti, il Giudice emetterà un provvedimento modificando le condizioni di separazione.

Questa modifica può essere ottenuta attraverso diverse procedure, tra cui:

  • la negoziazione assistita
  • tramite dichiarazioni separate dei coniugi davanti a un Ufficiale di stato civile, senza necessariamente avviare una procedura giudiziale.

La decisione sulla modifica delle condizioni di separazione, sia ottenuta tramite il giudizio in Tribunale o attraverso procedure stragiudiziali, avrà effetto dal giorno in cui è stata presentata l’istanza dai coniugi congiuntamente o separatamente da uno dei coniugi.

Di conseguenza, avrà efficacia retroattiva.

 

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La procedura in Tribunale di modifica dei patti di separazione

La procedura in Tribunale prende avvio quando i coniugi che sono d’accordo sulla modifica delle condizioni di separazione, depositano un ricorso congiunto contenente le nuove richieste.

Il ricorso può essere presentato anche solo da uno di loro se vi dovesse invece essere disaccordo.

Il Giudice ascolterà entrambe le parti e potrà richiedere l’acquisizione di prove per verificare se le condizioni previste dalla legge per la modifica siano effettivamente presenti.

La decisione sarà presa in Camera di Consiglio, attraverso un decreto avente natura di sentenza, il quale potrà essere oggetto di impugnazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

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La negoziazione assistita per la modifica delle condizioni di separazione

Con la negoziazione assistita, le parti possono concordare amichevolmente la modifica dei patti di separazione, con un avvocato rappresentante ciascuna parte, e che avranno la stessa validità di un provvedimento giudiziario.

Occorre però distinguere due ipotesi:

  • se i coniugi hanno figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap o figli non economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto tramite la negoziazione assistita dovrà essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.

Il Procuratore autorizzerà l’accordo solo se ritiene che sia congruo all’interesse dei figli.

In caso contrario, entro 5 giorni, il Procuratore trasmetterà l’accordo al Presidente del Tribunale che convocherà le parti a comparire senza ritardo entro i successivi 30 giorni

  • nel caso in cui non siano presenti figli, l’accordo raggiunto tramite la negoziazione assistita verrà presentato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.

Se non ci sono irregolarità nell’accordo, i procuratori rilasceranno un nullaosta ai legali delle parti.

 

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La procedura dinnanzi ad un Ufficiale di stato civile

Un’ulteriore alternativa per la modifica delle condizioni di separazione è rappresentata dalle dichiarazioni separate dei coniugi rese davanti a un Ufficiale di Stato Civile, senza la necessità di essere assistiti da un avvocato.

Questa procedura non è possibile quando vi sono:

  • figli minori
  • figli maggiorenni incapaci
  • portatori di handicap o non economicamente autosufficienti.

Dopo aver reso le dichiarazioni, l’accordo sarà redatto dall’Ufficiale di Stato Civile e avrà la stessa efficacia di un provvedimento giudiziale.