Cos’è la separazione di fatto
Come ti aiutiamo a richiederla
La separazione di fatto offre la possibilità ai coniugi, con divergenze coniugali, di interrompere la convivenza, anche se tale interruzione non ha rilevanza legale.
Nell’articolo ti spieghiamo come richiederla e come possiamo fornirti assistenza per tutelare al meglio i tuoi diritti, tenendo conto di ogni tua esigenza familiare.
INDICE
Cos’è la separazione di fatto
La separazione di fatto rappresenta la decisione di due persone sposate di non convivere più, mantenendo però il loro stato civile e il legame formale.
Un esempio di questa situazione si verifica nella separazione di fatto per giusta causa, in cui uno dei coniugi lascia la residenza familiare e l’altro accetta tale decisione.
Un motivo valido per tale allontanamento può essere, ad esempio, la presentazione di richieste di separazione, lo scioglimento o annullamento degli effetti civili del matrimonio.
Questa situazione è diversa dall’allontanamento senza giusta causa regolato dall’art. 146 del codice civile, che comporta la sospensione del diritto di assistenza materiale e morale per il coniuge che si allontana dalla casa familiare.
Come ottenere la separazione coppie di fatto
La separazione di fatto non richiede una procedura legale specifica, ma è essenziale redigere un documento firmato da entrambi i coniugi, in cui sia chiaramente indicato l’accordo sulla fine dell’unione matrimoniale.
Questo è cruciale perché, in mancanza di una testimonianza scritta dell’accordo, il coniuge che rimane nella casa coniugale potrebbe sostenere, in un possibile procedimento legale, che l’altro si è allontanato senza il suo consenso, violando così l’obbligo di coabitazione.
Questo potrebbe portare a richiedere l’addebito di separazione (art. 151 comma 2 c.c.), con la conseguente perdita del diritto a ricevere un assegno di mantenimento e dei diritti successori.
Come ti aiutiamo con l’accordo per la separazione di fatto
Se vuoi procedere con la separazione di fatto e cerchi assistenza per redigere un accordo completo, sei nel posto giusto.
Siamo consumatori come te, (ci distinguono solo i ruoli) pertanto comprendiamo perfettamente le tue difficoltà nel far valere i tuoi diritti. Siamo in grado di ascoltarti e di capire a fondo il tuo bisogno di giustizia.
I nostri avvocati godono di una spiccata competenza nel settore e ti faranno ottenere ciò che ti spetta!
Non ti rimane che compilare il form sottostante…
Se invece vuoi ulteriori notizie inerenti l’argomento, vai in basso nella sezione per saperne di più.
Cosa faremo per te
Cosa dicono di noi
L’accordo di separazione di fatto
Per affrontare la separazione di fatto in modo civile e responsabile, i due coniugi possono raggiungere un accordo che prevede una serie di disposizioni relative alla loro situazione personale ed economica.
Questo accordo può essere messo per iscritto per garantirne la chiarezza e la trasparenza.
Il documento può anche includere disposizioni sull’allontanamento dalla casa coniugale, la definizione di un assegno di mantenimento e delle regole sull’assegnazione della casa familiare.
I coniugi possono cercare di risolvere in modo amichevole le questioni più delicate che derivano dalla loro separazione, come quelle relative all’affidamento dei figli (esclusivo, condiviso o alternato).
Per tale motivo, si consiglia di redigere l’accordo sotto forma di scrittura privata se l’intenzione dei coniugi e quella di trasformare la separazione di fatto in una separazione legale definitiva (consensuale o giudiziale).
Il contenuto e il modello accordo separazione coppia di fatto
La scrittura privata che regola la separazione di fatto tra coniugi può disciplinare diversi aspetti quali:
- questioni patrimoniali
- divisione dei beni in comune
- assegnazione della casa coniugale
- mantenimento dei figli e il loro collocamento (Cass. Civ., Sez. III, n. 24621/2015).
L’accordo non può però derogare ai diritti indisponibili derivanti dal matrimonio, come l’obbligo di fedeltà, di assistenza morale ed economica, la responsabilità dell’assistenza ai figli e il diritto di vederli, la libertà e lo status personale e la collaborazione tra coniugi (sentenza n. 5236/2020).
Se l’atto contenesse queste indicazioni potrebbe essere dichiarato inefficace per la presenza di clausole lesive o contrarie all’ordine pubblico.
Separazione coppie di fatto affidamento figli
Nel caso di separazione coppia di fatto con figli minorenni o non economicamente autonomi, tu e il tuo coniuge potete accordarvi per il loro mantenimento anche senza la formalità della separazione legale.
Se hai bisogno di aiuto, rivolgerti a noi e un nostro avvocato troverà la soluzione migliore per la tua famiglia.
Ricorda che gli accordi presi in sede di separazione di fatto non possono comportare la riduzione dei diritti e doveri dei genitori o limitare la responsabilità genitoriale.
E se uno dei coniugi non riesce a rispettare gli accordi che sono delle conseguenze separazione di fatto affrettati a richiedere la nostra assistenza.
Cosa succede in caso di assenza di un accordo di separazione?
Abbandonare il tetto coniugale senza un accordo separazione di fatto, o non adempiere agli obblighi di assistenza nei confronti del coniuge o dei figli può comportare una sanzione penale che prevede una multa tra 103 e 1032 euro o la reclusione fino a un anno, come previsto dall’art. 570 c.p.
Richiesta di divorzio dopo la separazione di fatto
La separazione di fatto non è sufficiente per chiedere il divorzio.
Se sei separato di fatto ma vuoi divorziare, possiamo rivolgerci al Tribunale per ottenere la separazione legale prima di poter richiedere il divorzio.
Quindi, la sentenza di separazione legale è necessaria come passo preliminare per poter accedere alla procedura di divorzio.
La Separazione coppie di fatto con figli e l’assegno unico
Dal 1° marzo 22 l’ANF, per coloro che hanno figli, è stato previsto l’Assegno unico e universale, calcolato tenuto conto delle condizioni economiche e familiari (ISEE) e viene riconosciuto per ogni figlio minorenne, maggiorenne fino al compimento dei 21 anni che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa
- possieda un reddito complessivo inferiore a 8 mila euro annui
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
- svolga il servizio civile universale
- abbia disabilità senza limiti di età.
La domanda può essere presentata attraverso patronato accedendo direttamente nel sito INPS.
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