Ripartizione delle spese del lastrico solare
A chi spetta pagare
La ripartizione delle spese del lastrico solare è spesso oggetto di controversie in ambito condominiale, non sempre risolvibile con il solo intervento dell’amministratore.
Noi di Unione dei Consumatori siamo qui per aiutarti.
Il riparto spese lastrico solare condominiale
Per le opere di manutenzione e ristrutturazione la legge stabilisce quanto segue:
- se è di proprietà comune, si prevede la divisione delle spese del lastrico solare tra tutti i condomini in base alle loro quote millesimali
- nel caso in cui il lastrico solare sia a uso esclusivo di uno o più condomini, le spese devono essere sostenute da questi per un terzo, mentre gli altri due terzi sono a carico di tutti gli altri proprietari, con ripartizione basata sulle tabelle millesimali.
Ciò è giustificato dal fatto che il lastrico solare, essendo funzionale alla copertura dell’edificio, apporta benefici a tutti i condomini.
La suddivisione delle spese del lastrico solare per infiltrazioni
Se si verificano infiltrazioni d’acqua, la ripartizione delle spese condominiali del lastrico solare di proprietà comune coinvolge tutti i condomini.
La suddivisone dei costi, infatti, avviene in proporzione ai loro millesimi di proprietà, a meno che il danno sia attribuibile a negligenza o a un’azione dannosa dei proprietari esclusivi.
Se comunque persistono questioni e vuoi sapere a chi rivolgersi per problemi condominiali, noi siamo qui per aiutarti.
Come ti aiutiamo con la ripartizione delle spese condominiali
Siamo consumatori come te, (ci distinguono solo i ruoli) pertanto comprendiamo perfettamente le tue difficoltà nel far valere i tuoi diritti.
Siamo qui per ascoltarti e sgravarti da ogni preoccupazione, perché con passione e competenza, ci mettiamo la faccia per aiutarti a risolvere ogni contrasto sorto sulla ripartizione delle spese per la manutenzione del lastrico solare.
Ti offriamo assistenza qualificata, con avvocati specializzati in materia che ti aggiorneranno sull’avanzamento della pratica e che lavoreranno per te.
Se invece vuoi ulteriori notizie inerenti l’argomento, vai in basso nella sezione per saperne di più.
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Cosa dicono di noi
Cos’è il lastrico solare
Il lastrico solare è la superficie esterna superiore di un edificio. La sua funzione basilare è quella di assicurare una copertura e una protezione alla struttura.
Tuttavia, può essere utilizzato anche a scopi diversi ma senza tralasciare quello principale.
Si differenzia dal tetto in quanto non è formato da elementi inclinati ma da una superficie piana ed è ben distinto anche dalla terrazza, poiché quest’ultima non è intesa come copertura dell’edificio, bensì come un’area di affaccio per l’appartamento ad essa collegato.
Suddivisione spese lastrico solare ad uso esclusivo
L’art. 1117 del Codice Civile considera il lastrico solare come una parte comune del condominio.
Di solito è condiviso tra i condomini e i suoi usi sono regolati dalle norme inerenti agli spazi comuni.
Una delle eccezioni a questa norma viene disciplinata dall’art. 1126 del Codice Civile: il lastrico solare potrebbe avere un utilizzo esclusivo da parte di uno o più condomini, ma tale situazione deve essere espressamente indicata nel titolo di proprietà dell’immobile e/o nel regolamento del condominio.
Il lastrico solare, dunque, sebbene di uso esclusivo, non perde la sua funzione principale ossia di coprire l’intero edificio: questo comporta che l’utilizzo esclusivo è sempre in qualche modo “limitato” e che le spese lastrico solare e di manutenzione sono sempre divise tra i vari proprietari.
Divisione spese lastrico solare casi particolari
Un caso particolare di ripartizione delle spese si ha nell’ipotesi in cui il lastrico solare o una terrazza a livello copra solo un piano di proprietà di un soggetto differente, quindi una sola unità immobiliare.
Fino al 2016 veniva applicato il criterio dall’art. 1126 c.c. secondo cui la spesa maggiore, ovvero i 2/3, dovevano essere addebitati al singolo proprietario coperto.
Nel 2017 la Cassazione ha cambiato orientamento affermando che in tali casi le spese di manutenzione vadano regolate utilizzando l’art. 1125 c.c..
Questo prevede che:
“le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai siano sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti”.
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