Unioni civili
Come si costituiscono e come si sciolgono
Le unioni civili sono delle formazioni sociali costituite da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile e a due testimoni.
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INDICE
Come si costituiscono le unioni civili
Possono formare un’unione civile 2 individui dello stesso sesso che abbiano raggiunto la maggiore età, mediante una dichiarazione fatta davanti a un ufficiale di stato civile e in presenza di almeno due testimoni.
Questa disposizione della Legge 76 va integrata con il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, secondo il quale la costituzione dell’unione civile avviene attraverso l’iscrizione di un atto, firmato dalle parti coinvolte, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile, nel registro delle unioni civili.
Le cause di scioglimento delle unioni civili
L’unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie per legge nei seguenti casi:
- per domanda di una o di entrambe le parti
- per provvedimento estero di annullamento o di scioglimento dell’unione civile oppure matrimonio o unione civile contratto all’estero
- per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione (in questo caso lo scioglimento è automatico)
- per condanna o sentenza in materia penale di una parte
- per cambio di sesso di una delle parti.
È peculiare notare che non si applica la disciplina della separazione come fase preliminare al divorzio, quasi a sottolineare una differenziazione tra i due istituti.
Come ti aiutiamo in caso di problemi con l’unione civile
Se vuoi richiedere lo scioglimento della tua unione o vuoi ottenere la dichiarazione di nullità dell’atto per vizi del consenso, sei nel posto giusto.
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Le cause impeditive dell’unione civile
Le situazioni che impediscono la formazione di unioni civili sono le seguenti:
- se una delle parti è ancora legata da un matrimonio o da un’altra unione civile
- se una delle parti è legalmente interdetta a causa di una malattia mentale
- quando esiste un legame di parentela o affinità tra le parti, come indicato nell’art. 87 comma 1 del Codice Civile
- quando una delle parti è stata condannata in via definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge o del partner dell’altra parte.
La presenza di una sola di queste cause comporta automaticamente la nullità dell’unione civile, che può essere contestata da ciascuna delle parti, dai loro parenti più stretti, dal Pubblico Ministero e da chiunque abbia un interesse legittimo e attuale.
Come nel caso del matrimonio, un’unione civile può anche essere annullata se:
- il consenso è stato ottenuto tramite violenza o timore causato da terzi
- il consenso è stato influenzato da un errore fondamentale riguardante le qualità personali dell’altro partner.
Per errore fondamentale si intende un fatto determinante per il consenso, che riguarda l’esistenza di una malattia fisica o mentale che impedisce la vita in comune.
La stepchild adoption nelle unioni civili
Inizialmente, il progetto di legge sulle unioni civili prevedeva la possibilità per un partner di adottare il figlio minore dell’altro partner.
Tuttavia, per ragioni di carattere etico e soprattutto politico, tale disposizione è stata rimossa al fine di ottenere l’approvazione della legge.
Da un punto di vista giuridico, alcuni studiosi hanno proposto la necessità di una riforma della materia. Esempio fondamentale è stata la Sentenza n. 12962/2016 della Corte di Cassazione che ha consentito ad una coppia omosessuale unita civilmente di ricorrere alla cosiddetta “stepchild adoption” ai sensi dell’articolo 44 lettera b) della Legge n. 184 del 1983.
In particolare, i giudici della Corte Suprema hanno stabilito che: “l’adozione non genera in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottato, ma richiede che il conflitto sia valutato caso per caso dal giudice.”
Tuttavia, questa interpretazione può essere giustificata da recenti sentenze quando è presente l’interesse superiore del minore, ovvero quando è nell’interesse del minore riconoscere una relazione già consolidata con il genitore sociale.
In sostanza, ciò che emerge chiaramente da questa recente evoluzione giurisprudenziale è che l’attenzione si sposta dal diritto alla genitorialità della coppia all’interesse alla genitorialità del minore.
Come sono regolati i rapporti personali e patrimoniali nelle unioni civili
Con le unioni civili sorgono obblighi reciproci di assistenza morale e materiale, convivenza e contribuzione ai bisogni comuni in base alle rispettive capacità finanziarie.
Manca invece il riferimento all’obbligo di fedeltà e alla collaborazione nell’interesse della famiglia.
Nonostante l’assenza dell’indicazione di questi obblighi, non è esclusa la possibilità di una protezione legale in termini di risarcimento dei danni.
Anche le disposizioni riguardanti le convenzioni matrimoniali, la comunione legale, la comunione convenzionale e la separazione dei beni si applicano anche alle persone unite civilmente.
La scioglimento consensuale dell’unione civile
L’unione civile può essere sciolta in modo congiunto, offrendo diverse opzioni che possono risultare vantaggiose rispetto allo scioglimento tramite procedura giudiziale, in quanto più veloci. Una volta raggiunto un accordo, la coppia ha tre possibilità:
- presentare una domanda congiunta all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza. In questo caso, le parti non possono includere disposizioni riguardanti trasferimenti immobiliari né il mantenimento dei figli minori o maggiorenni incapaci o con grave disabilità o che non siano economicamente autosufficienti
- proporre un ricorso congiunto al tribunale. In questa situazione, l’autorità giudiziaria convalida quanto già stabilito dalle parti nel loro accordo
- sottoporre la questione a una negoziazione assistita. Utilizzando questa procedura, è possibile regolare tutti gli aspetti dello scioglimento: si può prevedere un assegno di mantenimento a favore della parte economicamente più debole e risolvere questioni patrimoniali come l’assegnazione della casa familiare o la divisione dei beni comuni.
Lo scioglimento dell’unione civile mediante procedura giudiziale
Nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo, esiste una procedura giudiziale simile a quella del divorzio tra coniugi.
In questa situazione, la domanda di scioglimento dell’unione civile deve essere presentata:
- presso il tribunale del luogo in cui era stabilita l’ultima residenza comune della coppia
- in mancanza di ciò, presso il tribunale del luogo in cui la parte convenuta ha residenza o domicilio
- se l’altra parte risiede all’estero, presso il tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente
- in caso di residenza o domicilio del ricorrente all’estero, presso qualsiasi tribunale competente.
Per quanto riguarda gli effetti dello scioglimento dell’unione civile, si applicano le disposizioni previste per il divorzio riguardanti il pagamento di un assegno divorzile, le garanzie per il pagamento, la revisione dell’assegno, la responsabilità penale in caso di mancato pagamento e il diritto all’indennità di fine rapporto.
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