Il mantenimento del figlio è una questione complessa che coinvolge i genitori separati o divorziati. Si tratta di una responsabilità finanziaria volta a garantire ai figli una vita dignitosa e le risorse economiche necessarie per vivere una vita sana.

In questo articolo esamineremo i criteri per determinarne l’importo, le modalità di pagamento e come ti aiutiamo se il genitore obbligato non paga l’assegno.

 

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INDICE

Cos’è l’assegno mantenimento figlio

L’assegno di mantenimento per i figli è un sostegno economico stabilito dalla legge in capo ai genitori.

Può essere stabilito:

  • in sede di separazione o divorzio, per i figli nati in costanza di matrimonio
  • in sede di regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, per i figli naturali nati fuori dal matrimonio.

La finalità del mantenimento è quella di garantire tutela ai figli e per questo motivo l’assegno è:

  • indisponibile, perché non vi si può rinunciare
  • impignorabile, perché l’importo non può essere aggredito da eventuali creditori
  • non compensabile (se il coniuge che eroga l’assegno ha un credito nei confronti dell’altro, non può omettere di versare il contributo eccependo la compensazione tra il suo credito e il debito)
  • irripetibile e quindi quanto corrisposto non può essere più richiesto indietro.

 

-I soggetti interessati al mantenimento figlio

Occorre comprendere quali sono i soggetti coinvolti e interessati al mantenimento figli.

Nello specifico ci sono:

  • una parte obbligata a versare l’assegno che è il genitore obbligato
  • una parte che invece lo riceve ed è solitamente il genitore percipiente, anche se l’assegno è per il figlio.

Anche il genitore convivente è tenuto a mantenere il figlio, seppur maggiorenne, se non è autosufficiente economicamente.

Se il tuo ex coniuge non adempie al suo onere di pagare l’assegno, ti aiutiamo noi ad ottenerlo. Contattaci!

 

Attenzione

Sui genitori ricade l’obbligo di mantenimento dei figli per il solo fatto di averli generati e indipendentemente dal rapporto intercorrente tra la coppia. L’obbligo trova il suo fondamento nell’ art. 30 della Costituzione e nell’art. 315 bis del Codice civile, che stabiliscono il diritto del figlio ad “essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.

 

La legge sul mantenimento dei figli

Il diritto al mantenimento dei figli e l’obbligo gravante sui genitori è disciplinato da diverse norme, tra cui:

  • l’art. 317 bis c. 1 c.c., noto come “concorso al mantenimento”, che stabilisce che i genitori devono essere in grado di sostenere i propri figli in rapporto alle loro risorse economiche ed alla loro capacità di lavoro
  • l’art. 337 ter c. 2 c.c., intitolato “provvedimenti riguardo ai figli”, riconosce che il giudice deve agire nell’esclusivo interesse morale e materiale dei minori
  • l’art. 337 ter c. 4 c.c., che prevede che il giudice fissi quanto ogni genitore deve contribuire al mantenimento dei figli, secondo la propria capacità reddituale.

 

– Quando viene disposto il mantenimento del figlio

Al momento della separazione la coppia può decidere di stabilire l’assegno di mantenimento destinato ai figli, oltre al contributo per le spese straordinarie.

Questo avviene quando viene disposta:

  • una separazione consensuale nel quale i coniugi regolano i rapporti personali e patrimoniali con un accordo e determinano la misura dell’assegno per i figli, stabilendo anche il contributo per le spese straordinarie
  • una separazione giudiziale in cui spetterà al giudice determinare la misura dell’assegno periodico e stabilire la ripartizione delle spese straordinarie.

Se si richiede il divorzio dopo la separazione, le regole per il mantenimento sono le medesime.

Nel caso di convivenza invece, per il mantenimento figli naturali (nati fuori dal matrimonio), è necessario rivolgersi al giudice per regolare i rapporti con la prole.

In questo caso possiamo presentare:

  • un ricorso congiunto se il mantenimento dei figli è concordato da entrambi i genitori
  • un ricorso contenzioso, in caso di disaccordo.

Contattaci per ricevere assistenza da un nostro avvocato esperto in diritto della famiglia.

 

Lo sapevi che…

Se entrambi i genitori siete d’accordo a disporre il collocamento alternato, settimanale o mensile del figlio, possiamo richiedere il mantenimento diretto.

In tal caso, l’assegno graverà in capo al genitore presso in quale si trova il figlio. L’unica eccezione a questa regola è costituita dalle spese straordinarie che gravano sui genitori in parti uguali o in proporzione ai rispettivi redditi.

 

Rinuncia e revoca del mantenimento del figlio

Il genitore che riceve l’assegno non può rinunciarvi perché si tratta di un sostegno economico diretto a garantire la prole.

Nemmeno il figlio, seppur maggiorenne, può rifiutarsi di ricevere l’assegno perché è un diritto indisponibile e spetta al giudice valutare se revocarlo o meno (Cass. 32529/2018).

Il genitore su cui ricade l’obbligo di mantenimento può invece proporre domanda di revoca dell’assegno solo se il figlio svolge un’attività lavorativa stabile e continua.

Il Tribunale di Milano con Ordinanza 29.03.2016 ha inoltre disposto che, raggiunta l’età di 34 anni, il figlio non avrà più diritto al mantenimento.

 

– La differenza tra mantenimento figli minorenni e maggiorenni

La legge dispone che il giudice deve indicare la misura in cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli minorenni, che verrà versato al genitore presso cui il figlio si trova.

Al contrario, per i figli maggiorenni l’assegno deve essere richiesto al giudice e verrà versato direttamente all’avente diritto

L’assegno spetterà anche al figlio maggiorenne se non è economicamente indipendente o non convive con nessuno dei due genitori.

 

Ricorda

L’ art. 337 septies c. 2 c.c. stabilisce che il mantenimento per i figli maggiorenni portatori di handicap grave è sempre dovuto.

Se però il figlio percepisce una pensione di invalidità o un’indennità di accompagnamento, il genitore non è tenuto a versare l’assegno se la somma è sufficiente a garantirne le necessità.

 

Calcolo assegno di mantenimento dei figli

L’art. 337 ter c.c. stabilisce che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli

in misura proporzionale al proprio reddito.

Il giudice, nel fissare l’importo del mantenimento dovrà tenere conto di:

  • esigenze del figlio
  • tenore di vita durante la convivenza con entrambi i genitori
  • tempi di permanenza presso ciascun genitore
  • risorse patrimoniali di entrambi i genitori
  • contributo economico e assistenza familiare disposta da ciascun genitore.

 

Le spese ricomprese nel mantenimento del figlio

Il contributo al mantenimento del figlio comprende le spese ordinarie e dovrà essere corrisposto mensilmente.

Sono ricompresi costi di:

  • vitto e abbigliamento
  • contributo per spese dell’abitazione
  • spese per materiale scolastico di cancelleria e mensa
  • medicinali
  • spese di trasporto urbano e carburante
  • ricarica cellulare
  • uscite didattiche con la scuola
  • doposcuola e baby-sitter
  • trattamenti estetici.

Sono invece escluse le spese straordinarie che sono variabili (ad esempio, il giudice può stabilire che tali costi siano divisi a metà tra i 2 genitori).

Il tuo ex coniuge non contribuisce alle spese straordinarie nell’importo stabilito dal giudice?

Un nostro avvocato ti aiuterà ad ottenerne il pagamento. Contattaci e faremo valere i tuoi diritti!

 

I rimedi contro il genitore inadempiente

Non è raro che il genitore obbligato a versare l’assegno di mantenimento del figlio sia inadempiente.

In questi casi possiamo inviare una lettera di messa in mora e in caso di esito negativo, iniziare un’azione esecutiva con cui notificare un atto di precetto e a cui segue il pignoramento dei beni.

Oppure ancora possiamo chiedere il sequestro di beni dell’obbligato o richiedere al giudice un provvedimento con cui si dispone che il datore di lavoro verserà una quota dello stipendio direttamente al genitore beneficiario (art. 3 c. 2 legge 219/2012).