Diritto di abitazione della casa coniugale e separazione
A chi spetta e come ti aiutiamo a ottenerlo
Se ti stai chiedendo a chi spetta la casa coniugale dopo la separazione, devi sapere che questo diritto viene regolato sulla base dell’esclusivo interesse dei figli.
Nell’articolo ti spieghiamo a chi spetta il diritto di abitazione, quando viene revocato, e come ti aiutiamo a risolvere eventuali contrasti familiari.
Separazione: a chi spetta la casa
La casa coniugale dopo la separazione (consensuale o giudiziale) o dopo il divorzio, viene assegnata al coniuge che vive con i figli.
Questo orientamento, disposto anche dall’art. 337 sexies c.c., mira a preservare l’ambiente familiare e a evitare che i figli subiscano il trauma di dover cambiare dimora.
Il coniuge a cui viene data la casa, però, non diventa proprietario, ma ha solo il diritto di abitarvi fino alla maggiore età dei figli.
Quando si perde il diritto alla casa coniugale
Il coniuge a cui è stata assegnata la casa familiare nella separazione perde il diritto al suo godimento se:
- non vi risiede o cessa di farlo stabilmente
- convive more uxorio o se contratta un nuovo matrimonio
- i figli raggiungono la maggiore età e diventano economicamente indipendenti
- si verifica il decesso dell’assegnatario della casa.
È fondamentale sottolineare che la perdita del diritto all’abitazione non avviene automaticamente, ma deve essere dichiarata dal Giudice dopo aver ponderato gli interessi dei figli.
Come ti aiutiamo con l’assegnazione della casa coniugale
Se vuoi ottenere l’assegnazione della casa coniugale e cerchi assistenza, sei nel posto giusto.
Comprendiamo perfettamente le tue difficoltà nel far valere i tuoi diritti. Siamo in grado di ascoltarti e di capire a fondo il tuo bisogno di giustizia.
I nostri avvocati godono di una spiccata competenza nel settore e ti aiuteranno a risolvere ogni questione familiare, tenendo contro soprattutto dell’interesse primario dei tuoi figli.
Non ti rimane che compilare il form sottostante…
Se invece vuoi ulteriori notizie inerenti l’argomento, vai in basso nella sezione per saperne di più.
Invia la tua segnalazione
Cosa dicono di noi
Cosa succede se i coniugi che si separano sono comproprietari
Nel caso in cui i coniugi siano proprietari al 50%, quando uno dei due lascia la casa, ha diritto a ricevere un pagamento in denaro da parte del coniuge a cui viene assegnata.
Questo importo può essere considerato come un canone di locazione.
Se invece i coniugi stanno ancora pagando il mutuo, entrambi sono obbligati a continuare a versare le rate fino a quando non viene completamente estinto.
Tuttavia, è possibile che uno dei coniugi scelga di assumersi la responsabilità delle rate residue del mutuo, diventando così l’unico proprietario.
La casa coniugale appartiene a terzi
Se la casa coniugale è in affitto e i coniugi si separano, sarà responsabilità del coniuge che rimane a vivere nella casa continuare a pagare l’affitto.
Potrebbe essere necessario apportare una modifica al contratto di locazione, comunicando all’Agenzia delle Entrate che l’appartamento è occupato da una sola persona.
Se, invece, la casa coniugale è di proprietà dei nonni, spetterà ai proprietari decidere se desiderano continuare a concedere l’uso della casa e a quali condizioni, oppure reclamare la disponibilità dell’immobile.
Di solito, viene stipulato un contratto di comodato gratuito che permette ai nonni di richiedere la restituzione dell’immobile.
Spesso, nel contratto viene inclusa una clausola che stabilisce che l’immobile sarà a disposizione dei nipoti fino a quando raggiungono la maggiore età o l’autosufficienza economica.
Questo consente alla famiglia di continuare a vivere nella casa coniugale e tutela le esigenze dei nipoti.
A chi spettano le spese di gestione della casa coniugale dopo la separazione
L’obbligo di contribuire alle spese comuni di gestione dell’immobile è direttamente collegato al diritto di usufruire della proprietà.
Di conseguenza, il coniuge che riceve l’assegnazione dell’immobile è responsabile per le spese ordinarie ad esso connesse.
Nel caso in cui l’immobile faccia parte di un condominio, si applicano le seguenti disposizioni:
- le spese ordinarie, come la tinteggiatura delle aree comuni, la manutenzione delle scale e dell’ascensore, devono essere affrontate dal coniuge assegnatario
- le spese straordinarie, come il rifacimento degli impianti o la riparazione degli intonaci, sono invece a carico del proprietario dell’immobile.
Qualora l’immobile sia di proprietà condivisa, le spese di gestione devono essere suddivise tra i coniugi in modo equo.
Commenti