L’indennità di frequenza è un sostegno destinato all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.

Nell’articolo ti spieghiamo quali sono i requisiti per ottenerla, l’importo e cosa fare nel caso in cui non venga riconosciuta.

Noi di Unione dei Consumatori siamo un’associazione specializzata in previdenza e possiamo aiutarti a far valere i tuoi diritti!

 

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INDICE

Cos’è l’indennità di frequenza

L’assegno di frequenza rappresenta un sostegno economico erogato dallo Stato ai genitori o ai tutori legali di bambini o giovani con disabilità che frequentano la scuola o un istituto simile.

Tale provvedimento è stato introdotto mediante la Legge n. 289 del 1990.

È importante sottolineare che, se il minore non frequenta più la scuola o la struttura riabilitativa, perderà il diritto all’assegno di frequenza.

In tal caso, l’indennità verrà annullata a partire dal mese successivo a quello in cui la frequenza è stata interrotta.

 

L’importo indennità di frequenza nel 2023

Annualmente, l’assegno di frequenza o indennità di frequenza Inps subisce un aggiornamento basato sui dati forniti dall’ISTAT, seguendo una prassi comune per molte altre prestazioni dell’INPS.

Nel corso del 2023, l’importo dell’indennità di frequenza è stato oggetto di un incremento, passando da 292,55 € mensili a 313,91 € per ogni figlio disabile a carico.

È importante notare che questo aumento si applica a condizione che l’ISEE annuo, ovvero l’indicatore della situazione economica equivalente, non superi i 5.391,88 € lordi.

Non hai ottenuto l’indennità che ti spettava? Ti aiutiamo noi.

 

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A chi è rivolta l’assegno di frequenza inps

L’indennità di frequenza inps è destinata ai cittadini di età inferiore ai 18 anni che presentano riduzioni uditive, come l’ipoacusia, o che incontrano difficoltà persistenti nell’espletare compiti e funzioni proprie della loro fascia d’età.

Tuttavia, è necessario soddisfare i requisiti sanitari e amministrativi stabiliti dalla normativa vigente. Ti spieghiamo quali sono.

 

I requisiti per ottenere l’indennità di frequenza

I requisiti per beneficiare dell’indennità di frequenza sono i seguenti:

  • età inferiore a 18 anni
  • riconoscimento di difficoltà persistenti nello svolgere i compiti e le funzioni tipiche della minor età o una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore alle frequenze di 500, 1.000 e 2.000 hertz
  • frequenza di scuole pubbliche o private di qualsiasi grado (compresi gli asili nido), centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, centri ambulatoriali, diurni o semi-residenziali pubblici o privati convenzionati specializzati nella terapia, riabilitazione e recupero delle persone con disabilità
  • reddito annuo inferiore alla soglia stabilita (per il 2023 pari a 5.391,88 euro)
  • cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri comunitari, iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; per i cittadini stranieri extracomunitari, permesso di soggiorno di almeno un anno (in conformità all’art. 41 del Testo Unico sull’Immigrazione)
  • residenza stabile e abituale sul territorio dello Stato.

Se sei in possesso di tutti i requisiti indicati e non ti è stata riconosciuta l’indennità, sei nel posto giusto. Un nostro avvocato esperto in materia presenterà ricorso per farti ottenere ciò che ti spetta.

 

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Le incompatibilità con l’assegno di frequenza

L’indennità di frequenza è incompatibile con:

  • qualsiasi forma di ricovero
  • l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale
  • l’indennità di accompagnamento per ciechi totali
  • la speciale indennità prevista per ciechi parziali
  • l’indennità di comunicazione prevista per sordi prelinguali.

È possibile però optare per il trattamento più favorevole.

La prestazione è invece compatibile con la pensione ai minori ciechi parziali.

Occorre precisare che i beneficiari dell’indennità di frequenza dovranno inviare annualmente all’INPS una dichiarazione periodica, compilata dal loro tutore, per confermare il mantenimento dei requisiti di legge.

Per la scuola dell’obbligo, che va dai 6 ai 16 anni, è sufficiente presentare un’unica autodichiarazione valida per l’intera durata dell’obbligo formativo.

È obbligatorio comunicare:

  • eventuali cessazioni dalla partecipazione a corsi scolastici
  • cambi di istituto scolastico (ad esempio, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado).

 

Lo sapevi che…

L’indennità di frequenza viene erogata per un periodo massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo all’inizio effettivo della partecipazione al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo.

L’indennità viene erogata per l’intera durata della frequenza.

 

Come richiedere l’indennità di frequenza

Per ottenere l’assegno di frequenza, è necessario che la disabilità sia riconosciuta nel verbale rilasciato dalla commissione medico-legale al termine dell’esame medico. Il richiedente deve seguire i seguenti passi:

  • consultare un medico abilitato e richiedere il certificato medico introduttivo insieme alla ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento con il relativo codice univoco
  • inserire il codice nel modulo di richiesta per l’accertamento sanitario
  • compilare la sezione dedicata ai dati amministrativi necessari per la liquidazione di eventuali prestazioni economiche, come le informazioni sulla frequenza scolastica e i dettagli per il pagamento
  • inviare la domanda utilizzando il servizio “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (verifiche ordinarie fase ASL-VOA o procedura convenzione invalidità civile CIC)”.

Il processo di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile al richiedente, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), se fornita. Tutti i documenti prodotti rimangono accessibili nella propria cassetta postale online.

Entro sei mesi prima di compiere i 18 anni, i minori che ricevono l’indennità di frequenza possono presentare una domanda per il riconoscimento delle prestazioni economiche destinate ai maggiorenni (legge 114 del 2014). Non è obbligatorio presentare un nuovo certificato medico. L’INPS effettuerà una liquidazione provvisoria delle prestazioni economiche a partire dal compimento dei 18 anni. La conferma definitiva della prestazione avverrà solo dopo un ulteriore accertamento sanitario e la verifica dei requisiti socio-economici previsti.

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS o tramite un patronato.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il periodo previsto per la pubblicazione dei provvedimenti è determinato dalla normativa legislativa n.241 del 1990, che stabilisce un termine di 30 giorni. Tuttavia, in determinate situazioni, la legge può stabilire scadenze temporali diverse.