La prescrizione sinistri stradali riguarda i termini entro cui richiedere il risarcimento dei danni, decorso il quale tale diritto si estingue.

Nell’articolo ti spieghiamo quali sono questi termini, cosa succede se sono scaduti e come interromperli.

Noi di Unione dei Consumatori siamo un’associazione specializzata in infortunistica stradale e ti assisteremo per farti ottenere ciò ti spetta.

 

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INDICE

Tipi di prescrizione

Esistono due categorie di prescrizione per i sinistri stradali:

  • un termine breve di 2 anni che si applica alle richieste di risarcimento per danni materiali e non materiali, indipendentemente dalla procedura di indennizzo diretto
  • un termini più lungo di 5 anni che può essere applicato nei casi in cui i danni non derivino da incidenti stradali, ma siano causati da condizioni pericolose sulla strada, come ad esempio una buca.

 

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La nostra mission

Siamo un’associazione e da oltre dieci anni aiutiamo i tanti consumatori che si rivolgono a noi per risolvere questioni che riguardano la materia dell’infortunistica stradale. Inviaci la tua richiesta e sarai ricontattato immediatamente. Daremo ascolto al tuo problema e lo risolveremo.

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Come interrompere o sospendere la prescrizione del sinistro stradale

È possibile interrompere il decorso della prescrizione attraverso l’invio della richiesta di risarcimento danni.

Questa domanda dovrà essere trasmessa dal danneggiato al danneggiante ed alla compagnia di assicurazioni (la propria, in caso di indennizzo diretto).

In caso di interruzione, (a differenza delle ipotesi di sospensione), il termine di prescrizione “si resetta”, ricominciando a correre dal principio.

 

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Assistenze legale

Ti offriamo un servizio di qualità, perché i nostri avvocati sono specializzati nel settore dell’infortunistica stradale. Ci impegniamo a valutare il tuo caso e a proporre ogni possibile soluzione che possa risolverlo e che possa farti ottenere il risarcimento danni che ti spetta.

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Come viene calcolato il termine di prescrizione sinistro stradale

L’art. 2947 c.c. stabilisce che il diritto al risarcimento del danno causato da un fatto illecito è soggetto a un termine prescrizionale di cinque anni, a partire dalla data in cui si è verificato il fatto.

Nel calcolo della prescrizione, è necessario tenere conto di eventuali interruzioni causate da azioni intraprese dal danneggiato, come ad esempio l’invio di una richiesta di risarcimento tramite lettera raccomandata.

In questo caso, il tempo trascorso viene azzerato e la prescrizione riparte da capo, a partire dalla data dell’ultima raccomandata inviata.

Attenzione però! Se il termine di prescrizione scade, si perde il diritto alla richiesta del risarcimento danni.

 

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Servizio online

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Quali sono le eccezioni alla prescrizione risarcimento danni

Una situazione di rilevante eccezione riguardo alla prescrizione biennale nei casi di sinistri stradali si presenta quando il danno è causato da un fatto che, secondo la legge, costituisce un reato soggetto a un termine di prescrizione superiore a due anni.

Infatti, l’art.2947 del codice civile, al suo terzo comma, stabilisce che nell’azione civile si applicherà il termine di prescrizione più lungo previsto a fini penali.

Questo vale anche nel caso in cui l’azione civile venga promossa non contro l’autore diretto del reato, ma contro chi deve risponderne a titolo di responsabilità indiretta (ad esempio, il responsabile civile o colui che è civilmente obbligato a pagare una pena pecuniaria).