L’intimazione di sfratto
Come ti aiutiamo ad opporti
Contro l’intimazione di sfratto è possibile, in alcune circostanze, proporre opposizione.
Siamo un’associazione di consumatori e da oltre dieci anni aiutiamo chi si rivolge a noi.
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INDICE
Cos’è la procedura di sfratto
La procedura di sfratto può essere attivata dal locatore per tutelarsi dal conduttore che non rispetta il contratto di locazione, sottoscritto e registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Lo sfratto può essere disposto in 2 casi e la procedura sarà la stessa:
- sfratto per finita locazione, quando il locatore chiede la restituzione dell’immobile alla scadenza del contratto
- sfratto per morosità, quando il conduttore non paga il canone pattuito e il locatore potrà ottenere il rilascio dell’immobile e il pagamento degli arretrati.
L’opposizione allo sfratto esecutivo
Se l’inquilino ritiene ingiusto lo sfratto, può convocare la controparte in mediazione obbligatoria e solo dopo proporre opposizione, provando che:
- la morosità è stata sanata prima dell’intimazione
- è a sua volta creditore del locatore per aver sostenuto spese straordinarie urgenti
- l’ammontare dei canoni richiesti non è corretto.
Nel caso in cui l’intimazione sia stata convalidata dal giudice in assenza dell’intimato
(inquilino), questo potrà fare opposizione tardiva se:
- non ha avuto tempestiva conoscenza della notificazione perché irregolare
- non è comparso in udienza per motivi di caso fortuito o forza maggiore (art.668 p.c.).
Come ti aiutiamo con la sfratto
Siamo consumatori come te, (ci distinguono solo i ruoli) pertanto comprendiamo perfettamente le tue difficoltà nel far valere i tuoi diritti. Siamo in grado di ascoltarti e di capire a fondo il tuo bisogno di giustizia.
Siamo qui per ascoltarti e sgravarti da ogni preoccupazione, perché con passione e competenza, ci mettiamo la faccia. E se hai ricevuto una notifica di sfratto che ritieni ingiusta, ti aiuteremo a presentare opposizione al provvedimento!
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Come funziona l’intimazione di sfratto e quando diventa esecutivo
L’intimazione di sfratto deve essere notificata a norma dell’art. 137 c.p.c.
Questo significa che la notifica dovrà pervenire direttamente alla controparte e contenere l’invito a presentarsi all’udienza nella data fissata nell’atto stesso.
Se invece la notifica non viene fatta “in mani proprie”, l’ufficiale giudiziario dovrà:
- spedire all’intimato un avviso di avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata
- allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione.
Notificata la citazione a comparire dell’inquilino, del giudizio sarà competente il tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata.
Se si ottiene un provvedimento di sfratto esecutivo, l’inquilino dovrà lasciare l’immobile entro e non oltre il termine stabilito dal giudice.
E qualora non adempiesse, occorrerà notificargli un atto di precetto, intimandogli di lasciare la casa entro 10 giorni, in mancanza del quale si procederà con sfratto forzato.
Cosa succede se le parti non si presentano all’udienza di sfratto
La mancata comparizione delle parti all’udienza di sfratto da luogo a delle conseguenze:
- se l’intimato non compare e/o non si oppone, il giudice lo convalida e appone su di essa la formula esecutiva
- se il locatore non si presenta, l’intimazione non avrà più effetto e il giudice non potrà concedergli alcun titolo
Nel caso in cui non dovessero comparire in udienza entrambi i soggetti (locatore e conduttore), il giudice dichiarerà estinto il procedimento di convalida.
Cos’è il termine di grazia concesso nello sfratto
L’inquilino moroso ha diritto di chiedere al giudice il cosiddetto “termine di grazia”, previsto dalla Legge n. 392/1978, per ottenere la dilazione del pagamento.
Questa facoltà viene concessa soprattutto quando l’inquilino versa in situazioni di difficoltà economica e se viene richiesta alla prima udienza.
Il termine per saldare il debito (comprensivo delle spese legali della controparte) è:
- di 90 giorni nei casi ordinari
- di 120 giorni se il soggetto si trova in condizioni economiche precarie sorte dopo la sottoscrizione del contratto di locazione.
Scaduto il termine di grazia, ci sarà una seconda udienza per verificare che siano stati effettuati i pagamenti stabiliti.
Se l’inquilino risulta ancora inadempiente, il giudice disporrà la convalida.
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