Cos’è il lavoro parasubordinato
I vantaggi e le tutele
Il lavoro parasubordinato con il tempo è stato sempre più utilizzato nell’attività produttiva, realizzando prestazioni lavorative prevalentemente personali, continuative e coordinate.
Lo sviluppo di questo contratto ha reso necessaria anche l’introduzione di una disciplina specifica che stabilisse diritti e tutele per tali collaboratori.
Nell’articolo ti spieghiamo cosa ti spetta in un rapporto parasubordinato e come possiamo tutelarti se la normativa contrattuale non viene rispettata.
INDICE
Cos’è il lavoro parasubordinato
Il lavoro parasubordinato è un rapporto di collaborazione che intercorre tra due soggetti:
- il collaboratore, che presta l’attività lavorativa
- il committente, che beneficia dell’opera lavorativa.
A seguito della riforma del lavoro (Job Act del 2015), la parasubordinazione viene definita una forma intermedia tra il rapporto di lavoro subordinato e quello autonomo.
Questo comporta l’estensione delle regole previste per i lavoratori subordinati, anche a favore di chi svolge un’attività lavorativa parasubordinata.
E se i tuoi diritti non vengono rispettati, puoi affidarti a noi e alla professionalità dei nostri avvocati esperti in materia.
La normativa del parasubordinato
La normativa sul lavoro parasubordinato è abbastanza recente.
Il primo vero riconoscimento è avvenuto a seguito della riforma del processo del lavoro che ha esteso le norme processuali a:
- rapporti di agenzia
- rapporti di rappresentanza commerciale
- rapporti di collaborazione (co.co.co.).
Ai contratti parasubordinati sono state estese anche le norme a tutela del lavoro subordinato.
Infatti, nel caso di differenze retributive, hai diritto ad ottenere il risarcimento del danno da svalutazione monetaria e di corresponsione degli interessi legali.
Le tipologie di lavoro parasubordinato
Le più comuni forme di lavoro parasubordinato sono:
- il contratto di lavoro a progetto (Co.co.pro.), abrogato dal 25 giugno 2015
- il contratto di collaborazione personale, continuativa e “semplicemente” coordinata, ex art. 409 codice di procedura civile
- il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.) che, stante il carattere della etero-organizzazione, gode della disciplina del lavoro subordinato (art. 2 D.Lgs. 81/15).
Per quest’ultima forma di co.co.co., la disciplina del rapporto di lavoro subordinata è in ogni caso esclusa per le:
- collaborazioni per le quali gli Accordi Collettivi, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo
- collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione negli albi professionali
- attività rese da amministratori e sindaci di società
- collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I.
- collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte di fondazioni
- collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, previste dall’art. 76 del D.L.vo n. 276/2003.
Lo sapevi che…
A partire dal 1° gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni hanno il divieto di stipulare contratti di collaborazione.
Le caratteristiche del lavoro parasubordinato
I contratti parasubordinati hanno delle caratteristiche simili al lavoro autonomo e a quello subordinato.
L’attività lavorativa, infatti, è svolta senza vincoli di subordinazione nei confronti del soggetto committente.
È invece simile al lavoro subordinato perché nella parasubordinazione:
- non c’è rischio economico
- la collaborazione ha carattere continuativo e coordinata con l’impresa committente.
Il lavoratore parasubordinato, quindi, svolge la sua attività in modo indipendente in relazione a modalità, tempo e luogo.
I contributi per i lavoratori parasubordinati
Se sei un lavoratore parasubordinato devi versarti i contributi e iscriverti alla Gestione Separata INPS solo se:
- il tuo reddito supera i 5 mila euro annui
- svolgi una collaborazione occasionale
- sei un venditore a domicilio
- hai un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Per percepire gli assegni familiari, compensi per maternità o prestazioni assistenziali per motivi di salute, devi versare un’aliquota aggiuntiva dello 0,72%.
La pensione per i lavoratori parasubordinati
Anche ai lavoratori parasubordinati è stato esteso il diritto alla pensione di vecchiaia
I requisiti sono quelli previsti per gli altri lavoratori:
- età minima di 67 anni per gli uomini e le donne
- almeno 20 anni di anzianità di servizio in base ai contributi versati.
È anche possibile accedere al pensionamento con:
- 71 anni d’età
- non meno di 5 anni di contributi.
Ricorda
Se svolgi un lavoro parasubordinato puoi richiedere anche il pensionamento anticipato se:
- hai almeno 64 anni d’età
- hai un minimo di 20 anni di contributi effettivi
- è cessato il tuo rapporto di lavoro di collaborazione parasubordinata.
Assegno nucleo familiare nel parasubordinato
I lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata dell’Inps, hanno anche diritto all’assegno al nucleo familiare (D.M. del 4/4/2002) a condizione che:
- entrambi i genitori o uno solo, abbiamo almeno un figlio minore (inabile o non)
- entrambi i genitori o uno solo sia senza figli minori, e con almeno un figlio maggiorenne inabile
- entrambi i coniugi, senza figli, abbiano un fratello, sorella o nipote di minore età o inabile (anche se maggiorenne)
- il celibe/nubile (separato o divorziato, vedovo ecc.) componga un nucleo familiare insieme ad un fratello, sorella o nipote di minore età o inabile (anche se maggiorenne).
Per maturare il diritto all’assegno:
- il 70% del reddito familiare deve derivare da attività soggette all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps
- concorrono anche eventuali redditi da lavoro dipendente.
- bisogna prendere in considerazione il reddito complessivo della famiglia.
Se hai tutti questi requisiti e ti è stato negato l’assegno familiare, ti aiutiamo noi ad ottenerlo.
Attenzione
Per aver diritto all’assegno al nucleo familiare non vanno considerati i redditi derivanti da:
- rendite Inail
- pensioni di guerra
- indennità di accompagnamento
- trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni
- pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio.
Gli altri diritti nel lavoro parasubordinato
Tra i diritti che ti spettano se sei un lavoratore parasubordinato ci sono:
- il congedo parentale per i parti e gli ingressi in famiglia (adozioni e affidamenti) successivi al 1° gennaio 2007, per tre mesi entro il primo anno di vita del bambino
- indennità giornaliera a carico dell’Inps in caso di malattia.
L’indennità è corrisposta per un numero massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno.
Se la malattia comporta una degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile è di 180 giorni nell’arco dell’anno.
Questa spetta però solo se sei in possesso di:
- un reddito individuale non superiore al 70% del massimale contributivo
- almeno 3 mesi, anche non continuativi, di contribuzione nella Gestione Separata nei 12 mesi precedenti la malattia.
Ricorda che tali diritti non possono essere negati, in quanto ti spettano per legge.
E se dovesse succedere….Contattaci subito!
L’articolo 64 ter del Decreto Legislativo 151/2001 ha stabilito che le collaboratrici hanno diritto all’indennità di maternità anche se il committente/sostituto d’imposta non ha versato la contribuzione necessaria in base al principio di automaticità delle prestazioni.
Il nuovo contratto di contratto di prestazione occasionale
La Legge n. 96 del 2017 ha introdotto il contratto di prestazione occasionale (CpO) che viene stipulato solo per l’esecuzione di attività svolte non abitualmente e di carattere subordinato, e cioè legato ad un committente (ad esempio per le prestazioni da baby-sitter o per la commessa che lavora solo nei fine settimana o per l’insegnante che impartisce lezioni private).
Tali attività sono retribuite mediante buoni voucher emessi dall’INPS e registrati all’interno del Libretto di Famiglia rilasciato al committente dall’ente stesso.
Attraverso tale tipo di contratto, i lavoratori possono effettuare prestazioni del tutto occasionali (marginali rispetto alla loro occupazione principale) senza però incorrere nel rischio di elusione degli obblighi fiscali.
Questa prestazione rientra nell’attività lavorativa parasubordinata in quanto non è svolta in totale autonomia ma il lavoratore deve relazionarsi con un committente.
Come ti aiutiamo
Siamo un’associazione di consumatori e da oltre 10 anni forniamo assistenza e tutela online (ciò significa che non avrai bisogno di fare file e perdere tempo con la burocrazia).
Se non ti è stata corrisposta la retribuzione o il tuo datore ha violato le condizioni del contratto o ti sono stati negati diritti che invece spettano per legge, ti faremo ottenere quanto ti spetta e difenderemo i tuoi diritti.
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